Diritto di Famiglia e Diritto del Lavoro

Negli artt. 29 e 31 Cost., la Repubblica italiana riconosce i diritti della famiglia e si impegna ad agevolare, altresì attraverso l’adozione di adeguate “misure economiche e altre provvidenze”, il perseguimento del ruolo fondamentale riconosciuto ai nuclei familiari: quello di essere risorsa vitale non solo per i singoli componenti, ma altresì per l’intera collettività.
Di seguito i principali interventi statali e regionali a favore delle famiglie ad oggi attivi.

 

- ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO
Trattasi di un beneficio economico riconosciuto alle famiglie per ogni figlio a carico, erogato dall'Inps sulla base dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza, con criteri di universalità e progressività.
Per ottenere l'assegno, le famiglie possono fare domanda all'Inps o agli istituti di patronato.
Per maggiori informazioni, si rinvia alla pagina dedicata.

 

- BONUS ASILO NIDO E PER ASSISTENZA DOMICILIARE
Tale contributo economico è previsto dallo Stato a favore delle famiglie che hanno un figlio, fra gli 0 e i 3 anni, che:
• frequenta un asilo nido pubblico o privato;
• necessita di assistenza domiciliare perché affetto da gravi patologie croniche.
Il contributo, in forma di rimborso per il pagamento delle rette, può essere richiesto all'Inps, che lo versa secondo diverse fasce ISEE.
Per maggiori informazioni, si rinvia alla pagina dedicata.

 

- SOSTEGNO ABITATIVO PER L'INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE A FAVORE DI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI
Tale contributo di Regione Lombardia è destinato a coloro che, intestatari di un contratto di locazione, si sono separati o hanno divorziato nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda e che possiedono specifici requisiti, tra i quali la presenza di figli nati o adottati nel corso del matrimonio e un ISEE in corso di validità inferiore o uguale a € 30.000,00.
La domanda può essere presentata fino al 31.12.2022.
Per maggiori informazioni, si rinvia alla pagina dedicata.

 

- FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE 2022 PER LE FAMIGLIE IN AFFITTO
Trattasi di un contributo economico previsto da Regione Lombardia a favore delle famiglie alle quali è stata notificata citazione per convalida di sfratto per morosità incolpevole (condizione sopravvenuta nel provvedere al pagamento del canone, a causa della perdita o della consistente riduzione del reddito del nucleo familiare).
La domanda può essere presentata entro il 31.12.2022 presso il Comune di residenza, il quale potrà utilizzare le risorse regionali per adottare iniziative volte all'interruzione del procedimento di rilascio in corso e alla stipula di un nuovo contratto di locazione (possibilmente a canone concordato più basso rispetto a quello del libero mercato).
Per maggiori informazioni, si rinvia alla pagina dedicata.

 

- DOTE SCUOLA
Tale politica di Regione Lombardia è volta ad aiutare le famiglie a sostenere i costi dell’istruzione dei figli. Sono, infatti, previste quattro diverse misure, alle quali si potrà accedere in periodi diversi durante l'anno scolastico:
• Buono scuola, a sostegno della retta di iscrizione e frequenza di scuole primarie e secondarie paritarie e statali: l'apertura verrà comunicata prossimamente sulla pagina dedicata;
• Sostegno disabili, a parziale copertura dei costi del personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno: l'apertura verrà comunicata prossimamente sulla pagina dedicata;
• Materiale didattico, per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica: la domanda potrà essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi OnLine a partire dalle ore 12:00 del 7 giugno 2022 ed entro le ore 12:00 del 12 luglio 2022;
• Merito, per premiare gli studenti che conseguono risultati eccellenti: l'apertura verrà comunicata prossimamente sulla pagina dedicata

 

Per ogni ulteriore informazione e/o richiesta di assistenza nella preparazione ed invio delle domande, contattare:
DDC Studio Legale (P.IVA 05986790961)
Tel: + 39 02.6431749 - Fax: + 39 02.66116694
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.ddcstudiolegale.com

17 aprile 2020 
 
È possibile che vengano trattati i nostri dati personali senza una nostra preventiva autorizzazione? Che cosa succede ai dati personali una volta raccolti?
In materia è intervenuto il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati, che, con l’adozione in data 19 marzo 2020 della “Dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto dell’epidemia di COVID-19”, ha invitato titolari e responsabili del trattamento a garantire, anche e soprattutto in tali momenti di emergenza, la protezione dei dati personali degli interessati.
Non possono, pertanto, venire meno le garanzie riconosciute dal Regolamento (UE) 2016/679, il c.d. GDPR, che, in primis, richiede che ogni trattamento sia lecito.
Di regola, la liceità trova il proprio fondamento nel consenso preventivamente espresso dall’interessato.
Tuttavia, oggi, nel contesto dell’attuale epidemia, il trattamento dei dati personali avviene, e può avvenire, anche senza uno specifico consenso. Nel contesto lavorativo, ad esempio, il trattamento dei dati personali può risultare necessario per adempiere un obbligo legale da parte del datore di lavoro, come in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ovvero per perseguire un interesse pubblico, quale il controllo delle malattie e di altre minacce di natura sanitarie.
Rimane, in ogni caso, fermo il divieto di trattamento dei dati c.d. sensibili, compresi quelli sanitari, salvo la sussistenza di particolari circostanze, quali quelle di cui all’art. 9.2, lett. c) e lett. i) GDPR.
Inoltre, lo smart working, quale modalità di lavoro agile incentivata dal Governo per l’intera durata dello stato di emergenza, pone importanti quesiti sul tema.
Al riguardo la legge 22 maggio 2017, n. 81 di riferimento non fornisce prescrizioni in materia di privacy e protezione dei dati personali, se non mediante un generico rinvio all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, disposizione che - al centro di numerose questioni interpretative - impone, in via generale, il divieto per il datore di lavoro di effettuare un controllo a distanza dei dipendenti.
Sono fatti savi i seguenti casi:
- in presenza di specifiche esigenze organizzativo-produttive, di sicurezza del lavoro o di tutela del patrimonio aziendale, e sempre che sia stato preventivamente raggiunto un accordo con le rappresentanze sindacali in tal senso o, in alternativa, sia stata ottenuta un’autorizzazione amministrativa da parte del competente Ispettorato del Lavoro (art. 4, c. 1, Statuto dei lavoratori);
- se il controllo avviene con riguardo agli strumenti utilizzati dal lavoratore “per rendere la prestazione lavorativa” e agli strumenti “di registrazione degli accessi e delle presenze” (art. 4, c. 2, Statuto dei lavoratori). In tal caso i dati raccolti potranno essere trattati dal datore stesso per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, purché al lavoratore sia stata fornita un’adeguata informativa, con la specificazione, ad esempio, della possibilità di un loro trattamento per finalità disciplinari. 
Ciò chiarito, anche ove vi sia il consenso del lavoratore [che difficilmente lo negherà, rischiando di porre fine al rapporto lavorativo], il trattamento dei dati dovrà comunque rispettare i principi di necessità e proporzionalità sanciti dal GDPR, nonché dal Codice della Privacy, a pena di illiceità. Quale corollario, il datore di lavoro potrà:
- accedere alle comunicazioni di posta elettronica aziendale nel rispetto delle condizioni sopra citate, come confermato recentemente dal Tribunale di Roma (decreto del 26.03.2019), fermo restando il divieto categorico di accesso alla mail personale del lavoratore.
Inoltre, il datore di lavoro non potrà:
- adottare misure quali il monitoraggio del movimento del mouse, l’utilizzo della webcam o di tecnologiche di “screen capture”, perché eccessive e lesive della libertà e dignità dello smart worker, nel caso di politiche incentivanti l’utilizzo di strumentazione informatica da remoto (quale ad esempio il BYOD, ovvero l’utilizzo di dispositivi personali per l’accesso a dati aziendali);
- esimersi dal rispetto delle ulteriori disposizioni sancite dal GDPR, che impongono una forte limitazione della finalità e dei tempi di conservazione dei dati, a garanzia dell’esattezza, dell’integrità e della riservatezza degli stessi.
Infine, si segnala come tali misure debbano essere applicate altresì al fine di tutelare i dati aziendali, resi accessibili e trattati dallo smart worker al di fuori dell’azienda o dello studio.
La sicurezza di tali informazioni potrà essere garantita solo da operazioni di implementazione della sicurezza dei sistemi utilizzati da remoto, dall’elaborazione di specifiche politiche applicabili al lavoro agile, e, inevitabilmente, dal comportamento particolarmente diligente dello smart worker.
 
 
Dott.ssa Mariachiara Ceriani
 
 
 
Per ogni ulteriore informazione e/o richiesta di approfondimento, contattare:
DDC Studio Legale (P.IVA 05986790961)
Tel: + 39 02.6431749 - Fax: + 39 02.66116694
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.ddcstudiolegale.com

10 giugno 2020

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 9143/20; depositata il 19 maggio
 
Quando una coppia decide di interrompere la propria relazione affettiva, inevitabilmente viene stravolta quella che era la quotidianità di coppia, che si ripercuote sulla prole laddove esistente.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 337 ter c.c. la responsabilità genitoriale di norma viene suddivisa in egual misura tra i genitori i quali sono chiamati ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Il principio così consolidato è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione la quale ha stabilito come la capacità dei genitori di educare il proprio figlio debba essere valutata guardando all’interesse superiore del minore, che ha diritto a coltivare il rapporto con entrambi i genitori.
Invero, secondo la Corte di Cassazione dalla disgregazione dell’unione genitoriale non può prescindere comunque il rispetto del principio della bigenitorialità, nel senso che, nonostante le abitudini di vita del singolo genitore, nonché il modo di svolgimento dei propri compiti, non può trascurarsi l’esigenza di assicurare una comune presenza dei genitori nella vita del figlio, poiché idonea a garantire a questi una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi (Ord. Corte Cass n. 9143/2020).
Il brocardo giurisprudenziale sopra riportato si pone quale ottimo spunto di riflessione con riguardo alla situazione emergenziale attuale.
Invero, a seguito del divieto di spostamenti imposto dall’autorità governativa per far fronte all’epidemia Covid19, la giurisprudenza in un primo momento ha propeso per la sospensione delle visite tra genitori non collocatari e figli, dando prevalenza alla tutela della salute dei cittadini italiani.
Una prima significativa apertura si è avuta tramite interpretazione del DPCM del 22.03.2020 con cui sono stati consentiti «gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, … anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori» (come da FAQ presenti sul sito del Governo).
Il DPCM del 26.04.2020 ha poi espressamente previsto gli spostamenti per garantire le visite genitore/figlio all’interno della regione sino al 31.05.2020.
Pertanto, sempre nel rispetto delle disposizioni per la salvaguardia della salute imposte dalle normative vigenti, è bene non comprimere il diritto del figlio ad un rapporto continuativo e di qualità con il genitore non collocatario.
Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento occorresse.

Avv. Dora Ballabio

Per ogni ulteriore informazione e/o richiesta di approfondimento, contattare:
DDC Studio Legale (P.IVA 05986790961)
Tel: + 39 02.6431749 - Fax: + 39 02.66116694
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.ddcstudiolegale.com

 

10 aprile 2020

Quali misure a sostegno delle imprese?
 
CASSA INTEGRAZIONE
 
Il decreto n. 18/2020 dispone che – indipendentemente dal numero dei dipendenti – le imprese industriali ed artigiane dell’edilizia che nel corso dell’anno corrente sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione della cassa integrazione ordinaria (c.d. CIGO) per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
Ulteriore condizione richiesta è che la domanda venga presentata dal datore di lavoro interessato entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Per di più, diversamente dalla procedura ordinariamente prevista, i datori di lavoro che avanzano tale richiesta sono dispensati dall’osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale e dal rispetto degli ordinari limiti temporali.
Al fine di assicurare maggior sostegno economico, le imprese sono sollevate dal versamento dei contributi addizionali.
I lavoratori destinatari di tale trattamento devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione già alla data del 23 febbraio 2020, senza tuttavia la necessità che operino da almeno novanta giorni alla data di presentazione della domanda presso l’unità produttiva che ha richiesto il trattamento.
Il decreto-legge in analisi dispone altresì che tutte quelle imprese che alla data del 23 febbraio 2020 avevano già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, meglio noto come cassa integrazione straordinaria (c.d. CIGS), possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario per un periodo non superiore a nove settimane.
La concessione di tale trattamento sospende e sostituisce, per tutta la sua durata, la cassa integrazione straordinaria.
Il decreto introduce anche nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga (c.d. CIGD), finalizzata alle imprese a cui non è concessa alcuna diversa tutela.
Nello specifico, datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca, del terzo settore e con meno di cinque dipendenti (ad eccezione dei datori di lavoro domestico) possono inoltrare domanda di trattamento di cassa integrazione salariale in deroga, per una durata non superiore a nove settimane.
Le imprese che ricorrono a questo trattamento sono esonerate dal pagamento dei contributi previdenziali.
La richiesta potrà essere inoltrata alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo di quest’ultime con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e a condizione che i datori di lavoro si siano trovati costretti a sospendere il rapporto di lavoro causa emergenza sanitaria.
In ogni caso, tale trattamento sarà riconosciuto limitatamente ai dipendenti già in forza al 23 febbraio 2020.
In tutte le ipotesi di cassa integrazione sopracitate, l’INPS riconosce ai lavoratori l’80% della retribuzione per le ore non lavorate.
L’importo del salario non potrà essere superiore ai 1.129,66 euro (netti al mese) per le retribuzioni ordinariamente superiori ai 2.159,48 euro. Invece, per le remunerazioni inferiori a quest’importo, la retribuzione sarà di 939,89 euro (netti al mese).
Nel caso di cassa integrazione ordinaria, il pagamento ai lavoratori potrà avvenire con anticipo in busta paga da parte dell’azienda ovvero con pagamento diretto da parte dell’INPS al lavoratore.
L’una o l’altra ipotesi di pagamento è subordinata alle maggiori o minori possibilità finanziarie dell’impresa.
Diversamente, in caso di cassa integrazione in deroga i lavoratori riceveranno la retribuzione direttamente dall’INPS. 
 
ASSEGNO ORDINARIO
 
Il recente testo legislativo affianca alla domanda di concessione della cassa integrazione anche quella per l’accesso all’assegno ordinario.
La presentazione di tale domanda deve avvenire per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e l’eventuale assegnazione dovrà avere una durata massima di nove settimane.
L’ammortizzatore sociale di cui in analisi è garantito dal Fondo di integrazione salariale, il quale comprende tutti i datori di lavoro – anche non organizzati in forma d’impresa – che occupano mediamente più di cinque dipendenti; che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria e che appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.
Il Fondo di integrazione – considerato lo stato di emergenza – è tenuto ad erogare prestazioni agli aventi diritto seppur determinate in misura superiore a quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro.
I datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale e che hanno già in corso un assegno di solidarietà, potranno presentare domanda di assegno ordinario, il quale sostituirà il precedente.
Altresì in tali ipotesi, l’INPS riconosce ai lavoratori l’80% della retribuzione per le ore non lavorate.
L’importo del salario non potrà essere superiore ai 1.129,66 euro (netti al mese) per le retribuzioni ordinariamente superiori ai 2.159,48 euro. Invece, per le remunerazioni inferiori a quest’importo, la retribuzione sarà di 939,89 euro (netti al mese).
Il pagamento ai lavoratori potrà avvenire con anticipo in busta paga da parte dell’azienda ovvero con pagamento diretto da parte dell’INPS al lavoratore.
L’una o l’altra ipotesi di pagamento è subordinata alle maggiori o minori possibilità finanziarie del datore di lavoro.
 
Lo Studio rimane a disposizione per fornire ogni indicazione utile.
 
Dott.ssa Maria Tremolada 
 
 
Per ogni ulteriore informazione e/o richiesta di approfondimento, contattare:
DDC Studio Legale (P.IVA 05986790961)
Tel: + 39 02.6431749 - Fax: + 39 02.66116694
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.ddcstudiolegale.com

3 giugno 2020

La tanto attesa Fase 2 ha avuto ormai inizio: le aziende hanno riaperto, i tavolini di bar e ristoranti sono di nuovo occupati dai clienti, le opere dei musei possono nuovamente essere ammirate dal vivo.
Nonostante la ripresa delle varie attività sembri, pertanto, determinare il definitivo ritorno alla vita quotidiana, alcune circostanze concrete ci ricordano che l’emergenza sanitaria ancora non è superata: a chi non è capitato di essere fermato prima di entrare in un supermercato per il rilevamento della temperatura o di essere chiamato a fornire le proprie informazioni sanitarie?
Poiché tali misure coinvolgono direttamente o indirettamente i dati personali, in particolare quelli sensibilissimi inerenti lo stato di salute, il Garante della Privacy è intervenuto predisponendo alcune chiare e semplici indicazioni volte a garantire un corretto trattamento dei dati personali in gioco, che di seguito brevemente si riassumono:
- Chi può diffondere i dati identificativi delle persone positive al COVID-19 o che sono state poste in isolamento domiciliare?
Nessuno. Difatti, i dati inerenti la salute sono dati sensibilissimi e, in quanto tali, non possono essere oggetto di diffusione, neppure in tale periodo di emergenza.
Pertanto, le aziende sanitarie, le prefetture, i comuni e qualsiasi altro soggetto pubblico o privato non possono diffondere, attraverso siti web o altri canali, i nominativi dei casi accertati di Covid-19 o dei soggetti sottoposti alla misura dell’isolamento per finalità di contenimento della diffusione dell’epidemia.
- Tali dati possono essere comunicati ai concittadini o ai colleghi di lavoro del soggetto positivo?
Nè il Comune nè il datore di lavoro possono rendere note le suddette informazioni.
È compito delle autorità sanitarie competenti informare i “contatti stretti” del contagiato, al fine di attivare le previste misure di profilassi.
In particolare, il datore di lavoro è tenuto a fornire alle istituzioni competenti e alle autorità sanitarie le informazioni necessarie, affinché le stesse possano assolvere ai compiti e alle funzioni previste anche dalla normativa d’emergenza.
Parimenti, è onere del datore di lavoro adottare, in caso di presenza di persona affetta da Covid-19, all’interno dei locali dell’azienda o dell’amministrazione, ogni misura volta a garantire la pulizia e la sanificazione dei locali stessi, da effettuarsi secondo le indicazioni impartite dal Ministero della salute.
- Chi può chiedere informazioni circa gli eventuali contatti avuti con persone positive al COVID-19?
Innanzitutto, tale informazione, così come la rivelazione dell’identità del soggetto positivo con cui si ha avuto contatto, può essere legittimamente richiesta dall’operatore sanitario, durante l’esecuzione di un tampone per COVID-19: difatti, tali dati risultano fondamentali al fine di permettere all’operatore di ricostruire la filiera dei “contatti stretti” del soggetto risultato positivo e, conseguentemente, di determinare le misure di contenimento di contagio più opportune.
Anche il datore di lavoro può, però, richiedere tale informazione: in particolare, in virtù del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 - e aggiornato il 24 aprile - fra il Governo e le parti sociali, è possibile richiedere una dichiarazione che attesti tali circostanze altresì a soggetti terzi, quali visitatori e utenti.
In tal caso, però, in virtù dei principi di necessità, adeguatezza e pertinenza che devono connotare il trattamento dei dati personali, il datore non è legittimato a raccogliere informazioni circa l’identità del soggetto positivo.
Si segnala, in aggiunta, come l’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 555/2020 di Regione Lombardia imponga agli organizzatori di servizi per l’infanzia e per l’adolescenza l’obbligo di raccogliere le attestazioni inerenti le condizioni di salute tanto del personale, quanto dei minori frequentanti il centro, sulla base di appositi modelli forniti dalla Regione stessa.
- Il datore di lavoro può richiedere l’effettuazione di test sierologici ai propri dipendenti?
Sì, purché non li effettui direttamente e solo se disposti dal medico competente e, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, anche in merito all’affidabilità e all’appropriatezza di tali test.
Preme, inoltre, sottolineare come le informazioni relative alla diagnosi o all’anamnesi familiare del lavoratore non possano essere trattate dal datore di lavoro (ad esempio, mediante la consultazione dei referti o degli esiti degli esami), salvi i casi espressamente previsti dalla legge.
Il datore di lavoro può, invece, trattare i dati relativi al giudizio di idoneità del dipendente alla mansione specifica cui era addetto e alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il medico competente ritiene opportuno prescrivere.
- È possibile conservare i dati delle persone che prenotano l’accesso a determinati servizi?
Sì. Anzi, la citata Ordinanza di Regione Lombardia impone che per la riapertura di determinate attività (in particolare, per i servizi alla persona, quali parrucchieri, estetisti, tatuatori, ...) sia obbligatorio regolare l’accesso attraverso sistemi di prenotazioni, il cui elenco deve essere mantenuto, nel totale rispetto del Regolamento Europeo sulla Protezione dei dati personali, per un periodo di 14 giorni.
 
Dott.ssa Mariachiara Ceriani

Per ogni ulteriore informazione e/o richiesta di approfondimento, contattare:
DDC Studio Legale (P.IVA 05986790961)
Tel: + 39 02.6431749 - Fax: + 39 02.66116694
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.ddcstudiolegale.com

6 aprile 2020

La crisi epidemiologica attuale ha imposto a tutti l’obbligo di rimanere presso le proprie dimore al fine di attutire il più possibile il rischio di contagio.
Trattasi di scelta di preservazione doverosa, che, tuttavia, mal si concilia con le esigenze di molti, se non di tutti.
Come conciliare ad esempio l’obbligo imposto dal Governo con il diritto dei figli (di genitori separati) di frequentare continuativamente ed in egual misura entrambi i genitori, senza che il genitore collocatario strumentalizzi tale situazione per impedire al genitore non convivente di vedere i propri figli?
Nel silenzio più assoluto del Decreto Cura Italia, l’organizzazione familiare non può che essere rimessa alla collaborazione e al buon senso dei genitori stessi, chiamati ad affrontare una prova di grande responsabilità e maturità in una situazione assolutamente delicata quale quella che stiamo vivendo.
Ora, posto che l’unica disposizione in materia di “famiglia” contenuta nel Decreto Cura Italia (art. 83 co. 3 lettera a) indica tra i procedimenti non sospesi nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 15 aprile quelli di competenza del Tribunale per i minorenni [relativi alle dichiarazioni di adottabilità; ai minori stranieri non accompagnati; ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; le cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona], il sistema giustizia non si ferma nei casi di strumentalizzazione cui si presta il divieto di allontanarsi dalla propria dimora.
Quanto all’effettiva e concreta applicazione della disposizione sopra richiamata del Decreto Cura Italia, è presto per le previsioni, benché - ad oggi - spiace segnalare come si stia assistendo alla posticipazione di tutte le udienze a data successiva al 15 aprile.
 
 
 
Avv. Dora Ballabio
 
 
Per ogni ulteriore informazione e/o richiesta di approfondimento, contattare:
DDC Studio Legale (P.IVA 05986790961)
Tel: + 39 02.6431749 - Fax: + 39 02.66116694
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.ddcstudiolegale.com

14 maggio 2020

Il DPCM del 4 marzo 2020 ha imposto la sospensione dei “viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado" (art. 1, lett. e).
Quali diritti spettano alle scuole o famiglie che hanno già versato parzialmente o integralmente le somme relative alla prenotazione del viaggio?
Segnalo sul punto l’art. 28 Decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020, poi assorbito con modifiche dal decreto Cura Italia, che ha previsto l’art. 88-bis, che in tema di rimborsi introduce importanti deroghe alla disciplina ordinaria, e che è stato confermato nella legge di conversione 27/2020.
In particolare, se da un lato, la citata norma riconosce ai consumatori la possibilità di recedere dai contratti di pacchetto turistico, stage all’estero e viaggi studio compresi, nonché l’applicabilità della disciplina in materia di impossibilità totale di cui all’art. 1463 c.c., dall’altra parte, la disposizione riserva all’organizzatore del viaggio ogni decisione in merito alle modalità di restituzione del pagamento anticipato. Ne consegue, pertanto, come l’organizzatore abbia la possibilità di offrire all’acquirente un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente e/o superiore e/o inferiore, con restituzione della differenza di prezzo, ovvero procedere al rimborso ovvero emettere un voucher, da utilizzarsi entro un anno dalla sua emissione e di importo pari al rimborso spettante.
Il tutto senza che sia necessaria alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.
In buona sostanza, al consumatore non è consentito pretendere il rimborso integrale dei pagamenti già effettuati, in quanto la scelta è solo ed esclusivamente del tour operator.
Per quanto riguarda i viaggi di istruzione, il legislatore ha, però, fornito alcune precisazioni: onde evitare eccessivi squilibri tra gli interessi delle parti coinvolte, è stato imposto all’organizzatore l’obbligo di rimborso con restituzione della somma versata – seppur dopo aver ricevuto le corrispondenti somme dai fornitori – quando il viaggio o l’iniziativa di istruzione riguardi la scuola dell’infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Tale precisazione trova la propria ratio nel fatto che il voucher, per sua natura, è volto a permettere al consumatore di godersi il medesimo servizio acquistato, che semplicemente viene rinviato temporalmente.
È, pertanto, evidente che tale godimento non potrebbe essere garantito agli studenti delle ultime classi che, terminato l’anno, non apparterranno più (o almeno si spera) alla scuola che ha promosso la gita scolastica.
Chiarito quanto sopra, viene naturale chiedersi fino a quando valgano queste misure.
Orbene, il comma 11 interviene sul punto, chiarendo come la sola misura del voucher potrà essere applicata a tutte le prenotazioni da eseguirsi entro il 30 settembre p.v. compreso, “nell'intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di  contraenti  provenienti dall'estero”, purché, al momento della partenza, sia ancora in atto la situazione pandemica, che, inevitabilmente, renderebbe impossibile l’esecuzione del contratto.
Il citato art. 88-bis si conclude, poi, sottolineando come tale disciplina debba essere applicata a ogni situazione che rientra nel suo campo d’applicazione, qualunque sia la legge che regola il contratto, delineando, pertanto, il rispetto delle citate misure come assolutamente cruciale per la salvaguardia degli interessi pubblici.
Rispetto alle restrizioni imposte all’acquirente, è intervenuta, proprio lo scorso mercoledì 13 maggio, la vicepresidente della Commissione Europea Margrethe Vestager, che, presentando il tanto atteso pacchetto di raccomandazioni in tema di turismo e trasporti, ha ricordato come i voucher possano essere un’alternativa valida al rimborso, purché rimanga primario il diritto dei cittadini di scegliere la misura da applicarsi al singolo caso.
La vicepresidente non ha fatto altro che ribadire uno dei principi cardine dell'imponente impianto di tutele implementato negli anni da molteplici regolamenti e direttive europee, dei quali, tuttavia, le misure d’emergenza adottate nel nostro Paese non sembrano tener conto. Ci attendiamo, pertanto, che nei prossimi giorni la disciplina sopra delineata subisca importanti modifiche, volte a garantire un sano equilibrio tra la necessità di tutela degli interessi delle imprese turistiche e quella dei diritti dei consumatori, i quali, acquisendo una maggiore fiducia nel sistema, potrebbero diventare il vero e proprio motore della ripartenza economica, anche nel settore turistico.
 
 
Dott.ssa Mariachiara Ceriani
 
 
Per ogni ulteriore informazione e/o richiesta di approfondimento, contattare:
DDC Studio Legale (P.IVA 05986790961)
Tel: + 39 02.6431749 - Fax: + 39 02.66116694
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.ddcstudiolegale.com
 

1 aprile 2020
 
Il ricorso a programmi ed applicazioni tecnologiche oggi ci consente di far fronte all’isolamento a cui siamo ragionevolmente costretti al fine di limitare il contagio da COVID-19.
Possiamo lavorare da casa, seguire lezioni comodamente seduti sulla poltrona, rimanere in contatto con parenti ed amici, nonché trovare passatempi che ci proiettino, almeno virtualmente, fuori dalle mura di casa.
Tuttavia, nello scaricare sui nostri dispositivi le applicazioni più utili ai nostri fini, non prestiamo particolare attenzione alle condizioni imposte per l’utilizzo dei programmi e diamo, frettolosamente, il consenso per averne accesso.
Il consenso costituisce, però, la base giuridica dell’intera disciplina in materia di protezione dei dati personali, regolata dal c.d. GDPR (Regolamento (UE) 2016/679).
È difatti lecito il trattamento dei dati personali – fatte salve le ipotesi tassativamente individuate dal legislatore – se e nella misura in cui l’interessato abbia espresso il proprio consenso (art. 6, c. 1, lett. a), GDPR).
Tale manifestazione di volontà deve essere libera, specifica, informata ed inequivocabile, come richiesto dall’art. 4, n. 11, GDPR.
Pertanto, nel momento in cui si procede all’installazione di una nuova applicazione o alla creazione di un account su di nuova piattaforma, l’utente dovrebbe essere messo nella condizione, in primis, di poter scegliere se dare il proprio assenso o meno rispetto alle modalità e finalità di trattamento dei propri dati personali.
Ne consegue che il consenso non possa definirsi libero, ove non venga consentito di annullare l’operazione di registrazione e/o installazione iniziata.
Parimenti, non si può ritenere che il trattamento dei dati sia legittimo, ove il consenso sia stato dato dall’utente senza che gli siano state preventivamente fornite le informazioni utili per assicurare un’autorizzazione meditata e consapevole.
Da ultimo, il GDPR richiede che la manifestazione di assenso rispetto al trattamento dei dati personali sia altresì specifica, ossia che venga espressa rispetto ad ogni singola categoria di informazioni personali che potrebbe venir trattata.
Per tale motivo, non è raro incorrere nelle richieste di consenso c.d. granulare: l’utilizzo del programma o dell’applicazione è subordinato all’accettazione di molteplici clausole, ognuna delle quali individua le differenti tipologie di dati trattati e/o le diverse finalità perseguite.
Così facendo, l’utente non solo ha la possibilità di comprendere in modo più chiaro e preciso le diverse attività per cui verranno utilizzate le proprie informazioni, ma ha altresì la possibilità di selezionare l’oggetto, le modalità e le finalità di trattamento a cui acconsente, senza essere costretto ad accettare in blocco anche gli utilizzi meno graditi.
 
Il nostro suggerimento e/o avvertimento è di dedicare, soprattutto in questi giorni di emergenza, qualche minuto alla lettura delle informazioni e delle comunicazioni relative al trattamento che ciascuna applicazione o programma esercita sui nostri dati personali, così da poter valutare quale dei molteplici strumenti a nostra disposizione ci permetta di godere di tutte le potenzialità della tecnologia, senza rinunciare ad un’efficace protezione dei nostri dati personali.
 
 
Dott.ssa Mariachiara Ceriani
 
 
Per ogni ulteriore informazione e/o richiesta di approfondimento, contattare:
DDC Studio Legale (P.IVA 05986790961)
Tel: + 39 02.6431749 - Fax: + 39 02.66116694
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.ddcstudiolegale.com  

22 aprile 2020

Oggigiorno l’istituto del matrimonio civile tende ad essere sempre meno utilizzato, a differenza dell’istituto della convivenza more uxorio, che nell’ultimo decennio ha avuto una crescita esponenziale grazie alla sua flessibilità, in risposta all’esigenza di non vincolare dal punto di vista giuridico (con i risvolti economici che ne derivano) le coppie caratterizzate da legami affettivi.
A fronte di tale diffusione si è imposta l’esigenza di riconoscere alcune garanzie nei confronti dei soggetti coinvolti affettivamente, con particolare riguardo ai diritti di natura non prettamente economica, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il diritto di visita negli ospedali, i diritti successori e i diritti di abitazione della casa familiare.
Le due esigenze contrapposte hanno tuttavia condotto ad un’anacronistica tendenza legislativa, volta a disciplinare un istituto nato proprio per evitare qualsivoglia normazione del legame affettivo nella coppia.
 
In particolare, il legislatore è intervenuto con la L. 76/2016, “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, c.d. legge Cirinnà, che dedica gli ultimi commi (dal 36 al 68) alla disciplina delle convivenze.
 
Ci si chiede, pertanto, se la convivenza more uxorio debba ancora considerarsi di fatto ovvero se sia diventata di diritto, trovando espressione in una legge dello Stato.
 
In seguito alla legge Cirinnà sono stati creati due tipi di convivenza more uxorio: la prima che lascia ai soggetti coinvolti la possibilità di non disciplinare la propria unione (c.d. convivenza more uxorio di fatto) e la seconda che consente di prevedere una disciplina diversa e limitata rispetto al matrimonio (c.d. convivenza more uxorio di diritto).
Tutta la disciplina è rimessa all’autonomia contrattuale delle parti, con facoltà di derogare a tutto quanto dettato dalla legge di riferimento.
Un elemento necessario ai fini della costituzione di una convivenza more uxorio, sia essa di fatto ovvero di diritto, è l’affectio.
Ciò comporta che la compresenza nello stato di famiglia non costituisca fattore determinante con riguardo alla convivenza more uxorio di fatto, valendo al più quale mero indizio.
Ed invero, lo stato di famiglia è il certificato che indica i componenti della famiglia anagrafica, ossia i componenti che convivono con il richiedente, e che viene rilasciato dal Comune di residenza su richiesta dell’interessato per i seguenti motivi: per l’ottenimento di assegni fiscali da parte del datore di lavoro; per la compilazione dell’Isee; per chiedere un mutuo in banca; per ottenere benefici economico-fiscali dallo Stato (come tra gli altri il gratuito patrocinio).
Come aspetto di fondamentale rilevanza pratica si segnala l’esatta individuazione del momento in cui si costituisce la convivenza di diritto.
A tal proposito, il comma 37 della legge sopra citata richiama, ai fini dell’accertamento della stabile convivenza, l’art. 4 e l’art. 13 co. 1 lett. b) D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante il “Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”, con la conseguenza che i conviventi devono presentare una dichiarazione anagrafica, allegando i rispettivi documenti di identità.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, trattasi di dichiarazione avente natura dichiarativa, che, come tale, può essere presentata anche unilateralmente, e che non vale ai fini della costituzione della convivenza stessa, bensì quale attestazione del fatto che i conviventi hanno deciso di sottoporre la propria relazione alla disciplina della convivenza di diritto.
E si precisa altresì come la stessa abbia comunque valore probatorio con riguardo ai rapporti del convivente con i terzi, come autorevolmente sostenuto in dottrina (Russo): «in tutte le ipotesi nelle quali la convivenza venga fatta valere nei confronti dei terzi, accampando la legittimazione derivante dalla convivenza, occorra un documento legittimante, costituito appunto dalla dichiarazione anagrafica. […] Differente discorso va condotto nei rapporti interni fra conviventi, nei quali ciò che rileva è il fatto concreto della convivenza, accertabile con qualunque mezzo di prova».
 
Quali sono i benefici della convivenza more uxorio di diritto? 
 
La coppia di soggetti maggiorenni, non legati da unioni civili e matrimoni, acquisisce, con la presentazione della dichiarazione anagrafica, i seguenti diritti:
i) gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario;
ii) in caso di malattia o di ricovero, i conviventi hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari;
iii) ciascun convivente può designare per iscritto l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: - in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; - in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
iv) in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni (diritto che cessa in caso di matrimonio o convivenza del convivente superstite con altri);
v) nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente ha facoltà di succedergli nel contratto;
vi) il convivente può avvalersi della convivenza dichiarata per ottenere preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare a parità di condizioni delle coppie sposate o che hanno celebrato l’unione civile;
vii) al convivente che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati commisurata al lavoro prestato;
viii) il convivente può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile;
ix) in caso di decesso del convivente, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.
E si ribadisce come i conviventi possano sempre stipulare un contratto di convivenza che preveda diritti ed oneri differenti rispetto a quanto previsto dalla legge Cirinnà.
 
 
Avv. Dora Ballabio
 
 
Per ogni ulteriore informazione e/o richiesta di approfondimento, contattare:
DDC Studio Legale (P.IVA 05986790961)
Tel: + 39 02.6431749 - Fax: + 39 02.66116694
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.ddcstudiolegale.com
 

31 marzo 2020
 
L’attuale emergenza sanitaria nazionale ha modificato improvvisamente le abitudini di tutti i cittadini e ha, nel contempo, paralizzato la buona parte delle attività in essere, tra le quali anche l’organizzazione di eventi privati.
Tra questi non può non citarsi il matrimonio.
Ebbene, secondo quanto disposto dall’art. 1 lettera c) del D.P.C.M. del 1 marzo 2020 sono sospese le “manifestazioni  o  iniziative  di  qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione  in  luogo  pubblico  o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e  religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico”, e tale imposizione è stata confermata dall’art. 1 lettera i) del D.P.C.M. del 22 marzo 2020, che estende la validità di tale sospensione fino al 3 aprile 2020, salvo ulteriori provvedimenti.
Si precisa al riguardo che i matrimoni civili già fissati prima dell’emergenza potranno regolarmente celebrarsi alla sola presenza dei testimoni, rimanendo invece vietati i successivi festeggiamenti.
Di converso, tutti i matrimoni religiosi sono sospesi, in attesa di ulteriori interventi normativi.
Indipendentemente dal fatto che si tratti di matrimonio concordatario o civile, saranno gli sposi a decidere (forzosamente per i riti concordatari) se rinviare o meno la celebrazione del loro matrimonio.
E quale sarà la sorte dei contratti conclusi dai futuri sposi con le altre parti coinvolte nell’organizzazione del matrimonio?
La risposta non è univoca.
Ogni contratto dovrà essere considerato a sé e i futuri sposi avranno il diritto di differire l’esecuzione dei contratti (ove possibile) ovvero di vedersi rimborsato il corrispettivo versato (integralmente o in acconto) per l’impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Sul punto, la giurisprudenza è costante nello stabilire che l’obbligazione, che diviene impossibile per causa non imputabile al debitore per causa di forza maggiore (tra le quali sicuramente è da annoverarsi la pandemia mondiale portata dal Coronavirus), si estingua con conseguente diritto per l’altra parte che ha adempiuto alla propria prestazione corrispettiva di vedersi restituire quanto versato (Sent. Corte Cass. N. 8766/2019).
 
Avv. Dora Ballabio
 
 
Per ogni ulteriore informazione e/o richiesta di approfondimento, contattare:
DDC Studio Legale (P.IVA 05986790961)
Tel: + 39 02.6431749 - Fax: + 39 02.66116694
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.ddcstudiolegale.com