20 febbraio 2023

 

Tra le modifiche introdotte dalla c.d. “Riforma Cartabia” spiccano quelle in materia di processo ordinario di primo grado avanti al Tribunale in composizione monocratica.

 

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI (art. 1, c. 5, L. n. 206/2021):

- Semplicità, concentrazione ed effettività della tutela;

- Ragionevole durata del processo.

 

IDEA CARDINE DI RIFORMA:

- Individuazione, in via tendenzialmente definitiva, nell’oggetto del contendere già prima dell’udienza di cui all’art. 183 c.p.c.

 

ENTRATA IN VIGORE:

Le modifiche si applicheranno ai procedimenti instaurati a partire dal 28.02.2023: quelli già pendenti a tale data continueranno ad essere disciplinati dalle disposizioni anteriormente vigenti (L. n. 197 del 29.12.2022).

 

GLI ATTI INTRODUTTIVI

Forma di introduzione della DOMANDA: ATTO DI CITAZIONE (non è stato dato seguito a quanto proposto in sede di lavori preparatori della legge delega, durante i quali si era avanzata l’idea di adottare il ricorso quale unica forma di atto introduttivo).

 

Contenuto:

    • INDICAZIONE DELL’ASSOLVIMENTO DEGLI ONERI PREVISTI DALLA LEGGE PER IL SODDISFACIMENTO DELLA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA’ (nuovo art. 163, n. 3-bis c.p.c.): la ratio alla base di tale novello requisito è quella di “agevolare il rilievo di criticità relative alla procedibilità della domanda sin dalle prime verifiche del giudice previste fuori udienza dal nuovo articolo 171-bis c.p.c.” (cfr. Relazione Illustrativa, p. 21). Poiché non richiamata nell’art. 164 c.p.c., l’omessa indicazione del predetto requisito non determina la nullità dell’atto introduttivo.
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    • ESPOSIZIONE DEI FATTI E DEGLI ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUENTI LE RAGIONI DELLA DOMANDA IN MODO CHIARO E PRECISO (nuovo art. 163, n. 4 c.p.c.): la disposizione richiama il principio di chiarezza e sinteticità degli atti, principio generale del diritto processuale che trova oggi espresso riconoscimento nel novello testo dell’art. 121 c.p.c. e che risulta strettamente collegato non solo alla necessità di accelerare i tempi dei processi, ma altresì all’implementazione del telematico, che “impone nuove e più agili modalità di consultazione e gestione degli atti processuali da leggere tramite video” (cfr. Relazione Illustrativa, p. 18).
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    • INDICAZIONE DI UN NUOVO AVVERTIMENTO - “che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato” (nuovo art 163, n. 7 c.p.c.).
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    • INVITO AL CONVENUTO A COSTITUIRSI SETTANTA GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA (nuovo art 163, n. 7 c.p.c.): l’abbreviazione dei termini di costituzione è strettamente correlata alla necessità di permettere “lo svolgimento della trattazione scritta antecedentemente all’udienza di prima comparizione per ivi consentire la piena definizione del thema decidendum ac probandum” (cfr. Relazione Illustrativa, p. 21). Per la medesima finalità, “è stata poi eliminata la possibilità di abbreviare i termini per tale costituzione, non risultando tale istituto compatibile con la tempistica, per vero piuttosto serrata, degli adempimenti previsti per il nuovo rito ordinario da espletarsi prima dell’udienza di cui all’articolo 183” (cfr. Relazione Illustrativa, p. 21).

 

Termini di notifica: tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell’udienza di comparizione devono intercorrere ALMENO 120 GIORNI (non più 90). Immutato, invece, il termine di 150 giorni previsto per i casi di notifica all’estero (nuovo art. 163-bis c.p.c.).

 

Contenuto della COMPARSA DI COSTITUZIONE: anche in tal caso, la Riforma specifica la necessità di CHIAREZZA E SPECIFICITA’ (nuovo art. 167 c.p.c.), volte a garantire la corretta applicazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115, c. 1, c.p.c., in virtù del quale il giudice è chiamato ad assumere in decisione senza bisogno di prova i fatti allegati in giudizio da una parte e non specificamente contestati dalla controparte costituita.

 

Termini di costituzione: il convenuto è chiamato a costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, ALMENO 70 GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE fissata nell'atto di citazione (non più 20). Non è più prevista la possibilità che la costituzione avvenga almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'art. 163-bis, nonché almeno venti giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’articolo 168-bis, quinto comma, essendo stata tale ultima norma abrogata.

 

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