DDC Studio Legale: news

19 gennaio 2023

 

Lo scorso 29 dicembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2023, il cui art. 1, c. 380 ha dato una nuova svolta alla Riforma del Processo Civile: la disposizione ha, difatti, previsto l’anticipazione della generale operatività della Riforma al 28 febbraio 2023, anziché al 30 giugno 2023.

La novella disciplina troverà, pertanto, applicazione in tutti quei procedimenti che verranno introdotti successivamente alla predetta data (quelli già pendenti, salvo diversa disposizione, continueranno ad essere disciplinati dalla normativa previgente).

Come sottolineato nel dossier del Servizio Studi del Senato, “l'intervento modificativo in esame è volto a garantire la più celere attuazione del PNRR e, in particolare, il conseguimento degli obiettivi di maggiore efficienza del processo civile”: è, difatti, noto come la Riforma della giustizia sia divenuta parte integrante del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, il “pacchetto completo e coerente di riforme e investimenti” varato dal Governo al fine di accedere alle ingenti risorse finanziare che l’Unione Europea ha messo a disposizione degli Stati Membri onde superare la crisi economica conseguita alla pandemia di Covid-19.

Al fine di rendere più chiare le recenti modifiche intervenute sui tempi di entrata in vigore della Riforma, l’Ufficio Studi del CNF ne ha fornito uno schema riepilogativo, che di seguito si riporta:

Data di vigenza

Materia

Momento processuale e Ufficio giudiziario

1° gennaio 2023

Udienza mediante collegamenti audiovisivi (Art. 127 e 127 bis c.p.c.; 196 – duodecies Disp. Att. C.p.c.)

Processi di nuova introduzione e processi pendenti innanzi al Tribunale, alla Corte d’appello al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche

Deposito note scritte in sostituzione dell’udienza (Art. 127-ter c.p.c.)

Processi di nuova introduzione e processi pendenti innanzi al Tribunale, alla Corte d’appello al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche.

Giuramento del CTU con firma digitale (Art. 193, c. 2 c.p.c.)

Processi di nuova introduzione e processi pendenti innanzi al Tribunale, alla Corte d’appello al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche.

Obbligatorietà deposito telematico degli atti (anche introduttivi) (art. 196 quater Disp. att. c.p.c.)

Processi di nuova introduzione e processi pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione.

Atto redatto in formato elettronico (art. 196 quinquies Disp. att. c.p.c.)

Processi di nuova introduzione e processi pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione.

Perfezionamento del deposito dell’atto telematico, (art. 196 sexies Disp. att. c.p.c.)

Processi di nuova introduzione e processi pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione.

Estrazione copia cartacea atti telematici (art. 196 septies Disp. att. c.p.c.)

Processi di nuova introduzione e processi pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione.

Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione (art. 363 bis)

Giudizi di merito di nuova introduzione o già pendenti.

Nuova disciplina del processo di cassazione: atti introduttivi, motivi di ricorso 360; 362 (n.b. comma 3°: Revocazione per contrarietà CEDU); 366; 369; 370; 371 non viene però richiamato il 391- quater, destinato a trovare applicazione dal 1° marzo 2023); Artt. 133/144-bis.1 disp. att. c.p.c

Giudizi di nuova introduzione

Nuova disciplina del processo di cassazione: disciplina del rito della decisione. 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis

Giudizi di nuova introduzione e giudizi già pendenti per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

28 febbraio 2023

Obbligatorietà deposito telematico degli atti (anche introduttivi) per i dipendenti di cui si avvalgono le PA per stare in giudizio personalmente) (art. 196 quater Disp. att. c.p.c.)

Processi di nuova introduzione e processi pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione.

Perfezionamento del deposito dell’atto Telematico per i dipendenti di cui si avvalgono le PA per stare in giudizio personalmente) (art. 196 sexies Disp. att. c.p.c.)

Processi di nuova introduzione e processi pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione.

Conciliazione giudiziale o a seguito di mediazione da parte della PA, limitazione della responsabilità contabile ai soli casi di dolo e colpa grave.

Accordi conclusi in procedimenti già pendenti a tale data

1° marzo 2023

Norme sulle impugnazioni in generale (326 e 334 c.p.c)

Impugnazioni di nuova introduzione

Disciplina della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado (art. 283)

Impugnazioni di nuova introduzione

Appello del lavoro (artt. 434, 436-bis, 437, 438)

Impugnazioni di nuova introduzione

Esecuzione forzata: 475, 478 e 479 c.p.c.

Atti di precetto notificati a partire da tale data

30 giugno 2023

Obbligatorietà deposito telematico degli atti (anche introduttivi) (art. 196 quater Disp. att. c.p.c.)

Per i processi innanzi al giudice di pace e al Tribunale superiore delle acque pubbliche, nonché a quelli innanzi al tribunale per i minorenni e al commissario per la liquidazione degli usi civici, l’applicazione  della disposizione può essere anticipata subordinatamente alla verifica della funzionalità del sistema informatico da parte del Ministero della Giustizia.

Atto redatto in formato elettronico (art. 196 quinquies (Disp. att. c.p.c.)

Per i processi innanzi al giudice di pace e al Tribunale superiore delle acque pubbliche, nonché a quelli innanzi al tribunale per i minorenni e al commissario per la liquidazione degli usi civici, l’applicazione  della disposizione può essere anticipata subordinatamente alla verifica della funzionalità del sistema informatico da parte del Ministero della Giustizia.

Perfezionamento del deposito dell’atto telematico (art. 196 sexies Disp. att. c.p.c.)

Per i processi innanzi al giudice di pace e al Tribunale superiore delle acque pubbliche, nonché a quelli innanzi al tribunale per i minorenni e al commissario per la liquidazione degli usi civici, l’applicazione della disposizione può essere anticipata subordinatamente alla verifica della funzionalità del sistema informatico da parte del Ministero della Giustizia.

Estrazione copia cartacea atti telematici (art. 196 septies Disp. att. c.p

Per i processi innanzi al giudice di pace e al Tribunale superiore delle acque pubbliche, nonché a quelli innanzi al tribunale per i minorenni e al commissario per la liquidazione degli usi civici, l’applicazione della disposizione può essere anticipata subordinatamente alla verifica della funzionalità del sistema informatico da parte del Ministero della Giustizia.

capo I bis disp. att. sui «mediatori familiari» ed i novellati

Procedimenti di nuova introduzione

Reclamo contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita (art. 168 disp. att. c.p.c.)

Procedimenti di nuova introduzione

Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite tenuto dai commissionari (Art. 169 quinquies disp. att. c.p.c.)

Procedimenti di nuova introduzione

Mediazione (dlgs. 28/10 e ss. mm.):

Art. 4 - Accesso alla mediazione, comma 2 (riferimento alla condizione di procedibilità di cui all’art. 5 riformato);

Art. 5 - Condizione di procedibilita' e rapporti con il Processo;

Art. 5-bis - Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo;

Art. 6 – Durata;

Art. 7 - Effetti sulla ragionevole durata del processo (per i riferimenti alla condizione di procedibilità);

Art. 8 (Procedimento);

CAPO II-bis - Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale- Artt. 15 bis e ss;

Nuova disciplina sugli Organismi di formazione (artt. 16 s);

Art. 17 - Risorse, regime tributario e indennità;

Art. 20 Credito d'imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione

 

Negoziazione assistita (l. 162/2014)

Art. 3, c. 6 (compenso parte non abbiente);

Sezione II - Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella- negoziazione assistita (art. 11 bis e s.)

 

 

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The fourth ESCL Webinar in 2021 is on 7 April 2021 from 6.30-7.30 PM CET.

Title: The Italian version of Dispute Board: Il Collegio Consultivo Tecnico

Speaker: Francesco Lombardo, Representative of ANCE, Italian Society of Builders

Moderator: Richard Bailey (council member of the European Society of Construction Law, Attorney at Law)

Via Microsoft Teams: Details will be provided upon registration via the website.

To register: Please fill in the registration form for this webinar https://lnkd.in/dqFY3Ed ultimately before midday. After registering you will receive an e-mail with the Teams link.

This ESCL Webinar is free of charge!
For more information on other ESCL Webinars: https://lnkd.in/d8kbbcD

 

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16 novembre 2022

 

Lo scorso 22 giugno sono entrate in vigore le prime disposizioni di modifica del codice di procedura civile previste dalla Legge n. 206/2021, adottata dal Parlamento al fine di determinare un vero e proprio riassetto formale e sostanziale del processo civile.

Tra gli articoli su cui la predetta Legge è intervenuta direttamente, vi è l’art. 543 c.p.c. in materia di pignoramento presso terzi, il quale, fin dalla sua entrata in vigore, ha posto non pochi dubbi interpretativi.

Al fine di chiarire il contenuto del novello testo, lo scorso 2 novembre è intervenuta la Presidente della Sezione Terza Civile del Tribunale di Milano, dott.ssa Marianna Galioto, la quale ha comunicato l’orientamento – unanime – assunto dai G.E. della Sezione esecuzioni:

NOVELLO ART. 543 C.P.C.

Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.

L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492:

1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;

2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;

3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente

4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.

Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'articolo 501.

Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.

Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.

Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.

Quando procede a norma dell'articolo 492-bis, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma.

INTERPRETAZIONE SEZIONE III CIVILE

 1. La notifica dell’avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi non deve necessariamente essere eseguita tramite ufficiale giudiziario, ma può essere effettuata in proprio dall’avvocato del creditore, dato che non si tratta di un atto di esecuzione forzata, risolvendosi nell’avviso di un adempimento di spettanza del cancelliere.

2. La notifica al debitore non costituito va eseguita presso la cancelleria, in applicazione della regola generale di cui all’art. 492 c.p.c. che non viene derogata dalla nuova norma.

3. La notifica in proprio al debitore non costituito va compiuta presso la cancelleria in forma cartacea tradizionale, e non invece in via telematica all’indirizzo PEC della cancelleria delle esecuzioni forzate, poiché detto indirizzo non figura in alcun registro pubblico delle PEC, e sembra destinato a comunicazioni di carattere amministrativo.

 

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8 marzo 2021

Nel corso dell’ultima settimana mi ha colpito la notizia, passata piuttosto inosservata sia dalla pubblica opinione che dalla maggioranza dei quotidiani e dei media, riguardante il grande ritardo e la confusione in ordine alle vaccinazioni anti covid 19 in favore di soggetti disabili.
In particolare si è levata la protesta di genitori rappresentanti associazioni di persone disabili; inoltre decisamente incisivi, e particolarmente toccanti al riguardo, sono stati alcuni interventi sia televisivi che sulla carta stampata svolti dal giornalista e scrittore Gianluca Nicoletti padre di un ragazzo autistico
Partiamo, però, da un dato di fatto fondamentale: l’articolo 32 della nostra Costituzione così statuisce:
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”
Ciascun individuo ha diritto, conseguentemente ed in modo immediato alla salute, intesa non solo come cura di malattie e/o infermità fisiche/psichiche, ma come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, secondo le definizioni fornite anche da ultimo dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Tale diritto alla salute, inteso come miglioramento di qualità della vita, deve intendersi esteso contro tutti gli elementi nocivi, ambientali o che a causa di terzi, possano ostacolarne il reale esercizio.
In quanto diritto sociale del cittadino a pretendere una serie di interventi a difesa del suo bene-salute, v’è l’obbligo dello Stato a predisporre, tramite un’organizzazione sanitaria idonea, le prestazioni necessarie per realizzarne il godimento effettivo e globale.
A fronte di quanto sopra appare del tutto incomprensibile come il piano vaccinale predisposto nelle scorse settimane dal governo all’epoca in carica in relazione alle persone disabili sia ancora fermo o proceda a rilento. Ancora peggio per i loro caregiver, familiari e operatori. Tutti questi cittadini, e prima ancora persone, scontano i ritardi generali riscontrati nella effettuazione delle vaccinazioni; in sostanza tutti siamo in attesa e/o veniamo vaccinati in ritardo e i disabili ancora di più; ma quello che più colpisce è come ciò avvenga con indicazioni incomprensibili, incongruenze, con patologie previste come prioritarie rispetto ad altre, simili, fuori dagli elenchi; insomma con una mancanza di riconoscimento all’uguaglianza non solo fra le persone/cittadini nel diritto al trattamento sanitario ma anche e soprattutto all’interno delle stesse persone affette da disabilità.
Insomma niente vaccino per i disabili e neanche per gli operatori a causa del ritardo nell’approvvigionamento dei vaccini; così almeno ci viene detto. Ma le incongruenze maggiori riguardano le differenziazioni delle patologie previste come prioritarie nella “fase 2”, ai limiti della discriminazione. Ad esempio è stato rilevato da alcuni studiosi come sia stata inserita come prioritaria la Sla “…ma non si capisce perché non siano state considerate tali la Distrofia muscolare e la Sma (Atrofia muscolare spinale) che appartengono alla stessa “famiglia” e, pur se meno gravi, sono molto simili, in particolare da un punto di vista respiratorio….”. Circostanza che non avviene in altri Paesi dove tutte le persone che hanno problemi respiratori di questo tipo sono trattati allo stesso modo dal punto di vista vaccinale
Questa la difficile situazione a livello nazionale, mentre solo tre Regioni, Emilia Romagna, Lazio e Abruzzo, hanno messo in campo proprie iniziative, ma con metodologie diverse, a conferma di una grande confusione. E ancora una volta a rimetterci sono le famiglie dei disabili che per tutelare i propri cari tengono gli stessi a casa da mesi senza le preziose attività riabilitative e socializzanti. In particolare autistici e altri disabili mentali, completamente dimenticati tra i prioritari. Tali persone necessitano, infatti, di un supporto educativo continuo che in questo momento è completamente mancato così come è mancato il rispetto di altri principi / diritti che dovrebbero essere garantiti a queste persone come il diritto allo studio ed all’inclusione sociale. Insomma viene fatta una discriminazione anche fra i soggetti che sono già sfortunate vittime di problemi legati alla loro salute
Un’evidente disparità di trattamento. E in alcune Regioni va anche peggio perché alcune strutture come i centri di riabilitazione, pur ospitando disabili anche gravi e in regime residenziale, non sono state inserite nella prima fase di programma vaccinale.
Sul tema si è levata nei giorni scorsi anche la voce del neo-ministro per le disabilità Erika Stefani la quale ha riferito come “….Il primo atto ufficiale da ministro, condiviso con le due federazioni maggiormente rappresentative della disabilità sia stato quello di inviare una lettera al collega Speranza, per sollecitare la platea delle persone con disabilità che dovranno avere insieme ai loro familiari, caregiver e assistenti personali, la priorità nella vaccinazione.”
Il ministro ha poi concluso come “…Fino ad oggi il criterio individuato fa riferimento all’articolo 3 comma 3 della legge 104/92, che disciplina i casi in cui la disabilità è connotata da particolare gravità. Manca ancora l’indicazione generalizzata per la disabilità, che deve assolutamente prescindere dalla gravità della loro condizione, affinché venga inserita come prioritaria. Continuerò ad insistere su questa linea in tutte le sedi istituzionali…”.
Negli ultimi giorni, la Ledha (Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità) e la Fand Lombardia (Federazione tra le Associazioni nazionali delle persone con disabilità) hanno lanciato un appello a Regione Lombardia perchè tutte le persone con disabilità, i loro familiari e caregiver siano inseriti nella “fase 1 bis” del piano vaccinale e possano ricevere al più presto il vaccino contro il Covid-19. Attualmente la Regione ha inserito in questa fase coloro che risiedono nelle Residenze sanitarie disabili e nelle strutture psichiatriche, oltre a chi è colpito da disabilità insieme ad altre patologie; tutte persone che saranno vaccinate dopo la fase dedicata a operatori sanitari e sociosanitari. Il presidente di Ledha ha però evidenziato come “…il rischio di questa situazione è che centinaia di persone con disabilità che non rientrano nelle categorie indicate per la “fase 1 bis” siano costrette ad aspettare settimane per la somministrazione del vaccino…”.
Ed è proprio in relazione a tale circostanza che mi ha particolarmente colpito l’intervento del noto giornalista e scrittore Gianluca Nicoletti, padre di un figlio autistico il quale ha denunciato come sia: "Scandaloso dividere i disabili per codici per ricevere il vaccino"
Sul blog "Per noi autistici", Nicoletti solleva la questione delle persone affette da questo disturbo, dimenticate per quanto riguarda la priorità nella somministrazione del vaccino anti-Covid.
Testualmente così denuncia il noto giornalista “…Già 'fantasmi' per la scuola che non ha adottato nessuna strategia mirata alla loro condizione…", gli autistici (secondo quanto denuncia Nicoletti) “…non vengono citati neppure tra le categorie più a rischio, pur avendone le caratteristiche…”
Il giornalista prosegue spiegando come "…Nessuno di noi genitori sa se ci sia una possibilità che gli autistici possano essere tra i vaccinati. Nella Circolare del Ministero della Salute del 9 febbraio 2021, n. 5079, è elencato quali siano le persone 'estremamente vulnerabili'. Sono indicate varie aree di patologia, tra cui: Condizioni neurologiche e disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva, psichica). La parola "autismo" però non appare…"
Nicoletti prosegue la propria analisi evidenziando come "Per un ragazzo o un adulto autistico il contagio e la successiva degenza sarebbero un dramma, che questa persona vivrebbe all'ennesima potenza rispetto ad ogni altro suo coetaneo. Non parliamo poi di un'eventuale e malaugurata necessità di un ricovero, o peggio che mai di una terapia intensiva".
“…La pandemia ha operato, dunque, un’amnesia generale sull’esistenza delle persone disabili facendo calare ….più che mai… l’oblio istituzionale anche sulle loro famiglie, che da sempre se ne fanno quotidianamente carico…”
Nicoletti conclude con un’amara e disarmante riflessione "..Io ho 66 anni, ma se mi chiamassero per vaccinarmi, cederei il mio vaccino a mio figlio. Se si contagia lui, autistico grave con epilessia, questo potrebbe equivalere a farlo morire".
Con buona pace del diritto alla salute e dei nobili principi enunciati dall’articolo 32 della Costituzione.

Avv. Corrado Demolli

 

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Lo scorso 15 luglio è entrato in vigore, dopo un percorso travagliato, il novello Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII).

Volto a delineare una disciplina che si applichi a qualsiasi situazione di crisi e di insolvenza e che vada a sostituirsi alle molteplici normative in materia (quella fallimentare nonché quella sulla composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012), il novello corpus normativo (d.lgs. n. 14/2019) sarebbe dovuto entrare in vigore il 15 agosto 2020, ma così non è stato.

I mutamenti che hanno riguardato la “tabella di marcia” del Codice sono stati, difatti, molteplici e frutto indubbiamente della crisi economica “diffusa” innescata dalla pandemia da Covid-19, ma altresì della necessità di recepimento della direttiva europea Insolvency (n. 1023/2019), in materia di ristrutturazione preventiva delle imprese.

Non può, infatti, trascurarsi come, dall’approvazione del testo codicistico originario del 2019, gli istituti e le procedure disciplinati dal CCII siano stati oggetto di molteplici interventi di modifica e di perfezionamento, volti a garantire l’introduzione di strumenti idonei a far fronte alla situazione emergenziale nel frattempo sorta nonché di istituti in linea con il diritto concorsuale europeo, richiedente procedure di ristrutturazione preventiva rapide, snelle e incentivanti un approccio collaborativo tra le parti coinvolte.

Nonostante le molteplici modifiche, analizzando il nuovo impianto codicistico, è, però, possibile individuare alcuni punti fermi della riforma.

In primis, non possiamo non ribadire la logica che ha ispirato e continua ad ispirare gli addetti ai lavori: riformare, unificare e semplificare la disciplina concorsuale, al fine di delineare un quadro normativo certo ed efficiente, che preveda procedure che permettano di salvare le imprese che attraversino un periodo di crisi economica reversibile e di liquidare facilmente quelle imprese che, invece, questa crisi non la possono superare, perché si trovano in una situazione di insolvenza irreversibile.

Difatti, tutti gli strumenti contemplati dal codice sono volti a far fronte a due differenti tipologie di eventi: quello di crisi – inteso come situazione di squilibrio economico-finanziario dell’impresa, che mostra segnali di “sbandamento” dai binari della corretta ed efficiente gestione – nonché quello di insolvenza – inteso come situazione di difficoltà irreversibile e percepibile all’esterno in modo non equivoco.  

Pertanto, a differenza di quanto previsto dalla previgente legge fallimentare, che si interessava esclusivamente dell’impresa ormai economicamente e finanziariamente compromessa, la nuova disciplina dedica altresì una particolare attenzione all’impresa che, nonostante le difficoltà, può essere ancora salvata grazie ad appositi strumenti, funzionali alla composizione della crisi in tempi celeri e, conseguentemente, atti a garantire la continuità aziendale.

Per quanto concerne, invece, il profilo soggettivo, il legislatore ha mantenuto ferma la decisione di rivolgersi al debitore tout court, “sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici”, seppur non tutte le predette categorie di debitori abbiano la possibilità di accesso ad ogni procedura disciplinata dal CCII.

Già solo soffermandosi sui pochi aspetti citati, appare evidente la vastità e complessità della materia.

Proprio per tale motivo, fin dal principio, il legislatore ha deciso di introdurre una nuova figura professionale – quella del gestore della crisi dell’impresa – che, chiamata a dare prova di specifiche competenze, sappia “domare” la materia ed individuare gli strumenti che consentano, laddove possibile, la conservazione e il risanamento dell’impresa.

 

Dott.ssa Mariachiara Ceriani

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LIVE 18 dicembre 2020 dalle ore 9.30 alle ore 11.30

Quale Bellezza dopo la “peste”? Come conciliare tradizione e innovazione? Le nuove sfide per valorizzare il nostro patrimonio culturale – Intervista ad Angelo Crespi

RELATORE

Prof. Angelo Crespi
Giornalista e scrittore, si occupa di arte contemporanea e di beni culturali. Già consigliere del ministro della Cultura, presidente del Maga di Gallarate e di Palazzo Te a Mantova, è attualmente consigliere di amministrazione del Piccolo Teatro e della Triennale di Milano. Ha scritto numerosi saggi e tre commedie.

INTERVISTATO DA
Avv. Giorgia Colombo
Avvocato dello Studio Legale & Tributario DDC e Coordinatore Scientifico di Upel Cultura

PROGRAMMA

La valorizzazione del nostro patrimonio culturale.

- Il nostro territorio è ricco di ville, musei, teatri e tantissimi altri beni di interesse culturale, che nel 2020 sono stati costretti ad affrontare  chiusure forzate e ingressi contingentati a causa del Covid-19.
- L’importanza della valorizzazione del nostro patrimonio culturale dopo la “peste”.
- Esempi virtuosi di beni che sono stati valorizzati e di beni da valorizzare.

Le misure a sostengo della cultura.

- Analisi delle misure e dei progetti per la cultura: dall’Art Bonus al Recovery Fund.
- L’esigenza di conciliare tradizione e innovazione e la digitalizzazione del nostro patrimonio culturale.
- Esempi di nuovi progetti a sostegno della cultura.

Il ruolo dei privati.

- L’importanza della raccolta di fondi per la cultura: filantropia strategica, donazioni, sponsorizzazioni, crowdfunding e investimenti sociali.
- Le nuove sfide per valorizzare il nostro patrimonio culturale alla luce della disciplina dei beni culturali e della normativa giuscontabile.
- Alcuni esempi concreti.

 

La partecipazione è GRATUITA per tutti.

Per uno svolgimento più efficace dell’iniziativa è possibile anticipare le domande, scrivendo, entro il giorno precedente il webinar, a: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prof. Angelo Crespi

Giornalista e scrittore, si occupa di arte contemporanea e di beni culturali. Già consigliere del ministro della Cultura, presidente del Maga di Gallarate e di Palazzo Te a Mantova, è attualmente consigliere di amministrazione del Piccolo Teatro e della Triennale di Milano. Ha scritto numerosi saggi e tre commedie.

Avv. Giorgia Colombo

Avvocato dello Studio Legale & Tributario DDC e Coordinatore Scientifico di Upel Cultura

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Le iniziative statali e regionali a sostegno delle imprese, dei professionisti e dei lavoratori autonomi sono molteplici e costituiscono un’ottima opportunità per sviluppare e per incrementare la competitività della propria attività.

Di seguito i principali bandi ad oggi attivi.

 

- BANDO NUOVA IMPRESA EDIZIONE 2022

Regione Lombardia e il Sistema Camerale Lombardo, per favorire la ripresa e il rilancio dell’economia lombarda, hanno attivato un'iniziativa finalizzata a sostenere l’avvio di nuove imprese e l’autoimprenditorialità, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA individuale (purchè si tratti di attività non avviate prima del 1 gennaio 2022).

Le domande di partecipazione possono essere finalizzate fino alle ore 12,00 del 31 marzo 2023.

Per maggiori informazioni, si rinvia alla pagina dedicata.

 

- FONDO "CONFIDIAMO NELLA RIPRESA"

Si tratta di un'iniziativa di Regione Lombardia che sostiene le PMI lombarde che sono inserite in settori di attività particolarmente penalizzate dalla crisi da Covid-19, che vogliono effettuare investimenti sul proprio sviluppo o necessitano di liquidità, ma faticano ad accedere al credito senza una garanzia pubblica.

In particolare, si tratta di misure indirizzate ad attività quali la ristorazione, il commercio al dettaglio di abbigliamento e calzature, le attività sportive, artigianali, commerciali al dettaglio e di servizio legate al settore dei matrimoni e degli eventi privati, le attività di proiezione cinematografica e di gestione di strutture artistiche, le discoteche e i locali da ballo. Per il settore sportivo possono essere beneficiarie anche le associazioni sportive che hanno sede in Lombardia iscritte al REA in camera di commercio.

Le domande potranno essere presentate fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.

Per maggiori informazioni, si rinvia alla pagina dedicata.

 

- BONUS EXPORT DIGITALE

Si tratta di un progetto del Ministero degli Esteri e dell'Agenzia ICE, consistente in un contributo a fondo perduto che punta a sostenere le microimprese manifatturiere - anche costituite in forma di reti o consorzi - nelle attività di internazionalizzazione, attraverso soluzioni digitali.

Può essere presentata domanda fino al giorno 15 luglio 2022.

Per maggiori informazioni, si rinvia alla pagina dedicata.

 

- BANDO EFFICIENZA ENERGETICA COMMERCIO E SERVIZI

Regione Lombardia e il Sistema Camerale Lombardo intendono sostenere con tale iniziativa le micro e piccole imprese lombarde dei settori commercio, pubblici esercizi e servizi che, a seguito dell’aumento dei costi dell’energia, vedono ulteriormente aggravato il contesto economico proprio nella fase di ripresa dalla crisi economica da Covid-19.

Le domande di partecipazione possono essere presentate fino alle ore 16,00 del 15 dicembre 2022 (salvo esaurimento anticipato delle risorse).

Per maggiori informazioni, si rinvia alla pagina dedicata.

 

- FONDO PER INVESTIMENTI INNOVATIVI

Alle micro, piccole e medie imprese agricole è riconosciuta la possibilità di richiedere le agevolazioni a sostegno di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti.

La relativa domanda può essere presentata fino al 23 giugno 2022.

Per maggiori informazioni, si rinvia alla pagina dedicata.

 

 

Per ogni ulteriore informazione e/o richiesta di assistenza nella preparazione ed invio delle domande, contattare:

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Si. E’ vero. Lo confesso.
Mi capita spesso, una volta terminato un incontro o un appuntamento con un cliente, di accompagnare lo stesso alla porta e sulla soglia salutarlo rivolgendogli il classico “Arrivederci”.
Non so se altri miei colleghi ci abbiano mai pensato o abbiano mai avuto le mie medesime sensazioni, ma io, subito dopo quel saluto, all’apparenza così normale, mi pento perché penso: ma come, l’arrivederci che hai rivolto a quella persona significa “ci vediamo alla prossima…” ovvero: alla prossima lite, al prossimo problema, alla prossima volta in cui saranno stati calpestati i tuoi diritti o tu ti sarai reso protagonista di violazioni punite dalla legge.
Tutte circostanze comunque non augurabili.
Ultimamente ho pensato spesso a questo sottile ma, allo stesso tempo, profondo senso di difficoltà nel rivolgere ad un cliente il solito arrivederci, cercando di ovviare “virando” con sempre maggiore frequenza su un più impersonale e incolore “ buongiorno / buonasera”; né più né meno di quanto accade col vicino di casa col quale non abbiamo alcun rapporto o con uno sconosciuto incontrato per caso col quale, dopo avere parlato degli argomenti più scontati e banali (il tempo, il traffico, i parcheggi), ci si saluta appunto augurandosi reciprocamente “buongiorno”.
Sono tornato ad approfondire e a ragionare su questo argomento negli ultimi mesi allorquando una mia amica, la geom. Erica Dalsass, ha incominciato ad organizzare una serie di incontri sul web, con cadenza periodica ogni ultimo giovedì del mese, denominati “I Giovedì del Benessere”.
In questi incontri sono chiamati a parlare tecnici (geometri, ingegneri, architetti) medici nutrizionisti, fisioterapisti ed altri professionisti i quali evidenziano come le loro competenze tecniche possano portare benessere alle persone. Che so, per fare un esempio: il nutrizionista spiega i benefici per la salute di una corretta ed equilibrata alimentazione; il fisioterapista esercizi per alleviare i dolori articolari, il geometra o l’ingegnere come una più corretta dislocazione dei locali, degli arredi o addirittura l’uso di particolari prodotti quali per esempio vernici di ultimissima generazione e tecnologia siano in grado di garantire ambienti più salubri in cui vivere e sentirsi meglio.
Bene…tutto vero, ma l’avvocato…quale benessere porta al proprio cliente?
La risposta più ovvia e scontata ma anche più superficiale è semplice: il cliente vince la causa e tu che lo hai aiutato a raggiungere questo obiettivo gli stai offrendo benessere.
Ma è proprio così?? Si, certo, quel momento può essere un momento di soddisfazione perché un soggetto terzo (Giudice), a ciò deputato, ha ritenuto ammissibili e degne di accoglimento le tue domane. Ma si tratta di benessere? Non lo so ed anzi, francamente, non lo credo…pensiamo agli anni di durata della causa, alle ansie, alle insofferenze, alle tensioni, magari anche ai timori ed alle paure…insomma il trascinarsi di una lite travalica il sentimento di benessere finale.
Ma allora un avvocato può dare benessere al proprio cliente?
Ebbene ripensandoci con maggiore attenzione e profondità di pensiero posso dire di sì: anche l’avvocato può essere portatore di benessere e parliamo del benessere vero nel significato letterale della parola, ovvero lo stare bene e non l’effimero benessere economico.
Qui di seguito riporto una serie di esempi utili a chiarire le conclusioni alle quali sono giunto con le mie riflessioni.
Quando la mia amica e collega di studio avv. Giorgia Colombo, appassionata ed esperta di diritto dell’arte, aiuta un artista a stipulare contratti per la vendita delle proprie opere o aiuta un cliente nella scelta e nell’acquisto di un’opera d’arte che, magari, da tempo desiderava…induce benessere nei clienti, perché li aiuta a realizzare i loro sogni.
Quando una giovane coppia si presenta in ufficio per farci esaminare un contratto preliminare di compravendita relativa alla loro prima casa per modulare le clausole sulla base delle loro esigenze, possibilità ed aspettative e, soprattutto per evitare l’insorgenza di possibili liti future, creiamo benessere: diamo ai due giovani dell’esempio serenità e li aiutiamo a porre le basi di quello che sarà una nuova famiglia, nuove vite.
Per me, appassionato di sport, aiutare un giovane atleta a stipulare un contratto con la propria squadra di appartenenza e studiare con lui le varie clausole e vedere il ragazzo crescere ed affermarsi fino, magari, a diventare anche professionista, ecco un altro esempio in cui l’avvocato può essere portatore di benessere.
E più ci penso e maggiormente ne trovo: l’assistenza che diamo ai clienti per aiutare gli stessi a partecipare alle aste giudiziarie realizzando così discreti affari o comprando immobili che non sarebbero stati alla loro portata.
Ma non intendo tediare alcuno e concludo con un ultimo ma lampante esempio, tra l’altro, riguardante una materia di strettissima attualità.
In queste settimane siamo stati contattati molte volte e con sempre maggiore frequenza sia da privati che da imprese e amministratori di condomini per dare assistenza nel disbrigo delle pratiche riguardanti la complessa materia del famosissimo ormai eco bonus 110%.
Anche questa materia ci ha consentito e ci sta consentendo di dare benessere ai nostri assistiti ai quali offriamo consulenza spiegando le norme, cercando eventuali soggetti seri interessati ad acquistare il credito di imposta in modo da poter accedere ed eseguire i lavori a costo zero o comunque con costi irrisori rispetto alla globalità degli importi in gioco, cercando i tecnici per le operazioni di asseverazione e se necessario anche le imprese esecutrici delle opere.
In estrema sintesi, quindi, aiutiamo i nostri clienti a ristrutturare radicalmente la propria casa adeguandola ai tempi facendo in modo che la stessa aumenti di valore e sia meno onerosa da mantenere a fronte dell’abbattimento dei consumi di energia elettrica e gas (in questo caso quindi maggiore benessere anche economico…), ma addirittura meno inquinante perché meno energivora e produttrice di minori emissioni nocive, conseguentemente, addirittura portando un benessere dell’intera collettività.
Ebbene tra qualche anno quando mi capiterà di passare davanti ad uno di questi immobili che, grazie anche alla nostra consulenza, ha trovato nuova vita ed appare svecchiato, ringiovanito, dotato della tecnologia più moderna, si potrà dire che ci sarà stato benessere non solo per il cliente per i motivi già prima accennati ma anche per l’avvocato che potrà, finalmente, dire senza remore e/o imbarazzi un sincero e sentito: ARRIVEDERCI”.
Avv. Corrado Demolli

 

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La Legge n. 206/2021, adottata dal Parlamento lo scorso novembre, delega il Consiglio dei Ministri ad adottare uno o più decreti legislativi che determinino un vero e proprio riassetto formale e sostanziale del processo civile.
Gli obiettivi, delineati in modo chiaro ed esplicito nel primo comma dell’art. 1 della normativa, si pongono in linea con gli impegni assunti dall’Italia nei confronti dell’Unione Europea nell’ambito del PNRR: semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, al fine di ridurre del 40% i tempi dei procedimenti, senza, però, pregiudicare la garanzia del contraddittorio.
Mentre i decreti legislativi attuativi della legge delega dovranno essere adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della predetta legge, alcune disposizioni della stessa sono destinate a trovare applicazione già nei procedimenti che saranno instaurati a partire dal prossimo 22 giugno, come sancito dall’art. 1, c. 37 della L. n. 206/2021 (per i procedimenti pendenti, viceversa, si dovrà fare riferimento alla disciplina precedente).
Di seguito, si riassumono, pertanto, le modifiche immediatamente apportate dalla L. n. 206/2021.

 

DIRITTO DELLE ESECUZIONI:
• PIGNORAMENTI PRESSO TERZI: modificando il testo dell’art. 543 c.p.c., la riforma pone a carico del creditore procedente nuovi rilevanti adempimenti:

1- notifica al debitore e al terzo dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, con indicazione del numero di ruolo della procedura, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento;

In caso di mancato adempimento:

- INEFFICACIA del pignoramento (solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso);

- gli obblighi del debitore e del terzo cessano a partire dalla data dell’udienza, come indicata nell’atto di pignoramento.

2- deposito dell’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione.

 

• COMPETENZA NEI PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE FORZATA AVVERSO LA P.A.: Il legislatore interviene anche sull’art. 26-bis, c. 1, c.p.c., sancendo che i procedimenti che verranno avviati dopo il 22.06.p.v. nei confronti di un’Amministrazione dello Stato dovranno essere instaurati avanti il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, salvo quanto disposto dalle leggi speciali.

 

DIRITTO DI FAMIGLIA:
• NEGOZIAZIONE ASSISTITA: tale modalità di risoluzione consensuale delle controversie, già prevista in materia di separazione dei coniugi, potrà trovare applicazione – oltre che nei casi di cui all’art. 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 – altresì rispetto ai procedimenti che riguardano:

1. le modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio – sia minori che maggiorenni non economicamente autosufficienti – e la modifica delle condizioni eventualmente già determinate;
2. l’assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e la modifica dell’assegno eventualmente già determinato;
3. gli alimenti dovuti ai sensi dell’art. 433 c.c. e le loro modifiche.

• RISARCIMENTO DEI DANNI IN CASO DI VIOLAZIONE O INOSSERVANZA DI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE O DI AFFIDAMENTO DEI FIGLI: ex art. 709-ter, c. 2, n. 3, c.p.c., il genitore che viola o non osserva le prescrizioni imposte dal giudice nei provvedimenti citati, potrà essere chiamato dal giudice al pagamento di una somma per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle prescrizioni inattese.

• CURATORE SPECIALE DEL MINORE: la riforma amplia i casi in cui risulta necessaria la nomina di una persona che affianchi o assista il minore.
In particolare, modificando il testo degli artt. 78 c.p.c. e 80 c.p.c., il legislatore ha sancito che la stessa:

dovrà essere disposta OBBLIGATORIAMENTE, anche d’ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento:

1. con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell’altro;

2. in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell’articolo 403 c.c. o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;

3. nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;

4. quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.

 

potrà essere disposta DISCREZIONALMENTE:

1. quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore;

2. nell’ipotesi di procedimenti di natura cautelare.

Inoltre:
- il curatore speciale del minore potrà essere titolare di “poteri di rappresentanza sostanziale” e sarà tenuto all’ascolto del minore;
- il minore ultraquattordicenne, i genitori, il tutore e il p.m., potranno chiedere, con istanza motivata, la revoca del curatore per gravi inadempienze o per il venir meno dei presupposti della sua nomina.

• INTERVENTO DI PROTEZIONE DEL MINORE DA PARTE DELLA PUBBLICA AUTORITÀ: ad essere oggetto di modifica è l’istituto previsto dall’art. 403 c.c., concernente la possibilità da parte delle autorità amministrative, delle forze dell’ordine e dei servizi sociali di intervenire in situazioni assolutamente emergenziali di abbandono morale o materiale del minore.
In particolare, il legislatore ha modificato la predetta disposizione, ridefinendo i presupposti dell’istituto e prevedendo maggiori verifiche e controlli in sede giurisdizionale.
Sono stati, difatti, introdotti rigorosi termini (di natura, pertanto, perentoria), il cui mancato rispetto determinerà la perdita di efficacia del provvedimento.

 

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23 novembre 2020

In un precedente approfondimento avevo riportato la preoccupazione mia, e di altri operatori del diritto, circa un possibile aumento del contenzioso a causa della pandemia in corso e del conseguente aumento del carico di lavoro dei Tribunali e del relativo arretrato.
Proprio nei giorni scorsi si è avuta notizia di come, dopo alcuni anni di decrescita, nei primi 6 mesi dell’anno in corso, sia tornato a crescere l’arretrato negli uffici giudiziari.
La giustizia, dunque, ha accusato e sta accusando gli effetti della riduzione dell’attività conseguente alla sospensione delle udienze e dei termini processuali previsti nel lockdown della scorsa primavera.
Tale aumento di controversie e di arretrato comporta ricadute sulle famiglie e sulle imprese, nonostante l’impegno da parte degli organismi e soggetti deputati a favorire la parziale prosecuzione dell’attività giudiziaria attuata grazie al processo telematico ed alla possibilità, introdotta con l’emergenza sanitaria, di sostituire le udienze in presenza con lo scambio di note scritte.
La ricaduta cui sopra si accenna comporta non solo maggiori tempi di attesa per la risoluzione delle controversie, e quindi un diffuso malcontento in ordine al funzionamento della macchina della giustizia, ma anche effetti negativi sul mondo dell’economia.
Si tratta di un aspetto spesso trascurato ed al quale raramente siamo portati a pensare, concentrati, come siamo, nel tentativo di voler perseguire l’obiettivo di ottenere giustizia per un nostro diritto ritenuto leso o violato.
Io, però, vorrei evidenziare, attraverso l’esposizione e l’analisi di una serie di dati percentuali e numerici, quali e quante ricadute economiche possa significare la situazione venutasi a creare e mostrare come il rallentamento dell’attività dei Tribunali e la sospensione dei termini durante il primo lockdown abbia colpito a titolo esemplificativo il settore delle aste immobiliari, comparto, a mio parere idoneo a dare concretezza e spunti di approfondimento in ordine alla problematica oggetto della presente esposizione
La pandemia ha fermato, sostanzialmente, le esecuzioni immobiliari: secondo i dati pubblicati da istituti di ricerca specializzati nel primo semestre 2020, infatti, le pubblicazioni delle esecuzioni immobiliari e le relative aggiudicazioni risultano calate in media del 40% rispetto al 2019, con un danno economico stimato attorno al miliardo di euro solo per il periodo del primo lockdown.
Veniamo quindi all’analisi dei dati pubblicati dai predetti analisti sull’argomento.
Nella prima parte del 2020 le esecuzioni sono calate in media del 40% annuo ma, in molti casi, si è andati anche molto oltre. Secondo quanto evidenziato dagli analisti per esempio a Roma e Milano il calo è stato intorno al 47% mentre a Napoli si è andati fino al 51%. Ancora peggiori i dati riguardanti i centri maggiormente colpiti dell’epidemia come Piacenza (-76,6%) e Lodi (-60,4%). Numeri che si spiegano in parte con l’emergenza sanitaria, in parte con le norme del DL Cura Italia, che hanno bloccato i pignoramenti relativamente alle abitazioni adibite a prima casa.
Non solo ma si è ravvisato anche come i tempi medi della giustizia si siano allungati mediamente di 270 giorni attestandosi quindi a circa 1.800 giorni, ovvero approssimativamente circa 5 anni, contro i 4 anni e 3 mesi delle statistiche medie rilevate precedentemente dai medesimi istituti di ricerca. Tale circostanza comporterà evidentemente che gli incassi provenienti dalle esecuzioni giudiziarie saranno posticipati di almeno 270 giorni.
Andando ancora più nello specifico nello scorso mese di settembre, gli analisti hanno rilevato come le aste siano state 13.032, cioè quasi la metà rispetto alle 25.111 dello stesso mese dello scorso anno (-48%). Da luglio a settembre 2020 le aste sono state 19.162, ovvero un numero che rappresenta oltre la metà rispetto a quello dello stesso trimestre del 2019 che indicava 54.212 aste battute (-65%). Il valore complessivo degli immobili posti in asta tra luglio e settembre è stato di 2,7 miliardi nel 2020 contro i 7,2 miliardi segnati nello stesso arco temporale del 2019. Si tratta di un calo che si attesta quindi a - 62%, ovvero più della metà rispetto allo scorso anno.
Tale situazione, già negativa, deve essere poi analizzata unitamente alla crisi economica in corso ed al timore dei cittadini ad investire in ogni settore e, per quel che ci riguarda, anche nell’ambito dell’acquisto di beni immobili all’asta.
Se consideriamo come, in epoca ante Covid, la differenza tra il valore di stima del CTU ed il valore di aggiudicazione fosse mediamente intorno al 54%, si presume che a fronte dei dati e delle circostanze sopra riportate si rischi di arrivare ad un divario del 68%, riducendo ulteriormente i flussi di recupero di importi dalle procedure.
Purtroppo questo secondo periodo di lockdown nelle zone “rosse” non agevolerà di certo la situazione. In alcune città, come per esempio a Milano, in questo momento le visite negli immobili oggetto di esecuzione sono sospese o rinviate.
Posto quanto sopra cosa si può/deve fare per rilanciare il sistema?
Sicuramente incentivare l’uso delle aste telematiche ma, anche, pensare, per gli operatori più evoluti, a soluzione alternative quali, per esempio, gli accordi di saldo e stralcio.
Si calcola come il 32% delle esecuzioni immobiliari abbia la possibilità di trovare un accordo stragiudiziale tra banca e debitore. In alcuni casi l'accordo può essere trovato anche proponendo il bene in vendita su iniziativa del proprietario, utilizzando sia una seria valutazione del bene, sia un consulente immobiliare che ne analizzi e comprenda i volumi debitori nonché sia in grado di attivarsi al fine di giungere ad un accordo di chiusura che porti alla vendita del bene in tempi inferiori rispetto a quelli della giustizia.
Il problema dunque è serio ed i numeri, solo in questo settore che ho preso come esempio, sono, come abbiamo visto, enormi.
D’altronde come ha ricordato un analista finanziario nei giorni scorsi “… I vari Dpcm approvati e convertiti in legge dall'esplosione della pandemia, hanno cercato di puntellare il sistema economico nazionale, che si è trovato ad affrontare una situazione difficile e inedita, ma con scarsi strumenti di politica economica veramente efficaci”.

Avv. Corrado Demolli

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