TRATTO DAL CONVEGNO DI MATERA "LE TUTELE GIURIDICHE DEI BENI CULTURALI” - 11 SETTEMBRE 2015 - ORGANIZZATO DALLA ISCL – ITALIAN SOCIETY OF CONSTRUCTION LAW.[1] 

La locuzione “bene culturale” è relativamente recente nel panorama italiano, introdotta alla fine degli anni Cinquanta sotto la spinta del diritto internazionale pattizio dalla Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto (l’Aia, 1954) ratificata con la L. 7 febbraio 1958 n. 279, dalla Commissione Franceschini del 1964, poi diventata di ufficiale utilizzo con il D.L. 14 dicembre 1974 n. 657, convertito nella L. 29 gennaio 1975 n. 5, istitutivo del Ministero per i Beni culturali e ambientali.[2]

L’attuale nozione si desume dall’art. 2, comma 2, e dagli artt. 10 e 11 del codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).[3]

Secondo la prima disposizione “sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11 del codice, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”.

A loro volta le altre due disposizioni considerano beni culturali le categorie di cose, mobili e immobili, che esse elencano, sempre che presentino un interesse culturale artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (art. 10 comma 1), che in alcuni casi deve essere “particolarmente importante” (art. 10 comma 3 lett. a, b, d) o addirittura “eccezionale” (art. 10 comma 3 lett. c, e).

Il codice divide i beni culturali in tre categorie, a cui si può aggiungere quella dei beni religiosi.[4]

1) I beni pubblici, mobili o immobili, a cui si applica l’art 12 del codice, in cui l’accertamento del loro interesse culturale è successivo e che sono comunque considerati e tutelati come beni culturali fino all’esito della verifica.

2) I beni culturali ritenuti tali per legge (beni demaniali), quali le raccolte di musei, pinacoteche e gallerie, archivi e singoli documenti dello Stato, le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato e simili. Per tali beni non è richiesto alcun tipo di verifica dell’interesse culturale e tantomeno alcuna dichiarazione di tale interesse (art. 10 comma 2).

3) I beni, generalmente appartenenti ai privati, per i quali è già intervenuta la dichiarazione dell’interesse culturale, all’esito del procedimento di notifica.

L’ultimo comma dell’art. 10 del codice precisa inoltre che in nessun caso i beni pubblici, così come alcune tipologie di beni privati, possano essere considerati beni culturali se sono opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, ad eccezione però dei beni demaniali, che sono esclusi da tale previsione.

Ciò significa che il quadro di un artista contemporaneo vivente, magari giovanissimo, che entra nella collezione permanente di un museo pubblico, acquista automaticamente lo status di bene culturale.

In termini generali, le opere di arte contemporanea non rientrano nella nozione di bene culturale, se non nei limiti di cui sopra, e sono tutelate da alcuni articoli del codice (artt. 64, 178), oltre che dalla legge sul diritto d’autore.

Lo scopo è quello di evitare di limitare la commercializzazione delle opere, che, nel caso di artista vivente, comporterebbe una indebita compressione dello sfruttamento economico del suo ingegno, quantomeno sulla base della normativa vigente che opera sul piano dei vincoli alla conservazione e alla vendita dei beni culturali.

Quanto all’elenco (tassativo) di cui all’art. 11 del codice, trattasi di beni che non possono essere considerati culturali in senso proprio, in quanto sono assoggettati solo ad alcune delle disposizioni di tutela previste per tali beni e solo per determinati fini.

Infine, i beni culturali di interesse religioso, che non sono definiti compiutamente ma solo indicati dall’art. 9 del codice, trovano la loro disciplina nel codice civile.

Precisato quanto sopra, è agevole rilevare come trattasi di categoria dai confini estremamente vaghi e volatili, soprattutto con riguardo alla genericità delle formule utilizzate che lasciano ampi margini di discrezionalità, quali “interesse culturale”, “eccezionale interesse” ovvero “interesse particolarmente importante”.

A ciò si aggiunga come il Consiglio di Stato abbia interpretato in senso estensivo la locuzione “interesse culturale”, quale concetto in costante evoluzione, e la Suprema Corte abbia accolto una definizione aperta dei beni culturali, riconoscendo anche alle Regioni il potere di introdurre nuovi beni.

Inoltre, le modifiche apportate al codice hanno fatto cadere la presunzione di bene culturale del patrimonio pubblico, ad eccezione dei beni demaniali.

Nella maggior parte dei casi, difatti, non basta che una cosa, per gli oggettivi caratteri presentati, sia riconducibile a una delle categorie indicate nel codice, bensì è richiesto l’intervento dell’autorità amministrativa che valuti la sussistenza dei suddetti caratteri.

I meccanismi di individuazione dei beni culturali variano in base all’appartenenza del bene culturale, ossia all’identità del soggetto titolare della proprietà in ordine al bene: lo Stato, gli enti pubblici, territoriali e non, e le persone giuridiche private senza fine di lucro, da un lato, e le persone fisiche e le persone giuridiche private con fine di lucro, dall’altro lato.

Tali meccanismi sono disciplinati dagli artt. 12, 13 e 52 del codice e consistono, rispettivamente, nella verifica e nella dichiarazione (nonché nell’individuazione per alcuni beni ai sensi dell’art. 11 del codice).

Con particolare riguardo alla dichiarazione, nel gergo del mondo dell’arte e dell’antiquariato la serie di passaggi che porta alla dichiarazione dell’interesse culturale è definita “notifica”, termine che risale alla legge Bottai del 1939.

Quanto alle conseguenze, il titolare di un bene che venga raggiunto da notifica ovvero da avviso di avvio del procedimento di verifica è tenuto a porre in essere una serie di adempimenti più o meno stringenti in conformità alla normativa vigente.

In primo luogo, interviene un limite al diritto di godimento della cosa, in quanto il proprietario non potrà, a titolo esemplificativo, adibire il bene ad usi non compatibili con il carattere storico e artistico dello stesso oppure tali da recare pregiudizio alla sua conservazione (art. 20 del codice).

Inoltre, l’art. 65 del codice vieta l’uscita definitiva di alcune tipologie di beni dal territorio dello Stato, mentre per altre richiede un obbligo di autorizzazione preventiva, il c.d. attestato di libera circolazione.

I beni culturali per i quali sarebbe vietata l’uscita definitiva dal territorio dello Stato italiano ai sensi dell’art. 65 comma1, 2 lett. a e comma 3 del codice possono però essere mandati all’estero per manifestazioni, mostre ed esposizioni d’arte “di alto interesse culturale”, seppur temporaneamente.

A tal proposito, il legislatore è intervenuto sulla durata del prestito, che è stata portata da 1 a 4 anni, al fine di agevolare la conclusione di accordi con musei e istituzioni straniere.

In secondo luogo, ove il proprietario decida di vendere l’opera, l’art. 59 del codice prevede un obbligo di denuncia al Ministero a carico dell’alienante, onde consentire allo stato di esercitare il diritto di prelazione alla cifra pattuita per l’acquisto del bene.

Quanto al termine entro cui tale diritto deve essere esercitato, l’attuale art. 61 del codice dispone 60 giorni dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'articolo 59, a pena di decadenza.

Trattasi di termine introdotto in seguito alla famosa querelle che ha visto protagonista il dipinto “Ritratto di un Giovane Contadino -le Jardinier” di Vincent Van Gogh, una delle opere più importanti del pittore olandese tra quelle presenti nelle collezioni pubbliche italiane, che racchiude alcuni dei temi fondamentali della sua pittura, quali il tema del ritratto, il rapporto con la natura e l’accostamento dei colori primari e complementari.

Dopo la morte del pittore, l’opera è entrata nel mercato dei collezionisti, arrivando nella galleria parigina del mercante di origini ebree Paul Rosemberg dove, nel 1910, è stata acquistata da Gustavo Sforni, un raffinato intellettuale, pittore e collezionista, che nei primi del Novecento ha trasportato il dipinto a Firenze.

Dopo la morte di Sforni, avvenuta nel 1940, l’opera è stata lasciata in eredità allo zio avvocato Giovanni Verusio e nel 1954 è stata dichiarata di interesse storico-artistico e perciò vincolata.

Nell’anno 1977 l’avvocato Verusio ha venduto il quadro per la cifra di 600 milioni di lire (ben al di sotto della quotazione del tempo) al gallerista romano Silvestro Pierangeli, che lo ha acquistato per conto di un collezionista anonimo, che nel 1983 si scoprirà essere il gallerista svizzero Ernst Beyeler.

All’epoca lo stato italiano non aveva esercitato alcun diritto di prelazione.

Successivamente, nell'anno 1988, in pieno boom del mercato collezionistico degli impressionisti, quando Beyeler aveva annunciato di voler vendere l'opera al Museo Peggy Guggenheim di Venezia per la cifra di 8.500.000 dollari, l'amministrazione si è attivata decidendo di esercitare la prelazione sull'acquisto del 1977 e al prezzo di allora. 

Beyeler, ritenendo la cifra troppo al di sotto delle quotazioni di mercato (25 volte inferiore alla somma che il Museo Guggenheim avrebbe versato), ha intentato causa allo stato italiano.

Dopo essere stato sconfitto in tutti i gradi del giudizio, Beyeler si è rivolto alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo (CEDU).

Nell’anno 2002, i giudici di Strasburgo hanno definitivamente riconosciuto allo stato italiano la legittima proprietà dell’opera, che è così entrata ufficialmente e di diritto nella collezione del museo romano, e contestualmente hanno condannato lo stato italiano a versare l’indennizzo di € 1.300.000,00 in favore di Beyeler, oltre al rimborso di € 55.000,00 per le spese legali sostenute, per l’eccessivo ritardo con cui le autorità italiane avevano esercitato nei confronti del ricorrente il loro diritto di prelazione  nella compravendita del dipinto.[5]

L’allora Ministro dei Beni Culturali ha espresso viva soddisfazione riguardo alla decisione: «La sentenza emessa dai giudici della Corte Europea dei diritti umani di Strasburgo, respingendo la richiesta di restituzione della celebre tela al gallerista Beyeler, ha definitivamente chiuso una vicenda giudiziaria che durava ormai da anni. Il giardiniere di Van Gogh, già provato dal furto perpetrato presso la Galleria d’arte moderna e contemporanea di Roma nel maggio del 1998, rimane in Italia e andrà ad arricchire il già ricco patrimonio culturale statale, una dimostrazione che ancora una volta l’impegno primario del Ministero per i Beni e le Attività Culturali è tutelare e mantenere integro il nostro patrimonio artistico».

Tuttavia, non si può ignorare che la sensazione diffusasi negli ambienti dei collezionisti sia stata quella di notevole inaffidabilità delle transazioni poste in essere con soggetti italiani, stante la minaccia del diritto di prelazione che lo Stato avrebbe potuto pretendere di esercitare anche a molti anni di distanza dalla conclusione dell’operazione.

Ed è stato proprio a seguito della ricordata vicenda, che il legislatore italiano è intervenuto specificando che il diritto di prelazione, oggi regolato dal capo IV, sezione II, del codice, debba essere esercitato entro 60 giorni dalla data di ricezione della succitata denuncia di trasferimento, ovvero, in caso di tardiva od omessa denuncia, entro 180 giorni dal ricevimento della denuncia medesima o dall’acquisizione di tutti gli elementi costitutivi della stessa (art. 61 del codice).

  

- Avv. Giorgia Colombo -

 

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[1] L’istituto italiano per il diritto delle costruzioni e degli appalti (Italian Society for Construction Law – in breve ISCL) è un’associazione senza scopo di lucro con sede a Milano.

Fondato nel 1981 dall’avv. Mauro Rubino-Sammartano, l’ISCL è membro nazionale dell’European Society of Construction Law (ESCL), istituto internazionale avente come scopo la promozione dello studio e della conoscenza della disciplina giuridica delle costruzioni e degli appalti d’opera e di servizi, in ambito interno e transnazionale, cui partecipano diciassette associazioni di altrettanti Paesi europei.

Scopo principale dell’ISCL è la promozione, in Italia e in Europa, dello studio dell’appalto pubblico e privato e del diritto dell’edilizia e delle costruzioni in senso lato.

Tale scopo è perseguito attraverso pubblicazioni scientifiche e l’organizzazione di eventi e iniziative culturali come convegni e giornate di studio. Presieduto dal Prof. Avv. Giovanni Iudica, Professore Emerito di diritto civile dell’Università Bocconi, l’Istituto ha recentemente trovato nuova linfa e nuove energie, anche grazie al sostegno della fondazione Andrea Alciato di Milano e al rinnovato entusiasmo di vecchi e nuovi soci.

 

[2] Diritto e gestione dei beni culturali, a cura di Carla Barbati, Marco Cammelli, Girolamo Sciullo - Nuova ed. 2011, il Mulino Bologna, pag. 21.

 

[3] Diritto e gestione dei beni culturali, a cura di Carla Barbati, Marco Cammelli, Girolamo Sciullo - Nuova ed. 2011, il Mulino Bologna, pag. 22.

 

[4]Dizionario giuridico dell’arte – Guida al diritto per il mondo dell’arte di Silvia Segnalini – 2010 Skira, pag. 62 ss.

 

[5] Caso Beyeler contro Italia, Sentenza del  28 maggio  2002 (Ricorso n° 33202/96).