19 gennaio 2023

 

Lo scorso 29 dicembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2023, il cui art. 1, c. 380 ha dato una nuova svolta alla Riforma del Processo Civile: la disposizione ha, difatti, previsto l’anticipazione della generale operatività della Riforma al 28 febbraio 2023, anziché al 30 giugno 2023.

La novella disciplina troverà, pertanto, applicazione in tutti quei procedimenti che verranno introdotti successivamente alla predetta data (quelli già pendenti, salvo diversa disposizione, continueranno ad essere disciplinati dalla normativa previgente).

Come sottolineato nel dossier del Servizio Studi del Senato, “l'intervento modificativo in esame è volto a garantire la più celere attuazione del PNRR e, in particolare, il conseguimento degli obiettivi di maggiore efficienza del processo civile”: è, difatti, noto come la Riforma della giustizia sia divenuta parte integrante del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, il “pacchetto completo e coerente di riforme e investimenti” varato dal Governo al fine di accedere alle ingenti risorse finanziare che l’Unione Europea ha messo a disposizione degli Stati Membri onde superare la crisi economica conseguita alla pandemia di Covid-19.

Al fine di rendere più chiare le recenti modifiche intervenute sui tempi di entrata in vigore della Riforma, l’Ufficio Studi del CNF ne ha fornito uno schema riepilogativo, che di seguito si riporta:

Data di vigenza

Materia

Momento processuale e Ufficio giudiziario

1° gennaio 2023

Udienza mediante collegamenti audiovisivi (Art. 127 e 127 bis c.p.c.; 196 – duodecies Disp. Att. C.p.c.)

Processi di nuova introduzione e processi pendenti innanzi al Tribunale, alla Corte d’appello al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche

Deposito note scritte in sostituzione dell’udienza (Art. 127-ter c.p.c.)

Processi di nuova introduzione e processi pendenti innanzi al Tribunale, alla Corte d’appello al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche.

Giuramento del CTU con firma digitale (Art. 193, c. 2 c.p.c.)

Processi di nuova introduzione e processi pendenti innanzi al Tribunale, alla Corte d’appello al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche.

Obbligatorietà deposito telematico degli atti (anche introduttivi) (art. 196 quater Disp. att. c.p.c.)

Processi di nuova introduzione e processi pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione.

Atto redatto in formato elettronico (art. 196 quinquies Disp. att. c.p.c.)

Processi di nuova introduzione e processi pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione.

Perfezionamento del deposito dell’atto telematico, (art. 196 sexies Disp. att. c.p.c.)

Processi di nuova introduzione e processi pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione.

Estrazione copia cartacea atti telematici (art. 196 septies Disp. att. c.p.c.)

Processi di nuova introduzione e processi pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione.

Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione (art. 363 bis)

Giudizi di merito di nuova introduzione o già pendenti.

Nuova disciplina del processo di cassazione: atti introduttivi, motivi di ricorso 360; 362 (n.b. comma 3°: Revocazione per contrarietà CEDU); 366; 369; 370; 371 non viene però richiamato il 391- quater, destinato a trovare applicazione dal 1° marzo 2023); Artt. 133/144-bis.1 disp. att. c.p.c

Giudizi di nuova introduzione

Nuova disciplina del processo di cassazione: disciplina del rito della decisione. 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis

Giudizi di nuova introduzione e giudizi già pendenti per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

28 febbraio 2023

Obbligatorietà deposito telematico degli atti (anche introduttivi) per i dipendenti di cui si avvalgono le PA per stare in giudizio personalmente) (art. 196 quater Disp. att. c.p.c.)

Processi di nuova introduzione e processi pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione.

Perfezionamento del deposito dell’atto Telematico per i dipendenti di cui si avvalgono le PA per stare in giudizio personalmente) (art. 196 sexies Disp. att. c.p.c.)

Processi di nuova introduzione e processi pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione.

Conciliazione giudiziale o a seguito di mediazione da parte della PA, limitazione della responsabilità contabile ai soli casi di dolo e colpa grave.

Accordi conclusi in procedimenti già pendenti a tale data

1° marzo 2023

Norme sulle impugnazioni in generale (326 e 334 c.p.c)

Impugnazioni di nuova introduzione

Disciplina della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado (art. 283)

Impugnazioni di nuova introduzione

Appello del lavoro (artt. 434, 436-bis, 437, 438)

Impugnazioni di nuova introduzione

Esecuzione forzata: 475, 478 e 479 c.p.c.

Atti di precetto notificati a partire da tale data

30 giugno 2023

Obbligatorietà deposito telematico degli atti (anche introduttivi) (art. 196 quater Disp. att. c.p.c.)

Per i processi innanzi al giudice di pace e al Tribunale superiore delle acque pubbliche, nonché a quelli innanzi al tribunale per i minorenni e al commissario per la liquidazione degli usi civici, l’applicazione  della disposizione può essere anticipata subordinatamente alla verifica della funzionalità del sistema informatico da parte del Ministero della Giustizia.

Atto redatto in formato elettronico (art. 196 quinquies (Disp. att. c.p.c.)

Per i processi innanzi al giudice di pace e al Tribunale superiore delle acque pubbliche, nonché a quelli innanzi al tribunale per i minorenni e al commissario per la liquidazione degli usi civici, l’applicazione  della disposizione può essere anticipata subordinatamente alla verifica della funzionalità del sistema informatico da parte del Ministero della Giustizia.

Perfezionamento del deposito dell’atto telematico (art. 196 sexies Disp. att. c.p.c.)

Per i processi innanzi al giudice di pace e al Tribunale superiore delle acque pubbliche, nonché a quelli innanzi al tribunale per i minorenni e al commissario per la liquidazione degli usi civici, l’applicazione della disposizione può essere anticipata subordinatamente alla verifica della funzionalità del sistema informatico da parte del Ministero della Giustizia.

Estrazione copia cartacea atti telematici (art. 196 septies Disp. att. c.p

Per i processi innanzi al giudice di pace e al Tribunale superiore delle acque pubbliche, nonché a quelli innanzi al tribunale per i minorenni e al commissario per la liquidazione degli usi civici, l’applicazione della disposizione può essere anticipata subordinatamente alla verifica della funzionalità del sistema informatico da parte del Ministero della Giustizia.

capo I bis disp. att. sui «mediatori familiari» ed i novellati

Procedimenti di nuova introduzione

Reclamo contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita (art. 168 disp. att. c.p.c.)

Procedimenti di nuova introduzione

Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite tenuto dai commissionari (Art. 169 quinquies disp. att. c.p.c.)

Procedimenti di nuova introduzione

Mediazione (dlgs. 28/10 e ss. mm.):

Art. 4 - Accesso alla mediazione, comma 2 (riferimento alla condizione di procedibilità di cui all’art. 5 riformato);

Art. 5 - Condizione di procedibilita' e rapporti con il Processo;

Art. 5-bis - Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo;

Art. 6 – Durata;

Art. 7 - Effetti sulla ragionevole durata del processo (per i riferimenti alla condizione di procedibilità);

Art. 8 (Procedimento);

CAPO II-bis - Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale- Artt. 15 bis e ss;

Nuova disciplina sugli Organismi di formazione (artt. 16 s);

Art. 17 - Risorse, regime tributario e indennità;

Art. 20 Credito d'imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione

 

Negoziazione assistita (l. 162/2014)

Art. 3, c. 6 (compenso parte non abbiente);

Sezione II - Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella- negoziazione assistita (art. 11 bis e s.)

 

 

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