25 giugno 2020

Sono passati più di tre mesi dall’inizio del famigerato lock-down, ma i diritti dei numerosi viaggiatori che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, si sono visti annullare i viaggi prenotati e pagati anticipatamente, non sono ancora stati garantiti in modo concreto ed effettivo.

L’articolo 88-bis della Legge 27/2020, che ha definito la disciplina applicabile in tale periodo emergenziale, è stato bocciato dalla Commissione Europea, in quanto contrastante con il diritto primario dei cittadini di scegliere quale misura veder applicata al proprio caso, come chiaramente sancito dai regolamenti europei in materia: “qualora un pacchetto turistico sia annullato a causa di "circostanze inevitabili e straordinarie", i viaggiatori hanno il diritto di ottenere il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto. In tale contesto, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un rimborso sotto forma di buono. Tale possibilità non priva tuttavia i viaggiatori del diritto al rimborso in denaro” (cfr. direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, c.d. "direttiva sui pacchetti turistici").

In materia è altresì intervenuta l’Antitrust, che, a sua volta, ha affermato l’illiceità della disposizione in esame, pubblicando una segnalazione nei confronti di Parlamento e Governo.

Dallo scorso 3 giugno 2020 sono state rimosse le restrizioni alla circolazione delle persone fisiche all’interno del territorio nazionale e nell’area europea, Schengen, Regno Unito e Irlanda del Nord, con la conseguenza che le cancellazioni operate dalle compagnie a partire dal 3 giugno 2020 non potranno essere ricondotte, salvo casi specifici, alle fattispecie di impedimento determinate dal COVID-19 ex art. 88 bis L. 27/2020, bensì a scelte attribuibili alla volontà del vettore.
Quanto alla disciplina applicabile, il Regolamento (CE) 261/2004 prevede il rimborso del prezzo del biglietto (e non la corresponsione del voucher) e la compensazione, ove dovuta.
Da ultimo, l’Enac si è occupata altresì del caso opposto, ovvero della rinuncia del passeggero.
In tali ipotesi al viaggiatore saranno applicabili le condizioni di trasporto e tariffarie previste dal vettore per il biglietto aereo acquistato, e non la disciplina di cui all'art. 88 bis L. 27/2020, che dà diritto all’ottenimento del voucher, salvo motivi di impedimento legati a situazioni COVID-19 ancora attuali. 

 

Dott.ssa Mariachiara Ceriani
 
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