DDC Studio Legale: news

10 aprile 2020

Abbiamo spesso sentito dire come gli italiani siano un popolo di santi eroi e navigatori.
Ritengo però che a tali categorie se ne possa aggiungere un’altra: siamo, infatti, anche un popolo di litigiosi.
Le liti ed il contenzioso in Italia sono in costante crescita.
Parliamo di milioni di cause che pendono innanzi ai nostri Tribunali a cui ogni anno se ne aggiunge costantemente una nuova crescente “ondata”. Si litiga per i motivi più vari.
Le controversie più diffuse sono certamente quelle in materia condominiale e delle locazioni, ma anche per il recupero dei crediti, per i rapporti di lavori e, a parere dello scrivente, purtroppo e tristemente, per motivi familiari (tra marito e moglie, fra fratelli e a volte anche fra genitori e figli). La già delicata situazione sopra esposta conoscerà con ogni probabilità un peggioramento nei mesi a venire.
Ed invero molti tecnici e studiosi (sociologi ed economisti in primis) prevedono un ciclo economico ancora più difficile per il nostro Paese con impatti sulla ricchezza delle famiglie italiane e con conseguenze anche sui comportamenti individuali e quindi sul livello di tolleranza che ciascuno di noi avrà nei confronti del prossimo.
Questo scenario impatterà di conseguenza anche nella vita di tutti noi con un, purtroppo, previsto aumento della litigiosità.
Si pensi, a titolo esemplificativo, come il possibile impatto sul reddito di ciascuno di noi possa comportare un aumento della morosità dei condomini nel pagamento delle spese condominiali e la successiva esigenza dell’Amministratore di avviare un procedimento costrittivo.
Oppure al mancato pagamento dei canoni di locazione (e quindi degli sfratti per morosità) e/o il mancato saldo delle fatture dei fornitori di beni e servizi.
Tutto ciò darà probabilmente luogo ad una vera e propria “valanga” di procedimenti presso i Tribunali e presso i Giudici di Pace.
Ciò spiega il motivo per cui il legislatore, a fronte del progressivo incremento delle azioni giudiziarie, abbia pensato, già da tempo, ad alcune forme di procedure deflattive del contenzioso.
Si pensi al riguardo al procedimento di negoziazione assistita e alla mediazione (addirittura resa obbligatoria prima di instaurare particolari tipologie di azioni).
Tali strumenti però, sfortunatamente, non sempre riescono a raggiungere lo scopo di dirimere la controversia anche perché l’utente non è ancora predisposto culturalmente a vedere in questi istituti validi aiuti per risolvere le controversie.
Solitamente, infatti, chi ricorre al Tribunale ha più spesso in mente l’idea di “farsi giustizia” dell’altro, piuttosto che trovare un punto di incontro che accontenti entrambi i contendenti e salvaguardi anche i rapporti interpersonali che ne uscirebbero certamente migliorati e, magari, rinsaldati.
I cittadini, peraltro, raramente svolgono una preventiva ed accurata analisi e riflessione sui costi (marche da bollo, compensi professionali, tempi di lavorazione ed impegno del personale nel sistema della giustizia) e sui benefici delle azioni giudiziarie (spesso si “vincono” le cause ma non si riesce poi a dare seguito a quanto statuito nelle sentenze che diventano, quindi, niente più che belle stampe da appendere alle pareti di casa…). Non solo ma le procedure hanno un costo ed i professionisti che vengono incaricati e che lavorano impegnandosi nella redazione di atti e nella partecipazione alle udienze hanno diritto ad una giusta retribuzione.
A volte i clienti, che non hanno svolto tale predetta preventiva analisi, non sono poi in condizione di provvedere al saldo dei legali che li hanno seguiti; di talché si innescheranno nuove problematiche con relativo incremento di altro contenzioso.
Una opportunità per immobiliari, imprese, società ma anche privati potrebbe essere il ricorso alla stipulazione di polizze comprensive anche della tutela legale.
In questo modo, qualora dovessero verificarsi dispute o liti anche inaspettate, si avrebbe la sicurezza di essere tutelati dalla Compagnia cui ci si è rivolti e di non dover sostenere costi.
Tali polizze affiancano e tutelano al meglio gli imprenditori, i professionisti ed i privati sia nella fase stragiudiziale (mediazione e negoziazione assistita) sia nella fase giudiziale con massimali anche di tutto rispetto.
Il nostro studio è, naturalmente, disponibile a supportare gli utenti nella scelta della polizza più idonea alle esigenze di ciascuno aiutando chi ne faccia richiesta nella ricerca del contratto assicurativo più afferente alle proprie necessità ed esigenze, in considerazione anche delle varie tipologie di polizze reperibili attualmente nel mondo del mercato assicurativo; di conseguenza anche nella scelta non solo della Compagnia e della polizza più idonea, a fronte delle varie proposte svolte dagli operatori del settore, ma anche nell’esame di ciascun contratto assicurativo nonché nella predisposizione delle clausole e nella indicazione dei massimali necessari ed utili a garantire e sollevare il cliente da ogni rischio, problematica e/o contestazione.
 
Avv. Corrado Demolli
 
 
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Abbiamo il piacere di sottoporre alla Vostra attenzione l'EVENTO organizzato dalla FONDAZIONE RENATO PIATTI per celebrare i suoi primi 20 anni di attività.

Trattasi di evento prequel - ovvero le prove generali - in vista della centesima edizione TRE VALLI VARESINE.

E' una GARA DI SOLIDARIETA' che si svolgerà MARTEDI' 8 OTTOBRE 2019 a partire dalle ore 8:00 in Via Crispi n. 4 a Varese, con arrivo in via Sacco a Varese, ove sarà posizionato il traguardo della gara dei corridori professionisti.

Il ricavato andrà devoluto a favore del PROGETTO DI RACCOLTA FONDI: "UNA CASA PER DIVENTARE GRANDI".  

Aiutiamo insieme la FONDAZIONE RENATO PIATTI per fare in modo che questo SOGNO per tanti ragazzi con disabilità diventi REALTA'! 

26 marzo 2020 
 
Quali sono le nuove condotte vietate?
Non è chiaro.
Leggendo il testo normativo non è possibile rinvenire alcun elenco delle condotte limitate e/o vietate.
Viceversa, il decreto si limita a citare i D.P.C.M. adottati in data 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo e 22 marzo 2020, estendendo l’applicabilità delle misure emergenziali ivi ordinate fino a nuove disposizioni (cfr. art. 2 comma 3 del decreto-legge n. 19/2020).
Occorrerà pertanto verificare in concreto quali siano le disposizioni vigenti dei menzionati D.P.C.M., senza peraltro dimenticare le eventuali integrazioni previste dalle ordinanze regionali.
 
Quali sono le conseguenze previste per le violazioni contestate antecedentemente al 26 marzo 2020?
L’articolo 4 comma 8 del decreto-legge in analisi dispone espressamente che le sanzioni penali precedentemente comminate a seguito della violazione delle misure disposte con i decreti dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020 debbano essere sostituite con le sanzioni amministrative introdotte dal nuovo decreto, da applicarsi nella misura minima ridotta della metà, in ossequio del principio del favor rei, di cui all’articolo 2 comma 2 c.p.
Assistiamo, pertanto, alla prima ipotesi di depenalizzazione.
Ciò che prima era reato ora è un illecito amministrativo, e in quanto tale viene irrogata una sanzione amministrativa.
 
Quali sono le sanzioni previste dal nuovo decreto?
PERSONE FISICHE
Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui ai D.P.C.M. adottati in data 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo e 22 marzo 2020 è ora punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00.
Ad oggi, non si applicano più le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 c.p. o da altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.
Laddove il mancato rispetto delle misure emergenziali disposte dai decreti dovesse avvenire mediante l’utilizzo di un veicolo, le sanzioni saranno aumentate fino ad un terzo.
Inoltre, non bisogna dimenticare che dal mancato rispetto delle limitazioni imposte per il contenimento dell’epidemia possono comunque derivare conseguenze anche sul piano penale; potrà essere infatti contestata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la violazione dell’articolo 452 comma 1 n. 2 c.p. che prevede la reclusione da 1 a 5 anni.
PERSONE GIURIDICHE
Nei casi di mancato rispetto delle misure previste ai D.P.C.M. adottati in data 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo e 22 marzo 2020 per i pubblici esercizi e per le attività produttive o commerciali, si applica – oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista per le persone fisiche – anche la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
Si segnala altresì che, all’atto dell’accertamento delle violazioni, la pubblica autorità potrà disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per la durata massima di 5 giorni, al fine di avere il tempo sufficiente per irrogare la sanzione accessoria definitiva.
Il periodo di chiusura provvisoria verrà scomputato da quest’ultima.
Qualora i pubblici servizi e le attività commerciali o produttive reiterassero le violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria verrà raddoppiata, mentre quella accessoria sarà applicata nella sua misura massima (30 giorni).
 
In attesa di un nuovo decreto che possa fare chiarezza sulle condotte oggi vietate, lo Studio rimane a disposizione per fornire ogni indicazione utile.
 
 
 
Dott.ssa Maria Tremolada
 
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Mostra personale del maestro Claudio Rolfi

ELC-English Language Center, Varese

 

Data di inizio: 15 settembre 2018

Data di termine: 22 settembre 2018

25 marzo 2020 
 
Il provvedimento, in vigore fino al 3 aprile, prevede le seguenti misure:
- “periodo cuscinetto” fino al 25 marzo 2020 per consentire alle imprese e ai lavoratori di riorganizzare la propria attività, di andare in ufficio a prendere documentazione utile per lavorare in smart working o per predisporre tutte quelle attività propedeutiche alla spedizione delle merci o alla sospensione dell’attività;
- Sospensione delle seguenti attività:  
  - tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 che contiene un nutrito elenco di attività non sospese (sono circa 80) in cui sono ricomprese l’intera filiera alimentare per bevande e cibo, quella dei dispositivi medico-sanitari e della farmaceutica e, tra i servizi, quelli dei call center.  
   - oltre a queste, l’attuale D.P.C.M. richiama le attività commerciali già autorizzate ad operare in forza del D.P.C.M. 11 marzo 2020, come per esempio tutto il settore del commercio alimentare al dettaglio.
 
Come capire in concreto se l’attività è sospesa?
 
Le imprese e le partite IVA, se non titolari di attività commerciali già autorizzate dal D.P.C.M. 11 marzo, devono:
- consultare l’elenco contenuto nell’allegato 1 al D.P.C.M.
- ricercare all’interno il proprio codice di attività
- se la ricerca è stata positiva possono proseguire nelle attività
- se la ricerca è stata negativa occorre valutare quanto segue:  
    - se le imprese possono organizzarsi in modalità a distanza o lavoro agile possono proseguire l’attività in ogni caso;  
   - se questa possibilità ha dato esito negativo, devono controllare se l’attività esercita rientra nei punti E - F - G - H dell’art. 1 del D.P.C.M.  In questi punti sono indicati i servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari, le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti, le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive;  
    - se anche questa ricerca ha dato esito negativo, devono verificare il comma D. Restano infatti sempre consentite anche le attività che sono “funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività legittimate a proseguire”. Per queste imprese però vige l’onere di darne tempestiva comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva. Vige il principio del silenzio assenso.
 
I professionisti iscritti agli ordini possono proseguire le loro attività, adottando ogni precauzione e privilegiando lo smart working, in forza di generale abilitazione di cui al punto A e delle specifiche autorizzazioni secondo i codici Ateco.
In Lombardia, però, vigono disposizioni regionali secondo cui le attività professionali possono proseguire esclusivamente per l’erogazione dei “servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza”.
Come devono comportarsi gli studi legali di Milano? Dal 26 marzo 2020 dovranno operare solo in smart working?
La risposta, che fino a ieri era negativa, da oggi è positiva.
Il D.P.C.M. prevale sulle disposizioni Regionali in forza dei principi generali previsti dalla legge, art. 32 legge n. 833/1978, e dello stesso art. 3 D.L. n. 6/2020 che limita la possibilità regolatoria d’urgenza attribuita alle Regioni nelle more di un decreto del Presidente del Consiglio che regolamenti la medesima materia, il tutto in coerenza con art. 120 della Costituzione. Tuttavia, nella giornata di eri 24 marzo 2020 è stato approvato un decreto-legge, che consente alle Regioni di adottare misure di contenimento anche più restrittive di quelle previste dal D.P.C.M., tra le quali è inserita la misura volta alla “limitazione o sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo”, con l’ulteriore precisazione che “Le ordinanze ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni”, come risulta dal comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 38.
 
 
Avv. Giorgia Colombo
 
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IL CONTENZIOSO GIUDIZIALE IN MATERIA CONDOMINIALE

 

L’odierno ricorrente risulta affetto dalla patologia “parodontite”, anche detta periodontite e parodontopatia, ovvero da un’infiammazione che determina una perdita d'attacco dei denti rispetto all'alveolo, con conseguente formazione di tasche parodontali, mobilità dentale, sanguinamento gengivale, ascessi e suppurazioni, fino alla perdita di uno o più denti. CONOVARTE

 

INVITO MOSTRA MILANO DDC STUDIO LEGALE

 

 

 

25 marzo 2020
 
Il 31 gennaio 2020 in Italia è stato dichiarato lo stato di emergenza con Delibera del Consiglio dei Ministri (Dichiarazione dello stato di emergenza) per gestire l’epidemia di COVID-19. Il 3 febbraio 2020 è stata adottata la prima delle ordinanze dal Capo del Dipartimento della protezione civile. La Costituzione italiana non prevede l’ipotesi dello stato d’emergenza e tantomeno quella dello stato d’eccezione. Prevede soltanto lo “stato di guerra” [che deve essere deliberato dalle Camere, le quali “conferiscono al Governo i poteri necessari” (art. 78 Cost.)]. Al di fuori di questa ipotesi, quando ricorrono “casi straordinari di necessità e d’urgenza”, il Governo adotta decreti-legge, che devono essere presentati il giorno stesso per la conversione alle Camere, le quali, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni (art. 77 Cost.). La dichiarazione dello stato d’emergenza è pertanto fondata sulla normativa di rango primario adottata in materia di protezione civile. Sulla base di tale dichiarazione sono state adottati decreti-legge [di cui solo il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 convertito dalla legge 5 marzo 2020 n. 13], Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ordinanze e circolari del Ministro della Salute, Decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Direttive del Ministro dell’Interno destinata ai Prefetti e circolari, ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile, ordinanze regionali e ordinanze comunali. Oltre alla dichiarazione dello stato d’emergenza, la fonte del diritto su cui si fondano gli atti normativi adottati successivamente è il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020 n. 13, che indica le forme attraverso le quali le misure di contenimento possono essere adottate, ovvero con “uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri”, elencando, in via non tassativa, i limiti alle libertà e ai diritti costituzionali. Ecco perché i limiti sempre più stringenti alle libertà e ai diritti costituzionali vengono imposti attraverso l’emanazione di Dpcm, quale il Dpcm del 22 marzo 2020 da ultimo firmato. Inutile dire come tali decreti del Presidente del Consiglio dei ministri non consentano alcuno dei controlli previsti dalla Costituzione italiana e come gli stessi non sempre trovino un fondamento nel decreto-legge a monte. E si tratta di strumenti giuridicamente assai fragili, in quanto impugnabili dinanzi al giudice amministrativo, e in molte espressioni forieri di numerosi dubbi interpretativi, come già emerso in sede di applicazione pratica.
 
Avv. Giorgia Colombo
 
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26.08.2023

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto 2023, n. 187, il Decreto del Ministero della Giustizia sui criteri di redazione, i limiti dimensionali e gli schemi informatici degli atti giudiziari. Il regolamento sarà in vigore dal prossimo 26 agosto e riguarda gli atti processuali relativi ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023.

In attuazione dell’art. 46 delle disposizione di attuazione del codice di procedura civile, il Ministro della Giustizia, sentito il CSM ed il Consiglio Nazionale Forense, ha definito con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari.

Chiarezza e sinteticità degli atti, secondo le prescrizioni del nuovo art. 121 c.p.c., sono gli obiettivi dei criteri fissati dal decreto ministeriale.

Di seguito gli articoli più rilevanti del Decreto 7 agosto 2023 n. 110:

Art. 1. Oggetto

1.    Il presente decreto stabilisce i criteri di redazione e regola gli schemi informatici degli atti del processo civile, con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo. Stabilisce altresì i limiti dimensionali degli atti del processo civile per le cause di valore inferiore a euro 500.000.

Art. 2. Criteri di redazione degli atti processuali delle parti private e del pubblico ministero

1.    Al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali in conformità a quanto prescritto dall'articolo 121 del codice di procedura civile, gli atti di citazione e i ricorsi, le comparse di risposta, le memorie difensive, i controricorsi e gli atti di intervento sono redatti con la seguente articolazione:

a)  intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto;

b)  parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge;

c)  parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio;

d)  nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica;

e)  esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi;

f)  nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale;

g)  con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti;

h)  conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate;

i)  indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale;

l)  valore della controversia;

m)  richiesta di distrazione delle spese;

n)  indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

2.    Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, agli altri atti del processo. Gli atti processuali successivi alla costituzione in giudizio indicano il numero di ruolo del processo al quale si riferiscono.

Art. 3. Limiti dimensionali degli atti processuali

1.    Salve le esclusioni e le deroghe previste dagli articoli 4 e 5, l'esposizione è contenuta nel limite massimo di:

a)  80.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 40 pagine nel formato di cui all'articolo 6, quanto all'atto di citazione e al ricorso, alla comparsa di risposta e alla memoria difensiva, agli atti di intervento e chiamata di terzi, alle comparse e note conclusionali, nonché agli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione;

b)  50.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 26 pagine nel formato di cui all'articolo 6, quanto alle memorie, alle repliche e in genere a tutti gli altri atti del giudizio;

c)  10.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 5 pagine nel formato di cui all'articolo 6, quanto alle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'articolo 127-ter del codice di procedura civile, quando non è necessario svolgere attività difensive possibili soltanto all'udienza.

2.    Nel conteggio del numero massimo di caratteri non si computano gli spazi.

Art. 4. Esclusioni dai limiti dimensionali

1.    Dai limiti di cui all'articolo 3 sono esclusi:

a)  gli elementi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), h), i), l), m), n);

b)  l'indice e la sintesi dell'atto;

c)  le indicazioni, le dichiarazioni e gli avvertimenti previsti dalla legge;

d)  la data e il luogo, nonché le sottoscrizioni delle parti e dei difensori;

e)  le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni;

f)  i riferimenti giurisprudenziali riportati nelle note.

Art. 5. Deroghe ai limiti dimensionali

1.    I limiti di cui all'articolo 3 possono essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti. In tal caso, il difensore espone sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti.

2.    Nel caso previsto dal comma 1, dopo l'intestazione il difensore inserisce un indice, preferibilmente con collegamenti ipertestuali, e una breve sintesi del contenuto dell'atto.

3.    La proposizione di una domanda riconvenzionale, di una chiamata di terzo, di un atto di integrazione del contraddittorio, di un atto di riassunzione o di un'impugnazione incidentale giustifica il ragionevole superamento dei limiti previsti dall'articolo 3.

Art. 6. Tecniche redazionali

1.    Gli atti sono redatti mediante caratteri di tipo corrente, preferibilmente:

a)  utilizzando caratteri di dimensioni di 12 punti;

b)  con interlinea di 1,5;

c)  con margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri.

2.    Non sono consentite note, salvo che per l'indicazione dei precedenti giurisprudenziali nonché dei riferimenti dottrinari.

Art. 12. Disposizioni finali

1.    Il presente decreto si applica ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023 o dopo la data della sua entrata in vigore, se successiva.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Avv. Giorgia Colombo

 

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L'avvocato Corrado Demolli e l'avvocato Giorgia Colombo dello Studio DDC sono lieti di sottoporre alla Vostra attenzione l'EVENTO organizzato dall'Associazione Culturale HETAERIA. 

Trattasi della serata di presentazione dell'Associazione Culturale HETAERIA, che si terrà il giorno 24 Novembre 2019 a partire dalle ore 18:30 presso lo Spazio23Gallarate, in via Luigi Riva n. 10 a Gallarate (VA). 

La serata sarà all'insegna dell'ARTE, con opere di PAOLA ROMANO, e del CABARET, con la partecipazione di NORBERTO MIDANI

Vi aspettiamo numerosi!

INVITO EVENTO PER QUELLI CHE VOLANO