26 gennaio 2021

Il Decreto-Legge 183/2020 (c.d. Decreto Milleproroghe) ha prorogato la sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore fino al 30 giugno 2021.
Ed invero, l’art. 13 comma 14 del suddetto Decreto ha testualmente previsto che: “All'articolo 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021".
Si riporta per completezza anche il testo dell’art. 54-ter D.L. 18/2020 (c.d. Cura Italia) convertito dalla L. 27/2020: “Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [29.04.2020], ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.”
Il Decreto Cura Italia ha introdotto la sospensione di cui all’art. 54-ter con lo scopo di contenere gli effetti negativi dell’emergenza sanitaria da COVID-19, e il Decreto Ristori (Decreto-Legge 137/ 2020) ha prorogato la suddetta sospensione fino al 31 dicembre 2020 (art. 4).
Con il medesimo art. 4 il Decreto Ristori ha altresì previsto che: “è inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, ovvero fino al 25 dicembre 2020 (Legge 176/2020 pubblicata in G.U. il 24 dicembre 2020, n. 319).
Posto che il Decreto Milleproroghe si limita a richiamare l’art. 54 ter del Decreto Cura Italia, e non altresì l’art. 4 del Decreto Ristori, è possibile affermare che sino al 30 giugno 2021 saranno sospese le sole esecuzioni immobiliari già pendenti, e aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore.
Viceversa, potranno essere avviate le procedure esecutive immobiliari ad uso abitativo mediante la notifica degli atti di pignoramento immobiliare, la relativa iscrizione a ruolo e trascrizione.
Trattasi, tuttavia, di una possibile interpretazione che si basa sul dato letterale delle disposizioni introdotte dalla legislazione emergenziale, senza alcuna pretesa di assolutezza, laddove il dato certo è il silenzio della normativa vigente sul punto.
Esaminando la giurisprudenza, i primi provvedimenti emessi dai Tribunali hanno ad oggetto la sospensione delle esecuzioni immobiliari già pendenti, e forniscono precisazioni con riguardo alla pubblicazione degli avvisi di vendita, che i delegati potranno effettuare nei trenta giorni successivi alla scadenza della proroga (e quindi dal 01.07.2021).
Quanto all’avvio delle azioni esecutive, ci auguriamo che nelle prossime settimane i Tribunali possano intervenire per fare chiarezza e offrire una interpretazione chiara e precisa a tutela di tutti i creditori, già fortemente penalizzati dalla situazione di stallo in cui ci troviamo.

Avv. Giorgia Colombo

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