5 maggio 2020 

Il diritto patrimoniale ha per oggetto l’utilizzazione economica dell’opera, disciplinata dagli articoli 12 e ss. della L. 633/1941, c.d. Legge sul diritto d’autore.
Il godimento di tale diritto si estende fino a settant’anni post mortem dell’autore; il che significa che dovrà essere versato un compenso a quest’ultimo, ovvero ai suoi eredi per ogni utilizzazione che si voglia fare dell’opera, per tutta la durata temporale sopra indicata.
Il diritto patrimoniale dell’autore, a sua volta, è articolato in una pluralità di facoltà indipendenti le une dalle altre.
Ognuna di esse è liberamente trasferibile inter vivos ovvero mortis causa, può essere tutelata separatamente o congiuntamente alle altre e può estendersi all’opera nella sua interezza ovvero solamente ad una parte di essa.
Quali sono i diritti che rilevano per il binomio artista – opera d’arte?
Il diritto di riproduzione consiste nella facoltà esclusiva dell’artista di moltiplicare in tutto o in parte l’opera, con qualunque modalità e mezzo, in copie dirette o indirette, temporanee o permanenti; si pensi alle acqueforti, alle litografie ovvero alle serigrafie.
E se si citano queste ultime non si può non pensare a colui che ne ha fatto il suo marchio distintivo: Andy Warhol. Chi non conosce le coloratissime Marilyn Monroe o le esasperate riproduzioni della zuppa Campbell’s?
Le serigrafie viste dal punto di vista giuridico altro non sono che il frutto dell’esercizio del diritto di riproduzione. 
L’artista è anche l’unico soggetto legittimato ad autorizzare la lecita riproduzione delle immagini rappresentanti le sue opere all’interno di cataloghi di mostre o di case d’asta, trattandosi di forme di utilizzazione economica delle opere stesse.
Il diritto di comunicazione al pubblico consente al solo artista di mettere a disposizione del pubblico le sue opere, avvalendosi dei più moderni mezzi di comunicazione di massa quali internet e i social network, con la conseguenza che ogni diffusione delle opere d’arte tutelate dal copyright sarà lecita solo se autorizzata dall’autore, salvo il caso in cui sia direttamente quest’ultimo a rendere pubbliche le proprie creazioni.
Per citare un esempio recente di manifestazione del diritto di comunicazione e trasmissione della propria opera al pubblico, il geniale writer noto con lo pseudonimo di Banksy ha nei giorni scorsi pubblicato sul suo profilo Instagram – peraltro seguito da milioni di followers – uno scatto del suo bagno completamente “popolato” dai quei ratti che l’hanno reso celebre in tutto il mondo, accompagnando l’immagine con l’ironico (o forse no) commento “My wife hates it when I work from home”.
Non sono comunque consentite autorizzazioni “assolute”.
Il diritto di elaborazione e modifica dell’opera si esplica nella facoltà di ogni artista di apportare le modifiche desiderate alla struttura e alla forma dell’opera d’arte realizzata; il che vieta ogni cambiamento che non sia autorizzato dall’autore.
5 ottobre 2018: presso l’affollata Sale Room della sede londinese di Sotheby’s, in occasione della Contemporary Art Evening Auction, viene aggiudicata la “Girl with Ballon” del celebre street artist Banksy per un valore complessivo di ben 1.042.000 sterline. Pochi istanti dopo l’aggiudicazione, però, l’opera si autodistrugge lasciando tutti increduli. Si scoprirà poi che lo show era stato voluto dallo stesso writer, che aveva nascoso nella cornice un tagliacarte elettrico, attivandone il meccanismo a distanza.
L’episodio ha travolto anche il mondo giuridico, chiamato a risolvere non solo i dubbi sorti sul valore dell’opera e sull’obbligo di versamento del prezzo di aggiudicazione, ma anche sul diritto di modificare la propria opera d’arte al punto da causarne la distruzione.
Può l’artista elaborare o trasformare l’opera stravolgendone radicalmente sia il corpus misticum sia il corpus mechanicum?
Dal punto di vista dei rapporti interni, la casa d’aste può essere vista come un soggetto che effettua la vendita per conto terzi, agendo come semplice mandataria in nome proprio nell’interesse del mandante, e gli effetti non si producono automaticamente ai sensi degli artt. 1705 ss. c.c.
Seguendo tale impostazione, l’aggiudicatario diviene proprietario dell’opera non quando l’auctioneer percuote il martelletto, bensì quando versa il prezzo, lasciando fino a quel momento l’opera nel pieno dominio del suo autore, con possibilità di intervenire modificando l’opera stessa e, se lo desidera, perfino di distruggerla.
Ma l’aggiudicatario può rinunciare all’opera andata distrutta?
Anche in questo caso la risposta può essere affermativa venendo in soccorso la disciplina relativa all’annullamento del contratto per vizio del consenso o un'azione di risoluzione del contratto per vendita di aliud pro alio.
Fortunatamente nel caso londinese il problema non si è posto, laddove l’opera ha incrementato incredibilmente il suo valore grazie alla performance che ha fatto il giro del mondo e l’aggiudicatario ha perfezionato il suo acquisto.
In ogni caso, se il pagamento del prezzo di aggiudicazione fosse avvenuto prima della distruzione dell'opera avremmo assistito ad una compressione del diritto di proprietà del tutto ingiustificata, restando fermo solo il diritto di apportare eventuali modifiche con il consenso del proprietario.
Infine, non possiamo non citare il diritto di seguito, quale diritto esclusivo dell’artista, e dei suoi aventi causa, di percepire una percentuale sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione dell’opera d’arte, a condizione che il prezzo di vendita sia superiore ai 3.000 euro, con versamento del compenso a carico del venditore dell’opera per il tramite della SIAE.
Alcune precisazioni: il diritto si applica nel caso di vendita successiva che vede l’intervento di intermediari, quali le case d’asta, le gallerie d’arte ovvero qualsiasi commerciante esperto d’arte, mentre non si applica nei casi in cui siano integrate congiuntamente le seguenti condizioni: 1) l’opera d’arte messa in vendita è stata acquistata dal venditore direttamente dall’artista non più di tre anni prima; 2) il prezzo di vendita dell’opera d’arte è inferiore ai 10.000 euro complessivi. Peraltro, vige in materia una presunzione ex lege, laddove si suppone che la vendita avvenga oltre i tre anni dall’acquisto dell’opera direttamente dall’artista, salvo prova contraria a carico del venditore.
Il contenuto di tale diritto è stato oggetto di più interventi normativi, come confluito nel testo dell’art. 150 co. 2 L. 633/1941, novellato dalla L. 34/2008, che pone un limite di valore, laddove l’importo totale del compenso spettante all’artista o ai suoi aventi causa non potrà essere superiore ai 12.500,00 euro per ogni vendita.
 
 
 
Dott.ssa Maria Tremolada 
 
 
 
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