DDC Studio Legale: news

12 novembre 2020

L’emergenza coronavirus è tornata a farsi sentire con forza in questa seconda “ondata” soprattutto nelle zone considerate “rosse”. Ed ancora una volta, come già successo nella scorsa primavera, è ritornato prepotentemente a farsi sentire il problema delle locazioni e in particolare delle difficoltà da parte sia delle persone fisiche che degli imprenditori commerciali a provvedere al pagamento del canone di locazione. Problematica, peraltro, da contemperare con le giuste esigenze ed interessi dei proprietari di beni immobili concessi in affitto di vedere garantito un loro diritto ovvero il pagamento di un canone a fronte di un bene concesso in locazione
Già nel corso della prima “ondata” si era incominciato a parlare con riferimento alle locazioni, per evitare le problematiche verificatesi, di clausole covid o di salvaguardia o in genere di clausole cautelative da inserire nel contratto prima della redazione dello stesso.
Ed invero in epoca precedente a questa pandemia, tali clausole non erano comuni. Conseguentemente, non esiste una vera e propria tutela per i contratti stipulati in data precedente al diffondersi del virus Covid-19.
Anzi possiamo tranquillamente affermare come quasi tutti i contratti in corso, ovvero tutti quelli stipulati antecedentemente il mese di marzo 2020, purtroppo ne siano privi e quindi pregiudicati. Questo perché non c’è nella nostra storia, anche meno recente, una situazione analoga a quella che stiamo vivendo. I vecchi contratti raramente presentano una clausola di salvaguardia, ovvero una clausola che presuppone un’eventuale impossibilità sopravvenuta ad esercitare un’attività. In sostanza, le cosiddette clausole di forza maggiore.
In questa situazione lacunosa e di difficoltà obiettiva per entrambe le parti, si consiglia alle stesse di incontrarsi al fine di raggiungere una mediazione/accordo, che porti ovviamente a un vantaggio reciproco. Di fatto dal punto di vista giurisprudenziale, qualche sentenza in cui è stata fatta valere la forza maggiore c’è stata, ma ce ne sono state tante altre che hanno rigettato le richieste, affermando che gli interventi statali abbiano comunque permesso di riequilibrare, sia pure parzialmente, la situazione di disparità venutasi a creare.
Per i vecchi contratti, dunque, l’unica possibilità è quella di trovare un accordo con il proprietario per cercare di superare questo periodo di difficoltà.
Per i nuovi contratti, invece, l’esperienza ci deve essere da guida e quindi indurci ad introdurre negli stessi una specifica clausola.
In ambito abitativo oggi il conduttore che eventualmente svolga un’attività che venga sottoposta a chiusura o che subisca le conseguenze di un Dpcm come quello in corso, può pretendere di inserire una specifica clausola nel contratto di locazione. Con tale clausola si può pretendere che, qualora intervenga un Dpcm che generi un’interruzione dell’attività lavorativa, si proceda a una rinegoziazione del contratto oppure a una sospensione o a una riduzione del canone.
Naturalmente tale specifica clausola deve essere inserita prima di stipulare il contratto di locazione. È necessario esaminare analiticamente la situazione concreta. Per poter pretendere nell’ambito di una contrattazione di poter inserire una clausola del genere, il conduttore deve far presente che la propria attività lavorativa potrebbe essere a rischio in caso di una chiusura. Sulla base di questo presupposto, prima di redigere il contratto, potrebbe richiedere/ pretendere l’inserimento di una clausola apposita.
Per quanto riguarda invece i contratti commerciali preliminarmente rilevo come gli stessi abbiano una durata superiore rispetto ai contratti abitativi, (minimo sei anni più sei). Inoltre, l’importo e gli interessi economici sono ben più elevati. Per i contratti di locazione commerciale è necessario quindi prevedere una clausola ad hoc, che però deve essere modulata in base al caso concreto, quindi in base all’attività e alle ipotetiche ripercussioni che possono scaturire da un’eventuale chiusura.
L’esempio più lampante in questi giorni riguarda le attività di ristorazione / bar. Chi oggi svolge o intendesse svolgere in futuro un tale tipo di lavoro, e per farlo dovesse prendere in locazione una unità immobiliare, deve stare molto attento al contenuto del contratto e soprattutto deve per forza inserire nel contratto di locazione una clausola di forza maggiore, che preveda ad esempio la possibilità di rinegoziare il contratto nel momento in cui si verifichi una chiusura totale o anche solo parziale dato che i Dpcm possono creare delle situazioni differenti (si veda in questo momento alle varie zone in cui il nostro paese risulta diviso e alle differenti misure ad esse afferenti). L’ideale sarebbe, conseguentemente, modulare nel contratto le diverse soluzioni in base alle ipotetiche circostanze che si possano verificare e ai conseguenti rischi per l’attività esercitata nonché alle possibili restrizioni alla stessa che dovessero derivare da provvedimenti legislativi.
Inserire una clausola di questo tipo all’interno del contratto di locazione è fondamentale, altrimenti, in particolare nel settore commerciale, si rischia una paralisi degli affitti; mentre è ovviamente interesse dei proprietari far sì che il loro immobile venga preso in locazione e d’altra parte per il conduttore avere un luogo idoneo ove svolgere la propria attività.
Ecco perché in questo periodo storico e nel futuro si consiglia di utilizzare sempre di più queste clausole a salvaguardia del rapporto locativo e dei diritti/interessi delle parti.

Avv. Corrado Demolli

 

Per ogni ulteriore informazione e/o richiesta di approfondimento, contattare:
DDC Studio Legale (P.IVA 05986790961)
Tel: + 39 02.6431749 - Fax: + 39 02.66116694
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.ddcstudiolegale.com

18 giugno 2020

Abbiamo visto nel precedente articolo introduttivo a questa serie di interventi in materia di sport e covid 19 come la nostra vita sia stata bloccata e tutti ci siamo fermati o siamo stati costretti a fermarci a causa di un microscopico nemico.
Anche lo sport si è dovuto fermare. Non solo l’attività amatoriale o dilettantistica ma anche quella professionistica di altissimo livello.  Addirittura le Olimpiadi sono state differite di un anno e molti impegni sportivi di primaria importanza annullati o posticipati di qualche mese nella speranza che l’emergenza sia, per allora, finita.
Gli sportivi, sia semplici appassionati che atleti professionisti, si sono subito adeguati alle normative dettate in nome dell’interesse e della salute pubblica e nello specifico in ragione della primaria tutela della salute degli atleti professionisti e non.
In questo secondo articolo vorrei prendere spunto da questo “fermo” imposto a ciascuno di noi per soffermarmi su una circostanza che è stata solo sfiorata da alcuni costituzionalisti e che, però, appunto, ci ha riguardato tutti.
Le restrizioni imposteci hanno, infatti, inciso inevitabilmente su molte libertà/diritti costituzionalmente garantiti: parlo della libertà personale (art. 13 Cost.), di circolazione e soggiorno (art. 16 Cost.), di riunione (art. 17 Cost.), di religione (art. 19 Cost.), di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), nonché sul diritto-dovere al lavoro (art. 4 Cost.) e della libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.). Se da questi principi fondamentali si passa alle conseguenze indirette delle restrizioni, quasi tutta la prima parte della Costituzione risulta essere stata “vittima” delle norme volte al contenimento del contagio da Covid-19.
Ma il punto nodale della questione e della discussione che è sorta fra i costituzionalisti riguarda le modalità utilizzate per imporre tali restrizioni e le conseguenze sulle libertà costituzionalmente garantite.
Ed invero molti studiosi hanno lamentato come tale quasi quotidiana emissione di nuove norme sia spesso sfuggita al vaglio del Parlamento e come si sia dunque pervenuti ad una limitazione delle nostre libertà senza passare dal Parlamento che, lo ricordo, è l’organo che all’interno del sistema politico italiano è titolare del potere legislativo.
Ma come è potuto avvenire tutto ciò???
L’esordio delle misure rivolte al contenimento del contagio epidemico da Covid-19 è stato caratterizzato da uno smisurato numero di DPCM ovvero a mezzo di un provvedimento emanato, in forma di decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e che, al pari di ogni decreto ministeriale, ha natura amministrativa.
Trattandosi di atto amministrativo il DPCM, non ha forza di legge e ha carattere di fonte normativa secondaria. Tale strumento viene utilizzato, di norma, per dare attuazione a disposizioni di legge, quali sono, per esempio, i Decreti Legge.
A differenza del Decreto Legge il DPCM, però, non è soggetto ad alcuna conversione da parte del Parlamento, ed è sottratto, a seguito di eventuale sollevamento di questione di legittimità costituzionale, al vaglio della Consulta.
Formalmente in modo corretto il Governo è ricorso in prima battuta ad uno strumento diverso dal DPCM, ovvero al Decreto Legge (nello specifico il D.L. n. 6/2020), convertito in legge dal Parlamento che lo ha votato ed approvato.
Difatti in ragione della situazione di estrema gravità e urgenza legata al particolare contesto pandemico-emergenziale in corso, il primo strumento utilizzato è stato appunto il decreto-legge, ovvero un provvedimento legislativo in senso pieno che il Governo può adottare in casi di necessità e urgenza, senza delega del Parlamento (come invece avviene nel caso del Decreto Legislativo) e ai sensi dell’articolo 77 della Costituzione e sotto la sua responsabilità: deliberato dal Consiglio dei Ministri e emanato con decreto del Presidente della Repubblica, che lo controfirma, entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, che avviene immediatamente dopo la sua emanazione.
Il decreto-legge ha un carattere di provvisorietà, poiché entro 60 giorni, deve essere convertito in legge da parte delle Camere. A differenza del D.P.C.M., il decreto-legge non sfugge, quindi, al vaglio del Parlamento e neppure all’eventuale successivo sindacato di legittimità da parte della Corte costituzionale. Oltre che al vaglio preventivo del Presidente della Repubblica, che appone ad esso la sua firma.
I due Decreti Legge n. 6 e n. 19 del 2020 sono entrambi stati regolarmente approvati e convertiti in Legge dal Parlamento, con un voto a netta maggioranza.
Nella fase sanitario-emergenziale in essere, il Governo (e per esso il Presidente del Consiglio) si è quindi legittimamente avvalso della possibilità offerta dai due Decreti Legge sopra menzionati, e ha proseguito l’azione anti contagio facendo in seguito ripetutamente ricorso ai propri DPCM, per garantire l’applicazione tempestiva di misure urgenti e concrete volte al contenimento della diffusione del virus Covid-19.
La scelta operata dal Governo è, pertanto, sotto il profilo giuridico-formale, ineccepibile ed immune da qualunque critica. Ciononostante vari studiosi hanno manifestato perplessità e preoccupazioni per tale modus operandi
Ed invero, a parere di parte della dottrina, i DD.P.C.M., come abbiamo visto, emanati nell’attuale contesto emergenziale hanno indubbiamente imposto significative limitazioni a certe libertà fondamentali e diritti inviolabili previsti e tutelati dalla Costituzione  nelle discipline e materie più varie, introducendo non solo norme attuative di disposizioni già vigenti ma, anche, norme fortemente innovative della legislazione esistente, non escluse limitazioni di diritti fondamentali; prescrizioni di nuovi doveri di comportamento; addirittura sanzioni penali. Tutto sotto la “copertura” “….di una disposizione “in bianco” del d.l. n. 6/2020, meramente attributiva di potere, senza alcuna delimitazione di forma o di contenuto…. Ciò che non sarebbe stato consentito in sede di delegazione legislativa si è pensato fosse ammissibile con un decreto legge a maglie larghe, anzi … larghissime!...” D’altronde bisogna però considerare come buona parte delle limitazioni ai diritti costituzionalmente garantiti, e a detta di alcuni “sfregiati…” nella prima fase dell’emergenza, sono stati poi cancellati/ratificati successivamente da atti aventi forza di legge, in special modo dal d.l. n.19/2020. I critici del comportamento tenuto dal Governo ritengono però che quanto sopra sia avvenuto in ritardo, e solo dopo le molte critiche svolte.
Ritengo però di poter sottolineare con certezza la “disinvoltura” con cui si è proceduto all’impiego indiscriminato di atti di varia natura (legislativa, regolamentare, amministrativa generale).
In questo momento più che in precedenza è necessario riaffermare, senza dubbi e/o perplessità, che qualunque limitazione di diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione o disciplina restrittiva della generale libertà dei comportamenti debba trovare il suo presupposto in una normativa di rango legislativo – legge formale o atto con forza di legge – perché, in un modo o nell’altro, la limitazione stessa possa essere assoggettata al vaglio del Parlamento. Ne deriva che, nelle ipotesi di emergenza, lo strumento, non surrogabile, da utilizzare per interventi immediati, sia il decreto legge (art. 77: «In casi straordinari di necessità e urgenza…») e non il DPCM.
Nella confusione e nella drammaticità della situazione che abbiamo vissuto è prevalso dunque “… lo status di emergenza e urgenza…”. Abbiamo visto come i decreti si siano susseguiti a ritmo incalzante, forsennato, quasi quotidiano e come il Parlamento sia stato privato del potere che gli è costituzionalmente riconosciuto, non riunendosi per molto tempo e non avendo preso alcuna decisione nel normale contraddittorio che deve contraddistinguere la funzione legislativa.
Nel mondo dello sport chi ha pagato e pagherà le conseguenze peggiori non sarà certamente lo sport di alto livello / professionistico che, in qualche modo è già ripartito, sia pure a condizioni diverse a seconda della disciplina sportiva, ma, soprattutto, sarà penalizzato il movimento sportivo associazionistico di base messo senza troppi “riguardi” da parte in nome e per conto dell’emergenza sanitaria e decisionale. Quanto sopra nonostante diversi operatori abbiano osservato ed evidenziato “…l’importanza strategica e territoriale delle asd (e equiparate) nei tessuti sociali e ricreativi cittadini e di quartiere…. i numeri sono talmente forti e lampanti che basta una comune ricerca per capire che un esercito di operatori, allenatori, dirigenti, collaboratori, atleti, praticanti e accompagnatori gravita attorno al nostro mondo. Un mondo fatto di quotidianità e scelte, costi e tempo (quasi sempre concesso gratuitamente) in nome di un tessuto sano, capillarmente presente e vivo….”. Un peccato, dunque, se tutto questo mondo, o anche solo parte dello stesso, vada perduto.
Potrebbe essere conseguentemente questo il periodo giusto per affrontare, anche al fine di superare l’emergenza, il problema del rilancio e dell’aiuto alle associazioni sportive dilettantistiche e favorire la promozione dell’attività sportiva di base anche attraverso accordi/convenzioni a livello zonale, nazionale, regionale cercando di superare i soliti “campanilismi” che caratterizzano il nostro paese e di agevolare il coinvolgimento dei cittadini e degli appassionati per riorganizzare tale attività anche con il coinvolgimento della scuola ed il miglioramento delle strutture.
Persone volenterose che sacrificano il proprio tempo libero al fine di consentire la partecipazione dei nostri ragazzi alle più disparate manifestazioni sportive penso che meritino attenzione e rispetto da parte di chi ci governa ed in particolare di chi si occupa della gestione dello sport.
È il momento di restare uniti, di rafforzare tutti i legami ed avere il coraggio di dare sostegno allo sport di base e l’intelligenza e lungimiranza di programmare una svolta fondamentale con benefici effetti soprattutto sul nostro bene più prezioso: i nostri giovani che rappresentano il nostro futuro ed il futuro del nostro paese.
“ Non tutto ciò che affrontiamo può essere cambiato, ma nulla può essere cambiato finchè non viene affrontato “ (cit. James Arthur Baldwin).
 
 
Avv. Corrado Demolli
 
 
Per ogni ulteriore informazione e/o richiesta di approfondimento, contattare:
DDC Studio Legale (P.IVA 05986790961)
Tel: + 39 02.6431749 - Fax: + 39 02.66116694
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.ddcstudiolegale.com

 

 
03 luglio 2020
 

Contratti sportivi con atleti dilettanti e professionisti e conseguenze sui contratti di sponsorizzazione

Siamo giunti al penultimo approfondimento dedicato all’impatto che il Coronavirus ha avuto nei confronti del mondo dello sport. Al momento in cui scrivo quasi tutte le principali competizioni delle diverse discipline sportive sono state annullate dalle Federazioni nazionali e internazionali, ivi compresi i Campionati Europei di calcio e le Olimpiadi di Tokyo per citarne alcuni tra i più importanti, fatta eccezione invece per il campionato di calcio di Serie A che è ripreso da qualche giorno con le modalità a tutti note.
Sono quindi facilmente immaginabili le conseguenze, anche di carattere economico, che tale impatto ha avuto nei confronti delle società sportive non solo in relazione ai mancati incassi dei biglietti delle manifestazioni sportive, ed ai rimborsi di quelle annullate, ma con particolare riferimento ai rapporti di  lavoro e sponsorizzazione, tenendo conto delle diverse tipologie di prestazione che possono essere previste nei singoli diversi contratti.
Ed invero la gran parte degli sportivi sottoscrive con le società dei contratti di collaborazione sportiva che riguardano in Italia oltre 120.000 lavoratori.
La gran parte dei collaboratori dello sport, infatti, sono lavoratori autonomi occasionali. Il loro regime contrattuale è, quindi, disciplinato dall'art. 2222 c.c. che definisce come lavoratore autonomo occasionale quel soggetto che si obbliga a compiere un'opera, o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione.
I caratteri peculiari, pertanto, sarebbero: l'assenza di coordinamento con l'attività del datore di lavoro; il mancato inserimento nell'organizzazione aziendale; l'episodicità della prestazione lavorativa e, infine, la completa autonomia del lavoratore circa i modi e i tempi dell'attività.
La grande indipendenza dei lavoratori in esame ha, altresì, comportato una diversa incidenza delle limitazioni previste per il contenimento del Covid -19 sulla contrattualistica di settore.
Invero, alcune attività professionali sono strettamente vincolate a una presenza costante presso gli impianti sportivi o, comunque, necessitano di contatti interpersonali. È questo il caso, ad esempio, dei responsabili di sala attrezzi, dei supervisori dei campi sportivi o dei vigilanti alla balneazione.
Per queste figure non è stato, pertanto, pensabile una prestazione a distanza ed è apparsa configurabile, ai sensi dell'articolo 1256, comma 2, c.c., una temporanea impossibilità all'espletamento dell'attività lavorativa che ha esonerato/ esonererà l'obbligato dal ritardo nell'adempimento finchè, la stessa, è durata / perdurerà.
Per altre professionalità, invece, il distanziamento sociale ha comunque consentito lo svolgimento dell'attività lavorativa sia pur attraverso l'utilizzo di piattaforme on-line o altri sistemi di comunicazione da remoto. E' il caso, ad esempio, degli allenatori e dei responsabili tecnici.
In tali ipotesi, è difficile eccepire un'impossibilità totale, seppur temporanea, della prestazione, e ciò anche alla luce del D.L. 18/2020 che incentiva il c.d. smart working.
L'utilizzo di piattaforme digitali per la gestione ed il monitoraggio degli allenamenti o lo svolgimento di corsi on-line, infatti, comportano una tracciabilità delle prestazioni che ne dimostra l'adempimento anche se in modalità differenti.
Diverso il quadro normativo riguardante il lavoro sportivo professionistico – che trova la sua essenziale disciplina nella legge 23 marzo 1981, n. 91 – anche con riguardo alla applicabilità dell’art. 1467 c.c., in tema di risoluzione per eccessiva onerosità.
 
In merito alla natura del rapporto di lavoro instaurato tra la società sportiva e l’atleta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1, della legge n. 91/1981, la prestazione lavorativa resa dallo sportivo professionista a titolo oneroso costituisce l’oggetto del contratto di lavoro subordinato, disciplinato anche in base alla normativa predisposta dalle Federazioni. La validità del contratto di lavoro sportivo professionistico è necessariamente connessa alla sussistenza di tutti i requisiti formali e sostanziali, resi obbligatori dalla legge n. 91/1981.
 
Secondo quanto specificato dall’art. 4, comma 1, della predetta legge, il rapporto di lavoro sportivo professionistico, di natura subordinata, deve costituirsi necessariamente attraverso l’assunzione diretta e con la preventiva sottoscrizione, a pena di nullità, di un apposito contratto in forma scritta, tra lo sportivo e la società che si appresta a riceverne le prestazioni sportive. Il contratto individuale deve essere redatto secondo il “contratto tipo” che risulta essere stato predisposto in conformità degli Accordi collettivi stipulati dalle Federazioni e dai rappresentanti delle categorie interessate.
Fatta tale premessa di carattere generale il tema di assoluto rilievo, posto dalla epidemia e che forma oggetto della presente riflessione, è quello, non ancora affrontato in giurisprudenza, per quanto mi risulta, dell’applicabilità al contratto di lavoro sportivo professionistico della disciplina civilistica di cui all’art. 1467 c.c. in tema di risoluzione per eccessiva onerosità.
A norma della suddetta disposizione normativa in presenza di contratto che sia ad esecuzione continuata o comunque periodica (o ad esecuzione differita), quando la prestazione di una delle parti diviene eccessivamente onerosa a causa di avvenimenti “straordinari e imprevedibili”, che si sono verificati successivamente all’attivazione del contratto e durante lo svolgimento del relativo rapporto, la parte che è tenuta alla prestazione divenuta eccessivamente onerosa è legittimata a chiedere la risoluzione del contratto, mentre la controparte può evitare la risoluzione offrendo una modifica “equa” delle condizioni contrattuali.
L’attivazione del rimedio di cui all’art. 1467 c.c., dunque, prende le mosse da un oggettivo squilibrio sopravvenuto delle prestazioni caratterizzate da:
– straordinarietà, come ad esempio: guerre, sommosse, cataclismi naturali, pandemie;
– imprevedibilità, ovvero tale da non essere stato neppure preso in considerazione dalle parti del contratto, e comunque con riferimento alle capacità di previsione dell’uomo medio, secondo le conoscenze ed esperienze che è ragionevole attendersi.
Sussistendo i due suddetti requisiti, conseguentemente, ovvero quando una delle prestazioni dedotte in contratto diviene eccessivamente onerosa a seguito di eventi appunto come appena accennato straordinari ed imprevedibili– come indubbiamente sono da ritenersi quelli conseguenti e correlati alla pandemia da Covid-19 – la parte che subisce l’eccessiva onerosità ha la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto, permettendo all’altra di evitare la risoluzione, offrendo o accettando una modifica che sostanzialmente sia idonea a riportare ad equità le condizioni contrattuali, neutralizzando, di fatto, gli effetti degli eventi sopravvenuti.
Rileva a questo fine anche la scelta di alcune società di calcio, per esempio, o squadre NBA, che hanno operato una importante riduzione delle retribuzioni degli sportivi professionisti alle proprie dipendenze in ottica di preservare la continuità aziendale (il riferimento è, per esempio, alla Juventus FC S.p.A. che con comunicato del 28 marzo 2020 ha informato dell’accordo raggiunto con i propri dipendenti, per la riduzione dei compensi per un importo pari alle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 con effetti economici e finanziari positivi per circa 90 milioni di euro sull’esercizio 2019/2020).
 
Sia in Italia che all’estero, dunque, le società si sono attrezzate per ridurre i costi e arginare la crisi economica. Uno degli strumenti usati è la riduzione della retribuzione degli sportivi e dei dirigenti, che però presenterebbe dei limiti se si volesse allargare la misura ad altre categorie di dipendenti con un guadagno molto minore rispetto, ad esempio, a quello di un campione affermato come Lionel Messi.
Apprezzabile e da segnalare l’atteggiamento di alcuni calciatori e/o altri sportivi che, comprendendo la drammaticità -anche economica- del momento, hanno deciso di ridurre o rinunciare volontariamente a parte (anche considerevole) del proprio guadagno per destinarlo all’integrale pagamento dei salari dei dipendenti delle società.
Con riferimento, viceversa, ai contratti di sponsorizzazione sportiva ricordo dapprima come gli stessi siano, per semplificare, dei contratti coi quale una parte (lo sponsor / un’azienda) si obbliga al pagamento di una determinata somma di denaro e alla fornitura di tutto il materiale tecnico necessario per l’attività sportiva del club o del singolo atleta durante una o più stagioni, mentre l’altra parte (lo sponsee, Federazione, club o atleta) si obbliga, dietro cessione dei suoi diritti di immagine a mostrare il logo dello sponsor in qualsiasi momento dell’attività sportiva, nelle gare di campionato, durante gli allenamenti e in altre occasioni ufficiali.
La sponsorizzazione si distingue in tre categorie:
- la sponsorizzazione tecnica, in base alla quale lo sponsor produce e fornisce attrezzature necessarie e idonee per lo svolgimento dell’attività sportiva dello sponsee;
- la sponsorizzazione di settore, in base alla quale lo sponsor fornisce prodotti che possono essere utilizzati nel corso dell’attività sponsorizzata, anche se non sono necessari per lo svolgimento della stessa (ad es. bibite o alimenti energizzanti ecc.);
- la sponsorizzazione extra-settore, in base alla quale lo sponsor si limita a offrire un mero contributo di natura economica allo sponsee, non avendo la sua attività alcuna attinenza con quella sponsorizzata .
Posto quanto sopra, occorre valutare quali conseguenze possano derivare alle diverse tipologie di contratto, dal venir meno della possibilità oggettiva da parte dello sponsee di eseguire la prestazione sportiva cui sarebbe tenuto per contratto.
È quindi opportuno evidenziare come l’impossibilità sopravvenuta della prestazione connessa all’emergenza sanitaria in corso, avrà un impatto maggiore sulle sponsorizzazioni “classiche” di carattere tecnico e/o extra-settore, essendo entrambe strettamente legate all’evento sportivo, rispetto invece alla sponsorizzazione di settore che, in quanto tale, può risiedere anche ad attività “puramente” promozionali da parte dello sponsee.
Queste ultime, infatti, potranno essere eseguite indipendentemente dalla manifestazione sportiva o dal singolo evento sportivo, in quanto i loghi dello sponsor, e/o i suoi prodotti potranno essere comunque “pubblicizzati” dallo sponsee secondo altre modalità, come ad esempio attraverso i  canali TV, social e sui siti e riviste ufficiali e di settore.
A fronte del diverso impatto quali potranno  essere le conseguenze ovvero lo sponsor cosa potrà richiedere:
- una riduzione della sua prestazione dovuta, in considerazione della definitiva impossibilità parziale sopravvenuta, e quindi della riduzione del numero di gare e di altre occasioni ufficiali contrattualmente previste;
- oppure, la risoluzione del contratto, alla condizione però che – si noti bene – sia venuto meno un apprezzabile interesse alla sponsorizzazione stessa, seppure parziale.
Stesso discorso vale per le sponsorizzazioni di settore.
Con riferimento invece a quei contratti di sponsorizzazione soprattutto tecnica nei quali la prestazione dello sponsee può ritenersi totalmente impossibile per effetto della pandemia in corso (si pensi ancora una volta, a mero titolo esemplificativo, agli sponsor legati ai Campionati Europei di calcio oppure alle Olimpiadi di Tokyo 2020 tutte rinviate al prossimo anno), lo sponsor potrebbe chiedere sin da subito la risoluzione del contratto.
E’però interessante rilevare come, nonostante le difficoltà del momento, da un’analisi condotta da European Sponsorship Association (ESA) sia risultato come  il 72% delle aziende sponsorizzatrici desiderino prolungare gli accordi di sponsorizzazione indipendentemente da quanto occorso in seguito all’epidemia da covid-19.
Nonostante l’incertezza creata dalla pandemia e dalla emergenza sanitaria, dunque, quasi tre sponsor su quattro lavorano per estendere gli accordi e trovare nuovi asset per aggiungere valore.
I  club professionistici di ogni sport stanno cercando, comunque, di cautelarsi sotto il profilo dei rapporti economici con i giocatori, visto il perpetuarsi dello stato di incertezza dovuto alla diffusione del Coronavirus. In questo la pallavolo italiana ha fatto scuola con le cosiddette "clausole Covid 19", inserite nei contratti con gli atleti. Un protocollo è stato stilato dalla Fipav insieme alla Lega dei club, che sovraintende ai campionati Super Lega, A2 e A3.
I rappresentanti dei club si sono riuniti più volte in video conferenza per trovare una soluzione che venisse incontro sia alle società che agli atleti. A questi ultimi è stata proposta una riduzione del 25% dell’ingaggio per la stagione conclusasi anzitempo. L’Associazione dei procuratori ha chiesto che il taglio fosse del 10%. Alla fine, nella stragrande maggioranza dei casi, si è raggiunto l’accordo al 20%.
Si è poi pensato al futuro, ovvero alla stagione 2020-’21 che dovrebbe iniziare il 18 ottobre. Come hanno riferito diversi dirigenti e direttori sportivi “… in tutti i contratti sono state inserite delle clausole ad hoc che riguardano il Covid 19 e che prevedono diversi scenari se il campionato non dovesse iniziare, quindi, il contratto si considera concluso e al giocatore viene corrisposto solo il compenso per il periodo della preparazione. In caso di sospensione dell’attività, nulla è dovuto all’atleta, se le restrizioni sono tali da non consentire neppure lo svolgimento degli allenamenti. In caso di cancellazione del torneo il contratto si ritiene risolto da quella data in avanti. Nell’eventualità che il campionato o una parte di esso si disputasse a porte chiuse è previsto un ritocco al ribasso dei contratti nell’ordine del 1 per cento per ogni gara senza pubblico”.
Vi rimando per gli ultimi approfondimenti ad una videointervista che stiamo organizzando con un giornalista sportivo proprio per meglio analizzare altri aspetti che sono stati da me solo sfiorati quali quelli riguardanti i diritti televisivi, la programmazione delle emittenti tematiche sportive e l’organizzazione dei loro palinsesti e quanto altro possa essere ritenuto interessante e/o utile; anzi, a tal fine, Vi invitiamo a volerci inviare richieste e/o domande e/o curiosità da sottoporre al nostro ospite all’indirizzo di posta elettronica dello studio: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 
A presto.
 

Avv. Corrado Demolli

 

 

 

 

Per ogni ulteriore informazione e/o richiesta di approfondimento, contattare:

DDC Studio Legale (P.IVA 05986790961)

Tel: + 39 02.6431749 - Fax: + 39 02.66116694

iThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - www.ddcstudiolegale.com 

 
 
 

17 giugno 2020 
 
9 marzo 2020: per l’Italia intera è lockdown.
L’ennesimo decreto chiude e ferma il Paese, ad eccezione dei soli servizi essenziali.
Anche il mercato dell’arte e dell’antiquariato viene travolto dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Gallerie d’arte e case d’aste hanno dovuto totalmente ripensare le modalità di confronto con potenziali acquirenti, non potendo più contare sulla presenza fisica.
Questo drammatico contesto economico, sociale ed emergenziale – i cui postumi sono ancora tutti da valutare – ha manifestato l’improcrastinabile esigenza del mercato dell’arte, così come di tanti altri settori economici, di attuare la digitalizzazione.
Le gallerie d’arte e le case d’asta sono state chiamate a fornire risposte rapide ed efficienti a collezionisti e a semplici appassionati d’arte.
Ma vi è di più.
Il ricorso a piattaforme di e-commerce – prima fra tutte Artprice – per la gestione delle vendite di opere d’arte, ha perfino riscontrato buoni risultati sia sul piano internazionale, sia nazionale.
È un esito del tutto inaspettato se si pensa che nel corso del 2019 il mercato dell’arte ha subito un rallentamento rispetto al 2018.
Nello specifico, Arts Economics ha rilevato come le vendite globali di arte e oggetti d’antiquariato nel 2019 abbiano subito un calo del 5% rispetto all’anno precedente. La diminuzione delle vendite presso le più importanti case d’aste – Sotheby’s e Christie’s – è stato addirittura quantificato al 17%.
Se nel 2018 le vendite di opere con valore di mercato superiore ai 100 mln di $ hanno guidato il mercato dell’arte, facendo sì che si parlasse di sovraperformance dei top prices, nel 2019 il mercato dell’arte si è significativamente ridimensionato anche a causa di questioni economiche e di politica internazionale.
Se a quanto premesso si associa la subentrata emergenza epidemiologica da COVID-19, sarebbe stata impensabile una buona tenuta del mercato dell’arte.
Eppure, talvolta, la realtà supera l’immaginazione: l’accessibilità virtuale alle opere in vendita ha consentito di facilitare gli scambi commerciali, di ampliare la domanda raggiungendo nuovi potenziali acquirenti, anche stranieri, e da ultimo – ma non per importanza – di ridurre notevolmente i costi di organizzazione di mostre ed esposizioni.
Nondimeno, questi nuovi modelli di business hanno sollevato questioni giuridiche.
Quali tutele per gli acquirenti nella contrattazione a distanza?
Sul fronte nazionale, il Codice del Consumo pone in capo ai professionisti del mercato dell’arte stringenti obblighi informativi e di forma a favore dell’acquirente.
Ai sensi dell’art. 49 di tale Codice, il professionista che aliena beni mobili – nel caso di specie opere d’arte – al di fuori dei locali commerciali, deve necessariamente indicare all’acquirente le loro caratteristiche principali; la sua identità nonché l’indirizzo geografico ove è stabilito; il prezzo complessivo dei beni acquistati comprensivo delle imposte; le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione della prestazione e la data entro la quale si impegna a far pervenire i beni all’acquirente.
Qualora sussistesse il diritto di recesso, dovranno essere riportate le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto. Se non previsto, invece, il professionista dovrà in ogni caso informare l’acquirente che non beneficerà di un diritto di recesso.
In definitiva, il professionista deve garantire al consumatore che i beni acquistati siano conformi a quelli specificati nel contratto concluso.
È possibile la riproduzione online delle immagini di opere d’arte?
Premesso che il diritto di riproduzione è esclusivo dell’autore dell’opera, ex art. 13 della L. n. 633/1941, per una lecita utilizzazione di un’immagine di un’opera d’arte in un catalogo di mostre o aste è necessaria la preventiva autorizzazione del titolare del diritto.
Difatti, la riproduzione fotografica di un’opera in catalogo – cartaceo o digitale – consiste in una forma di utilizzazione economica dell’opera d’arte medesima.
Tuttavia, in un contesto emergenziale che limita fortemente se non addirittura vieta il contatto tra persone, e pertanto impedisce ad un ipotetico acquirente di recarsi in loco per visionare l’opera in prima persona, la riproduzione dell’opera d’arte per mere finalità conoscitive e descrittive è consentita, in deroga al principio sopramenzionato.
In tal caso, la riproduzione agevola la vendita a distanza dell’opera, scongiurando il totale arresto di un mercato importante e redditizio quale quello dell’arte.
In conclusione, è ragionevole asserire come la digitalizzazione del mercato dell’arte possa realmente contribuire ad una maggior diffusione e condivisione dell’arte stessa – in ogni sua forma – facendo sì che essa possa essere “sperimentata dal più ampio numero possibile di individui” (K. Haring).
In fin dei conti, l’arte è un linguaggio universale.
 
Dott.ssa Maria Tremolada
 
Per ogni ulteriore informazione e/o richiesta di approfondimento, contattare:
DDC Studio Legale (P.IVA 05986790961)
Tel: + 39 02.6431749 - Fax: + 39 02.66116694
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01 luglio 2020

Anche quest’anno è arrivata l’estate e con essa il caldo di questi giorni particolarmente torridi.

Chi non avrebbe il desiderio di rinfrescarsi con un tuffo nell’acqua cristallina e fresca di una piscina???
Vi sono Condomini che sono dotati di tali strutture ed altri, magari di particolare pregio, che prevedono addirittura anche piscine private su singoli terrazzi.
E’ chiaro il beneficio che ogni condomino avrebbe dalla possibilità di utilizzare o avere a disposizione una piscina condominiale. 
E’ però  altrettanto evidente come vi siano delle responsabilità per il Condominio e per il suo amministratore nel caso di presenza ed utilizzo di una piscina condominiale e le altrettanti relative responsabilità del proprietario che installi una piscina sul proprio terrazzo.
Per quanto concerne la piscina condominiale, come da definizione,  è evidente come il bene venga considerato comune ai sensi dell’art. 1117 c.c. che elenca a titolo esemplificativo e non esaustivo le parti comuni dell’edificio. Le spese per la ripartizione dei costi di manutenzione gravano su tutti i condòmini secondo il disposto dell’art. 1123 c.c. primo comma e quindi secondo la tabella generale di proprietà, salvo che il regolamento condominiale preveda una ripartizione diversa o che i condòmini all’unanimità dei partecipanti stabiliscano un criterio differente rispetto a quello legale indicato nel predetto art.1123 c.c..
Si sono infatti verificati casi di ripartizione per così dire “mista”; ovvero metà della spesa sulla base dei millesimi di proprietà l’altra metà in parti uguali fra le varie unità immobiliari. Tale scelta era stata determinata dal fatto che la presenza di una piscina comporta un incremento di valore dell’immobile in maniera percentuale uguale per ciascuna unità abitativa ( nel caso di specie si era ritenuto un aumento per ogni unità di circa il 15% del valore).
Quando in un Condominio è presente una piscina condominiale, le responsabilità dell’amministratore sono numerose, in quanto, la piscina, oltre ad essere un luogo ricreativo e di svago è anche, però, un luogo potenzialmente pericoloso e può determinare, come si legge spesso nelle cronache, incidenti più o meno gravi; dalla banale, ma comunque potenzialmente grave, scivolata/caduta, ai rischi di batteri derivanti da fenomeni di insalubrità delle acque ecc.
L’amministratore dovrà dunque certamente analizzare il numero di persone che utilizzano il bene, curare gli impianti, verificare quotidianamente la qualità dell’acqua conferendo opportuni incarichi a ditte specializzate, posizionare cartelli e tutto quanto necessario al fine di evitare di incorrere in gravi rischi sia per se stesso che per i condòmini.
In particolare in questo periodo soggetto alle restrizioni imposte dalle Autorità per le note conseguenze del Coronavirus Covid 19 l’amministratore dovrà essere ancora più scrupoloso ed attento alla legislazione riguardante anche i problemi dell’assembramento, del distanziamento sociale e della sanificazione degli ambienti ed attrezzature comuni: lettini, sdraio, spogliatoi.
Deve poi essere considerato come sulla base di accordi Stato - Regioni ( ed in base alle dimensioni ed alla profondità del manufatto) al controllo della piscina possa/debba essere preposto un assistente bagnanti che deve assicurare la propria presenza durante l’orario di funzionamento della piscina.
Per i condomini che volessero installare una piscina condominiale ricordiamo come tale manufatto venga considerato innovazione e pertanto necessiti dell’approvazione con le maggioranze di cui all’art. 1120 c.c.  che a sua volta rimanda al 1136 c.c. (maggioranza degli intervenuti che rappresentino i 2/3 del valore dell’edificio). Si ricorda che occorre sempre visionare il regolamento condominiale per comprendere se vi siano norme contrarie e che inoltre l’innovazione non pregiudichi il godimento della cosa comune anche ad un solo condòmino .
In ordine alle responsabilità ed alle attenuanti in relazione al medesimo tema i commentatori generalmente ricordano due sentenze della Corte di Cassazione. La prima risalente al 2004 riferisce di una responsabilità del condominio per danni da cosa in custodia ex art. 2051 c.c ma con delle eccezioni. Il fatto, in esame, riguardava un incidente in piscina condominiale durante una festa notturna, in cui un ospite tuffandosi, riportava gravi lesioni. Il danneggiato richiedeva, quindi, di essere risarcito dal Condominio evidenziando come l’area non fosse, a proprio parere, sufficientemente illuminata e non essendo presente un bagnino. In questo caso la Corte ha escluso la responsabilità del custode del bene, evidenziando come fosse stata la condotta superficiale e incosciente dell’ospite a produrre l’evento che ben avrebbe potuto essere evitato con la normale diligenza ed attenzione. Era stata dunque ritenuta pericolosa la condotta esercitata dall’ospite che si era tuffato. In senso conforme troviamo altre sentenze della Corte: Cass., 15 ottobre 2004, n. 20334 – Cass., 26 aprile 2004. Altra sentenza cui spesso si fa riferimento è la n.  22807 del 28 ottobre 2009, nella quale si tratta dell’annegamento di una persona avvenuto in una piscina condominiale escludendo ogni responsabilità però per il Condominio e l’amministratore in quanto la vittima si era introdotta superando un cancello in orario di chiusura, nonostante il divieto di ingresso a persone non autorizzate ed estranee al condominio. Dunque anche in questa circostanza i Giudici della Cassazione hanno escluso la responsabilità del condominio per un uso improprio del bene da parte dell’utilizzatore.
Rilevo inoltre come per ogni altro servizio i condòmini in ritardo con le quote condominiali potranno vedersi interdire l’accesso alla piscina condominiale, come previsto dall’art. 63 delle disp. att. c.c. che prevede la possibilità per l’amministratore, in caso di mora nel pagamento dei contributi protratta per almeno sei mesi, di sospendere il condomino moroso della fruizione dei «servizi comuni suscettibili di godimento separato».
Relativamente, viceversa, alla possibilità di installare una piscina privata su un proprio terrazzo o su un terrazzo condominiale ad uso esclusivo si dovrà dapprima avere cura di verificare se il regolamento lo consenta. Dovrà poi essere verificato che il manufatto risponda ai requisiti di stabilità, sicurezza dell’edificio, in quanto il peso dell’acqua potrebbe comportare danni ed infiltrazioni, e quindi verificare la portata della soletta e dei balconi. Sarà, conseguentemente necessaria un’accurata analisi tecnica/strutturale del terrazzo o del balcone anche per le mini-piscine gonfiabili onde evitare danni strutturali e pericoli di crollo.
Ricordo infatti come il singolo condòmino ai sensi dell’art. 1122 c.c. non possa eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.
inoltre se la piscina venisse posizionata su un terrazzo condominiale comune, oltre a tutto quanto sopra esposto, sarà necessario anche rispettare il pari uso ex art. 1102 degli altri proprietari non arrecando pregiudizio agli altri e non impedendo agli altri condòmini l’uguale e pari utilizzo.
Come sempre, è necessario oltre che opportuno, mettere sempre a conoscenza l’amministratore di Condominio qualora si volesse utilizzare uno spazio comune o privato installando una piscina fissa o mobile oppure vasche idromassaggio, in modo che questi possa assumere e verificare che siano state eseguite tutte le misure necessarie ovvero quelle sopra enunciate: verifica delle previsioni del regolamento condominiale; prove di carico e strutturali; richiesta di documentazione tecnica; accorgimenti igienico-sanitari e tutto quanto necessario al fine di salvaguardare il Condominio e gli utenti da possibili pericoli e consentire a tutti di poter usufruire in tutta tranquillità del refrigerio e del benessere di un bel tuffo in piscina.
 
Avv. Corrado Demolli
 
DDC Studio Legale (P.IVA 05986790961)
Tel: + 39 02.6431749 - Fax: + 39 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

12 giugno 2020

L’articolo 1117 c.c. non indica la piscina tra i beni comuni dell’edificio, con la conseguenza che la sua natura condominiale è da rinvenirsi dall’esame del titolo di acquisto del singolo appartamento o dal regolamento di condominio, che spesso contiene clausole inerenti l’esercizio e il riparto delle relative spese.
In ogni caso, salvo che il titolo disponga diversamente, la piscina si presume bene comune, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia, e le spese sono ripartite tra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà.
Con particolare riguardo alle misure di sicurezza adottate dal Governo nei mesi scorsi, l’utilizzo delle piscine è stato impedito, e ciò a prescindere dal fatto che fossero condominiali o meno.
Successivamente, il Dpcm del 17 maggio 2020 ha consentito lo svolgimento “dell’attività sportiva di base e dell’attività motoria in genere anche nelle piscine”, divulgando appositi protocolli di sicurezza, che, nel caso delle piscine, sono stati inseriti nell’allegato 17 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020”.
Nel caso delle piscine, le linee guida precisano che “Le presenti indicazioni si applicano alle piscine pubbliche, alle piscine finalizzate a gioco acquatico e ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.). Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale, e quelle alimentate ad acqua di mare.”
Ne consegue, pertanto, come le piscine condominiali non siano espressamente menzionate dal Dpcm.
Ciononostante, è evidente che i medesimi protocolli possano e debbano valere con riguardo alle stesse, laddove sono previste misure di carattere generale pacificamente adattabili alle esigenze dei condomini.
Riporto di seguito per comodità le misure previste.
-  Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovrà prevedere opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi attraverso monitor e/o maxi-schermi, per facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i comportamenti, mediante adeguata segnaletica.
  -  Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5°C.
  -  Divieto di accesso del pubblico alle tribune. Divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti.
  -  Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni   vigenti   non   siano   soggette   al   distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile prevedere percorsi divisi per l'ingresso e l’uscita.
  - Privilegiare l'accesso agli impianti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
  - Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere).
  - Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
  -  Dotare   l’impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all'entrata, prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell'area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l’igiene delle mani
- La densità di affollamento nelle aree solarium e verdi è calcolata con un indice di non meno di 7 mq di superficie di calpestio a persona. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizioni, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto.
  - Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti
allo stesso nucleo familiare o conviventi.
  - Al fine di assicurare un livello di protezione dall'infezione assicurare l'efficacia della filiera dei trattamenti dell'acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato 0,40 mg/l; pH 6.5 - 7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformità, come pure nell’approssimarsi del valore al limite tabellare.
  -  Prima dell'apertura della vasca dovrà essere confermata l’idoneità dell'acqua alla balneazione a seguito dell'effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell'allegato 1 all'Accordo Stato Regioni e PP.AA. 16.01.2003, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l'apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata.
  - Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina: prima di entrare nell’acqua di vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo; è obbligatorio l'uso
della cuffia; è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli far   indossare i pannolini contenitivi.
  - Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.).
  - Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare. Diversamente la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata. Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l’utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l'occorrente.
  -  Le piscine finalizzate a gioco acquatico in virtù della necessità di contrastare la diffusione del virus, vengano convertite in vasche per la balneazione. Qualora il gestore sia in grado di assicurare i requisiti nei termini e nei modi del presente documento, attenzionando il distanziamento sociale, l'indicatore di affollamento in vasca, i limiti dei parametri nell'acqua, sono consentite le vasche torrente, toboga, scivoli morbidi.
  - Per piscine ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) valgono le disposizioni del presente documento, opportunamente vagliate e modulate in relazione al contesto, alla tipologia di piscine, all'afflusso clienti, alle altre attività presenti etc.
-  Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l’età degli stessi.
- Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei trattamenti (es. piscine gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero, o le distanze devono essere interdette all'uso. Pertanto si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini.
- Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo dedicato al contrasto dell'infezione da SARS-CoV-2.
Chiarito quanto sopra, segnalo come come molte questioni si siano poste con riguardo all’apertura stessa delle piscine condominiali, ancor prima che con riguardo alle modalità di gestione e utilizzo delle stesse.
Al riguardo, ogni caso andrà valutato in concreto tenendo conto di quanto previsto dal regolamento condominiale, che spesso garantisce diritti minimi di utilizzo, a tutela del diritto di godimento dei singoli condomini, che, per quanto possa essere limitato, non potrà essere del tutto eliminato.
 

Avv. Giorgia Colombo
 

Per ogni ulteriore informazione e/o richiesta di approfondimento, contattare:
DDC Studio Legale (P.IVA 05986790961)
Tel: + 39 02.6431749 - Fax: + 39 02.66116694
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.ddcstudiolegale.com

26 giugno 2020

Questo è il periodo tradizionalmente dedicato dai contribuenti alla redazione delle dichiarazioni fiscali.

In realtà l’emergenza di quest’anno ha differito molti termini; ciononostante ho ricevuto nei giorni scorsi varie richieste di chiarimenti in ordine agli istituti dell’8, 5 e 2 per mille.
Molti mi chiedono, per esempio, se sia obbligatorio donare l’8 per mille così come il 5 o il 2 per mille, contributi rivolti a specifiche categorie di soggetti.
Mi è sembrato, dunque, opportuno capire come funzionano e quali siano le regole per la destinazione dell’8 per mille nel modello 730/2020 o nel modello di dichiarazione dei redditi UNICO, del 5 e del 2 per mille.
In questo articolo proverò, conseguentemente, a fornire delucidazioni e informazioni anche, ed anzi soprattutto, pratiche al riguardo, svolgendo anche esempi concreti.
La destinazione di una quota dell’Irpef dell’8, 5 e 2 per mille è uno degli adempimenti legati alla dichiarazione dei redditi.
Innanzitutto è bene ricordare come sia possibile destinare una quota di Irpef esclusivamente agli enti individuati dalla legge.
Nel dettaglio, sia con il modello 730 che con il modello Redditi:
• l’8 per mille deve essere donato allo Stato o ad un’istituzione religiosa,
• il 5 per mille a enti di volontariato, ricerca o di interesse sociale, come meglio vedremo nel paragrafo dedicato
• il 2 per mille in favore di un partito politico.
5x1000, 8x1000 e 2x1000 sono tutte percentuali dell’IRPEF che il contribuente ha la possibilità di destinare ed è importante sapere come non si escludano tra loro.
E’ altresì importante ricordare come le scelte non siano in alcun modo alternative tra loro e possano essere tutte espresse, senza determinare maggiori imposte dovute.
Destinazione 5 per mille
Il Cinque per Mille, che è l’istituto cui è dedicato questo approfondimento, venne introdotto, a titolo iniziale e sperimentale, dalla legge del dicembre 2005 n. 266. 
Il Cinque per Mille è la quota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che i contribuenti decidono di destinare a quegli enti che svolgono attività socialmente rilevanti. La scelta viene fatta compilando un apposito modello in fase di Dichiarazione dei Redditi. Il 5×1000 è dunque la quota di imposta a cui lo Stato rinuncia per destinarla ad organizzazioni non profit e/o altri enti. Se non si effettua la scelta, tale quota resterà allo Stato.
La devoluzione del 5 per mille andrà fatta attraverso il modello 730/2020 e, in genere, con la dichiarazione dei redditi. Nel modulo si potrà scegliere quale ente o istituto di ricerca (tra quelli accreditati) riceveranno il contributo di ciascuno.
Ciò che serve per fare la donazione è oltre la compilazione del previsto modulo l’indicazione precisa del codice fiscale del beneficiario, che è possibile ricercare accedendo all’elenco dei destinatari del 5 per mille Irpef 2020.
Nel modello del 730 o in genere nella dichiarazione dei redditi si avrà la possibilità di scegliere a quale ente destinare il proprio contributo tra i seguenti:
• sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale previste dall'articolo 10 del D.lgs. 4/12/1997, n. 460 e successive modificazioni; nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della L. 7/12/2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori dettati all'art. 10, comma 1, lett. a), del D. lgs. 4/12/1997, n.460;
• ricerca sanitaria;
• le ASD (Società Sportive Dilettantistiche) riconosciute ai fini sportivi del Coni;
• ricerca scientifica o universitaria;
• comune di residenza;
• attività di tutela, valorizzazione e promozioni dei beni culturali.
Nella parte inferiore del modello si potrà scegliere l’ente a cui destinare la nostra quota di Irpef. Una volta scelto il campo e riempiti gli spazi, affinché il modulo sia valido, si dovrà firmare il modello, in un apposito spazio.
Scadenze
Il Modello 730-1 per la scelta del soggetto a cui destinare il Cinque per Mille si trova all’interno della documentazione del Modello 730 la cui scadenza per la presentazione, per effetto del Decreto Legge Coronavirus, è stata prorogata entro il 30 settembre 2020 sia nel caso di presentazione diretta all’Agenzia delle entrate sia nel caso di presentazione al sostituto di imposta, oppure al CAF, o al professionista. Per la Dichiarazione dei redditi persone fisiche (ex Modello Unico) la scadenza da ricordare è il 30 novembre 2020, in caso di invio per via telematica.
Anche senza fare la dichiarazione dei redditi si può donare il 5x1000 perché i contribuenti che non devono presentare la dichiarazione possono scegliere di destinare l’otto, il cinque e il due per mille dell’IRPEF utilizzando l’apposita scheda allegata allo schema di Certificazione Unica 2020 (CU) o al Modello REDDITI Persone Fisiche 2020.
Dunque come abbiamo sopra già riferito per destinare il proprio 5x1000 è necessario porre la propria firma in uno dei cinque riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione del reddito e scrivere il codice fiscale dello specifico ente scelto.
Per fare un esempio pratico, se si sceglie, come il sottoscritto, di devolvere il proprio 5x1000 a favore di Fondazione Renato Piatti onlus che si prende cura di bambini con autismo e persone con disabilità, si dovrà apporre la firma nel riquadro che riporta la dicitura "Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale..." e scrivere il codice fiscale della predetta Fondazione Renato Piatti ovvero 02520380128.
Per donare il 5 per mille basta dunque una semplice firma e il codice fiscale della Fondazione cui si vorrà destinare l’importo.
Due importanti raccomandazioni/istruzioni: qualora il contribuente non provveda all’apposizione della propria firma si verserà ugualmente il proprio 5x1000 ma la quota rimarrà allo Stato.
Se viceversa venisse apposta la sottoscrizione su uno specifico comparto senza inserire un codice fiscale, il proprio 5x1000 verrà redistribuito proporzionalmente tra tutti i soggetti beneficiari del comparto in cui sia stata inserita la firma. 
Altra informazione importantissima e non a tutti nota è che ciascun soggetto beneficiario del 5x1000 è tenuto a dimostrare, in modo chiaro e dettagliato, l’impiego delle somme percepite redigendo un apposito rendiconto e una relazione illustrativa attraverso i quali i soggetti destinatari del contributo dimostrano l'utilizzo delle risorse ricevute entro 1 anno dalla loro ricezione.
Chi sceglierà, come me, di destinare il 5x1000 a Fondazione Renato Piatti saprà dunque, e potrà essere certo, che tutti i fondi percepiti saranno interamente utilizzati per finanziare i progetti a favore di bambini e persone affette da disabilità intellettiva e/o relazionale nonché delle loro famiglie. In particolare il 5x1000 di quest’anno sarà utilizzato per sostenere i maggiori costi che Fondazione Piatti sta affrontando per garantire continuità alle cure e alle terapie durante questa emergenza sanitaria, in concreto per acquistare dispositivi di protezione individuali, sanificare e adeguare gli spazi.
Per una vasta moltitudine di persone, una semplice firma rappresenta, quindi, una grande speranza per un futuro migliore.
Infine, la cosa più importante da sapere: non importa a quanto ammonta il reddito di ciascun contribuente, in quanto quest’ultimo deve essere consapevole e orgoglioso di come il proprio 5x1000 possa comunque aiutare e consentire la realizzazione di tanti progetti in favore di tantissime persone che potranno ricevere affetto, istruzione, cure, attenzioni, educazione e protezione in contesti idonei e grazie all’opera di volontari e professionisti che hanno deciso di dedicare le loro capacità ed il loro tempo in favore dei più deboli; perché, non dimentichiamolo, come ricordava spesso lo scrittore e giornalista Romano Battaglia “…Anche se aiuterai una sola anima non avrai vissuto invano”..
 
Avv. Corrado Demolli
 
Per saperne di più su Fondazione Renato Piatti: http://5x1000.fondazionepiatti.it/

11 giugno 2020

La nostra vita si è improvvisamente fermata all’inizio dello scorso mese di marzo a causa di uno “stop” imposto da qualcosa di invisibile che ci ha costretto a rimanere ciascuno nella propria abitazione.
Da quei giorni “Coronavirus” è diventata la parola, probabilmente, più popolare ed utilizzata nella storia dell’informazione contemporanea, capace di occupare, come avviene nelle “dittature”  i palinsesti di tutti i media.
Televisioni, radio, social e  giornali parlavano e parlano ventiquattr’ore al giorno solo di questa microscopica particella che mina la sicurezza di chiunque in modo assolutamente democratico senza fare distinzioni religiose, politiche, ideologiche o di ceto sociale.
Uscire dalla propria casa oltre che, in un primo tempo vietato, veniva considerato, anche successivamente alle prime “aperture”, quasi un azzardo; tanto basta per comprendere l’enormità di quello che stava succedendo/ è successo.
Le strade erano deserte, l’atmosfera e l’aria più pulite; nessun rumore;  nessun aereo; pochi automezzi quasi tutti legati alla consegna di prodotti alimentari; purtroppo, però, tante, tantissime sirene di ambulanze.
Quando si camminava per strada si era (e per la verità ancora al momento in cui scrivo questo “pezzo”) si è portati a cambiare lato del marciapiede quando si incontra qualcuno, magari tenendo la testa bassa per la vergogna o per la paura… Eh si …perché una delle eredità peggiori di questa epidemia risiede propria nella paura / diffidenza che si è radicata nei confronti del prossimo.
Mi sono mancate tante cose in questo strano inimmaginabile/impensabile periodo; mi è mancato non poter vedere e incontrare le persone care, gli amici, le sere conviviali al ristorante; perché no, sarà banale o superficiale, gli aperitivi e la socialità che ivi si instaura; ma mi è mancata anche, e tanto, la libertà di muovermi; e tanto , tantissimo… lo SPORT!!!!
E, si badi bene, non parlo solo dello sport professionistico e degli eventi di massimo livello: anche se mi riferisco a situazioni definibili senza problemi come “storiche”: pensiamo al differimento del Giro d’Italia, a tornei di tennis quali il Roland Garros ma anche e soprattutto addirittura alle Olimpiadi, che nell’antica Grecia nemmeno le guerre avevano il potere di fermare.
Ogni tentativo di resistenza al nemico invisibile è stato sgretolato dal potere impressionante di quest’ultimo che ha fatto cadere l’ordine prestabilito dei calendari delle manifestazioni sportive, portando con sé, come vedremo, conseguenze anche di ordine contrattuale, economico e commerciale di cui è intriso lo sport professionistico.
Io sono un giurista, un avvocato appassionato di sport; cercherò quindi di evidenziare in due prossimi articoli i problemi che lo stop imposto dalle autorità ha creato dal punto di vista giuridico; in un primo articolo riferirò in ordine alle conseguenze nei confronti dei singoli appassionati o delle associazioni sportive dilettantistiche a causa dei divieti che hanno inciso anche profondamente, come poche altre volte era avvenuto nella storia repubblicana, su diritti e libertà costituzionalmente garantiti.
Poi mi occuperò nel secondo articolo, naturalmente, anche dello sport professionistico con particolare riferimento alle conseguenze in ordine ai contratti tra società sportiva e propri tesserati e/o sponsor;  infine dedicherò qualche riflessione in relazione alle conseguenze ed alle responsabilità contrattuali delle società sportive nei confronti dei propri tifosi abbonati o di chi avesse comprato biglietti per eventi sportivi poi cancellati.
In questo articolo introduttivo, però, vorrei limitarmi ad una riflessione conclusiva di carattere generale sorvolando per un momento sulle problematiche contrattuali o economiche dello sport professionistico.
Vorrei fare riferimento allo sport quello più puro, fatto di milioni di appassionati come me o di ragazzini che sognano di diventare campioni correndo con gli amici dietro una palla.
Perché lo sport, innanzitutto, è di chi lo pratica anche da semplice appassionato.
Lo sport è di chi se ne innamora sin da quando è bambino e continua a viverlo con intensità e passione fino a quando le forze glielo consentono.
Non dimentichiamo mai infatti come lo sport, prima ancora che un affare economico / business sia come ha affermato recentemente uno scrittore “… un sentimento che chi gestisce le federazioni e/o le associazioni dal punto di vista pratico e manageriale dovrebbe onorare per questo motivo prima ancora che per il valore economico che assume quando diventa una professione. Lo sport è rispetto di se stessi, del proprio corpo e dell’avversario. …Lo sport è rispetto dei tempi: quello dell’allenamento e del riposo, della competizione e della contemplazione, della presenza e dell’assenza necessaria per farlo….”
Parafrasando un noto detto si dice che gli inglesi abbiano inventato lo sport ma i sudamericani abbiano inventato L’AMORE PER LO SPORT.
Mi viene in mente, al riguardo e a conferma di quanto sopra riportato, una risposta riferita da qualche commentatore in questi giorni; una risposta  che lo scrittore uruguaiano Eduardo Galeano, grande appassionato di calcio, diede alla domanda postagli da un giornalista: “…come spiegherebbe a un bambino cos’è la felicità?...”
“..Non glielo spiegherei…”, rispose tranquillo e serafico lo scrittore, “.. gli darei un pallone per farlo giocare….”.
Vi lascio dunque con questa “perla” di saggezza, illuminante di quello che lo sport rappresenta per ogni appassionato e Vi do appuntamento ai prossimi due articoli che verteranno sulle problematiche giuridiche e di diritto sopra evidenziate e cercheranno di fornire riflessioni e  spunti di approfondimento dei quali si è parlato troppo poco in questi giorni; secondo me, inspiegabilmente, a fronte del fiume di parole spese in questo periodo.
 
Avv. Corrado Demolli 
 
Per ogni ulteriore informazione e/o richiesta di approfondimento, contattare:
DDC Studio Legale (P.IVA 05986790961)
Tel: + 39 02.6431749 - Fax: + 39 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

25 giugno 2020

Sono passati più di tre mesi dall’inizio del famigerato lock-down, ma i diritti dei numerosi viaggiatori che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, si sono visti annullare i viaggi prenotati e pagati anticipatamente, non sono ancora stati garantiti in modo concreto ed effettivo.

L’articolo 88-bis della Legge 27/2020, che ha definito la disciplina applicabile in tale periodo emergenziale, è stato bocciato dalla Commissione Europea, in quanto contrastante con il diritto primario dei cittadini di scegliere quale misura veder applicata al proprio caso, come chiaramente sancito dai regolamenti europei in materia: “qualora un pacchetto turistico sia annullato a causa di "circostanze inevitabili e straordinarie", i viaggiatori hanno il diritto di ottenere il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto. In tale contesto, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un rimborso sotto forma di buono. Tale possibilità non priva tuttavia i viaggiatori del diritto al rimborso in denaro” (cfr. direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, c.d. "direttiva sui pacchetti turistici").

In materia è altresì intervenuta l’Antitrust, che, a sua volta, ha affermato l’illiceità della disposizione in esame, pubblicando una segnalazione nei confronti di Parlamento e Governo.

Dallo scorso 3 giugno 2020 sono state rimosse le restrizioni alla circolazione delle persone fisiche all’interno del territorio nazionale e nell’area europea, Schengen, Regno Unito e Irlanda del Nord, con la conseguenza che le cancellazioni operate dalle compagnie a partire dal 3 giugno 2020 non potranno essere ricondotte, salvo casi specifici, alle fattispecie di impedimento determinate dal COVID-19 ex art. 88 bis L. 27/2020, bensì a scelte attribuibili alla volontà del vettore.
Quanto alla disciplina applicabile, il Regolamento (CE) 261/2004 prevede il rimborso del prezzo del biglietto (e non la corresponsione del voucher) e la compensazione, ove dovuta.
Da ultimo, l’Enac si è occupata altresì del caso opposto, ovvero della rinuncia del passeggero.
In tali ipotesi al viaggiatore saranno applicabili le condizioni di trasporto e tariffarie previste dal vettore per il biglietto aereo acquistato, e non la disciplina di cui all'art. 88 bis L. 27/2020, che dà diritto all’ottenimento del voucher, salvo motivi di impedimento legati a situazioni COVID-19 ancora attuali. 

 

Dott.ssa Mariachiara Ceriani
 
Per ogni ulteriore informazione e/o richiesta di approfondimento, contattare:
DDC Studio Legale (P.IVA 05986790961)
Tel: + 39 02.6431749 - Fax: + 39 02.66116694
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.ddcstudiolegale.com

10 giugno 2020 
 
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 9143/20; depositata il 19 maggio)
 
Quando una coppia decide di interrompere la propria relazione affettiva, inevitabilmente viene stravolta quella che era la quotidianità di coppia, che si ripercuote sulla prole laddove esistente.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 337 ter c.c. la responsabilità genitoriale di norma viene suddivisa in egual misura tra i genitori i quali sono chiamati ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Il principio così consolidato è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione la quale ha stabilito come la capacità dei genitori di educare il proprio figlio debba essere valutata guardando all’interesse superiore del minore, che ha diritto a coltivare il rapporto con entrambi i genitori.
Invero, secondo la Corte di Cassazione dalla disgregazione dell’unione genitoriale non può prescindere comunque il rispetto del principio della bigenitorialità, nel senso che, nonostante le abitudini di vita del singolo genitore, nonché il modo di svolgimento dei propri compiti, non può trascurarsi l’esigenza di assicurare una comune presenza dei genitori nella vita del figlio, poiché idonea a garantire a questi una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi (Ord. Corte Cass n. 9143/2020).
Il brocardo giurisprudenziale sopra riportato si pone quale ottimo spunto di riflessione con riguardo alla situazione emergenziale attuale.
Invero, a seguito del divieto di spostamenti imposto dall’autorità governativa per far fronte all’epidemia Covid19, la giurisprudenza in un primo momento ha propeso per la sospensione delle visite tra genitori non collocatari e figli, dando prevalenza alla tutela della salute dei cittadini italiani.
Una prima significativa apertura si è avuta tramite interpretazione del DPCM del 22.03.2020 con cui sono stati consentiti «gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, … anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori» (come da FAQ presenti sul sito del Governo).
Il DPCM del 26.04.2020 ha poi espressamente previsto gli spostamenti per garantire le visite genitore/figlio all’interno della regione sino al 31.05.2020.
Pertanto, sempre nel rispetto delle disposizioni per la salvaguardia della salute imposte dalle normative vigenti, è bene non comprimere il diritto del figlio ad un rapporto continuativo e di qualità con il genitore non collocatario.
Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento occorresse.

Avv. Dora Ballabio

Per ogni ulteriore informazione e/o richiesta di approfondimento, contattare:
DDC Studio Legale (P.IVA 05986790961)
Tel: + 39 02.6431749 - Fax: + 39 02.66116694
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.ddcstudiolegale.com