DDC Studio Legale: news

17 marzo 2023

 

Lo scorso 28 febbraio è entrato in vigore il novello art. 149-bis c.p.c., in virtù del quale anche l'ufficiale giudiziario viene chiamato ad eseguire le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

In particolare, tale modalità di notifica viene individuata quale forma principale di notificazione in due casi:

1- quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi;

2- quando il destinatario ha eletto domicilio digitale.

Permane a carico dell’ufficiale l’obbligo di redigere la relazione di notifica, la quale diventa, però, anche essa “digitale”: la Riforma ha, difatti, previsto che venga predisposta su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante specifici strumenti informatici, la cui individuazione viene affidata dal legislatore al Ministero della giustizia.

Nonostante la predetta disposizione sia già entrata in vigore, il Ministero ancora non ha specificato quali siano gli strumenti informatici che l’ufficiale giudiziario è chiamato ad utilizzare onde dare attuazione alla disposizione.

Per tale motivo, lo scorso 10 marzo, l’UNEP presso la Corte d’Appello di Milano, con apposita nota rivolta all’utenza, ha chiarito che “relativamente alle richieste di atti di esecuzione che si eseguono mediante notifica (pignoramenti presso terzi/pignoramenti immobiliari, pignoramenti autoveicoli e tutti gli altri pignoramenti che si eseguono mediante tale modalità), trattandosi di attività propria degli ufficiali giudiziari e non essendo l’Unep di Milano in grado di provvedere allo stato attuale alle notifiche a mezzo PEC ex art. 149-bis c.p.c. […], l’Unep di Milano notificherà gli atti di esecuzione secondo le consuete modalità in uso prima dell’entrata in vigore della legge Cartabia (notificazione a mani o a mezzo del servizio postale)”.

 

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16 novembre 2022

 

Lo scorso 22 giugno sono entrate in vigore le prime disposizioni di modifica del codice di procedura civile previste dalla Legge n. 206/2021, adottata dal Parlamento al fine di determinare un vero e proprio riassetto formale e sostanziale del processo civile.

Tra gli articoli su cui la predetta Legge è intervenuta direttamente, vi è l’art. 543 c.p.c. in materia di pignoramento presso terzi, il quale, fin dalla sua entrata in vigore, ha posto non pochi dubbi interpretativi.

Al fine di chiarire il contenuto del novello testo, lo scorso 2 novembre è intervenuta la Presidente della Sezione Terza Civile del Tribunale di Milano, dott.ssa Marianna Galioto, la quale ha comunicato l’orientamento – unanime – assunto dai G.E. della Sezione esecuzioni:

NOVELLO ART. 543 C.P.C.

Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.

L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492:

1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;

2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;

3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente

4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.

Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'articolo 501.

Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.

Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.

Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.

Quando procede a norma dell'articolo 492-bis, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma.

INTERPRETAZIONE SEZIONE III CIVILE

 1. La notifica dell’avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi non deve necessariamente essere eseguita tramite ufficiale giudiziario, ma può essere effettuata in proprio dall’avvocato del creditore, dato che non si tratta di un atto di esecuzione forzata, risolvendosi nell’avviso di un adempimento di spettanza del cancelliere.

2. La notifica al debitore non costituito va eseguita presso la cancelleria, in applicazione della regola generale di cui all’art. 492 c.p.c. che non viene derogata dalla nuova norma.

3. La notifica in proprio al debitore non costituito va compiuta presso la cancelleria in forma cartacea tradizionale, e non invece in via telematica all’indirizzo PEC della cancelleria delle esecuzioni forzate, poiché detto indirizzo non figura in alcun registro pubblico delle PEC, e sembra destinato a comunicazioni di carattere amministrativo.

 

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01 marzo 2023

 

Tra le modifiche introdotte dalla c.d. “Riforma Cartabia” spiccano quelle in materia di mediazione. Seppur la maggior parte delle novelle disposizioni in materia entreranno in vigore il prossimo 30 giugno (in base a quanto sancito dall’art. 41, c. 1, D.lgs. 149/2022), vi sono alcune modifiche che trovano applicazione già dal  28 febbraio 2023 ( ex art. 35, c. 1, D.lgs. 149/2022).

 

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI:

- Semplificazione e snellimento dell’attività processuale che ispirano l’intero processo di riforma in materia civile;

- Riduzione dei costi per il sistema giurisdizionale inteso in senso lato.

 

PRINCIPALI MODIFICHE IN VIGORE DAL 28.02.2023

Mediazione in modalità TELEMATICA: la Riforma disciplina le modalità di svolgimento della mediazione “a distanza”, onde favorire la partecipazione personale delle parti oltre che una maggiore efficienza nell’organizzazione delle procedure.

La disposizione di riferimento è il novello art. 8-bis del D.lgs. 28/2010, il cui testo così sancisce:

  1. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.
  2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.
  3. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l’eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.
  4. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell’organismo.
  5. La conservazione e l’esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell’organismo di mediazione, in conformità all’articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

 

Accordo sottoscritto dalle PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: proprio al fine di ridurre le attività processuali, la Riforma introduce disposizioni volte ad incentivare una più ampia partecipazione alle procedure da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Viene, difatti, previsto che, in caso di sottoscrizione di un accordo conciliativo da parte dei rappresentanti delle PA, la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti. Tale novella trova applicazione dal 28 febbraio 2023 anche ai procedimenti già pendenti e non solo a quelli introdotti successivamente.

 

INNALZAMENTO DELLE SANZIONI IN CASO DI MANCATA PARTECIPAZIONE: in virtù della Riforma, l’ingiustificata assenza al procedimento di mediazione può avere conseguenti rilevanti per la parte. Difatti, laddove la controversia rientri tra quelle per cui la mediazione è prevista dal legislatore come obbligatoria, la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo potrà:

1- essere condannata dal giudice al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio (art. 12-bis, c. 2, D.lgs. 28/2010);

2 – essere condannata dal giudice, laddove richiesto e purché la stessa parte venga dichiarata soccombente, al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione (art. 12-bis, c. 3, D.lgs. 28/2010);

3 – essere segnalata, attraverso trasmissione delle relativa sentenza di condanna, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti (se pubblica amministrazione) e all’autorità di vigilanza competente (se soggetto vigilato) (art. 12-bis, c. 4, D.lgs. 28/2010).

 

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Lo scorso 15 luglio è entrato in vigore, dopo un percorso travagliato, il novello Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII).

Volto a delineare una disciplina che si applichi a qualsiasi situazione di crisi e di insolvenza e che vada a sostituirsi alle molteplici normative in materia (quella fallimentare nonché quella sulla composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012), il novello corpus normativo (d.lgs. n. 14/2019) sarebbe dovuto entrare in vigore il 15 agosto 2020, ma così non è stato.

I mutamenti che hanno riguardato la “tabella di marcia” del Codice sono stati, difatti, molteplici e frutto indubbiamente della crisi economica “diffusa” innescata dalla pandemia da Covid-19, ma altresì della necessità di recepimento della direttiva europea Insolvency (n. 1023/2019), in materia di ristrutturazione preventiva delle imprese.

Non può, infatti, trascurarsi come, dall’approvazione del testo codicistico originario del 2019, gli istituti e le procedure disciplinati dal CCII siano stati oggetto di molteplici interventi di modifica e di perfezionamento, volti a garantire l’introduzione di strumenti idonei a far fronte alla situazione emergenziale nel frattempo sorta nonché di istituti in linea con il diritto concorsuale europeo, richiedente procedure di ristrutturazione preventiva rapide, snelle e incentivanti un approccio collaborativo tra le parti coinvolte.

Nonostante le molteplici modifiche, analizzando il nuovo impianto codicistico, è, però, possibile individuare alcuni punti fermi della riforma.

In primis, non possiamo non ribadire la logica che ha ispirato e continua ad ispirare gli addetti ai lavori: riformare, unificare e semplificare la disciplina concorsuale, al fine di delineare un quadro normativo certo ed efficiente, che preveda procedure che permettano di salvare le imprese che attraversino un periodo di crisi economica reversibile e di liquidare facilmente quelle imprese che, invece, questa crisi non la possono superare, perché si trovano in una situazione di insolvenza irreversibile.

Difatti, tutti gli strumenti contemplati dal codice sono volti a far fronte a due differenti tipologie di eventi: quello di crisi – inteso come situazione di squilibrio economico-finanziario dell’impresa, che mostra segnali di “sbandamento” dai binari della corretta ed efficiente gestione – nonché quello di insolvenza – inteso come situazione di difficoltà irreversibile e percepibile all’esterno in modo non equivoco.  

Pertanto, a differenza di quanto previsto dalla previgente legge fallimentare, che si interessava esclusivamente dell’impresa ormai economicamente e finanziariamente compromessa, la nuova disciplina dedica altresì una particolare attenzione all’impresa che, nonostante le difficoltà, può essere ancora salvata grazie ad appositi strumenti, funzionali alla composizione della crisi in tempi celeri e, conseguentemente, atti a garantire la continuità aziendale.

Per quanto concerne, invece, il profilo soggettivo, il legislatore ha mantenuto ferma la decisione di rivolgersi al debitore tout court, “sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici”, seppur non tutte le predette categorie di debitori abbiano la possibilità di accesso ad ogni procedura disciplinata dal CCII.

Già solo soffermandosi sui pochi aspetti citati, appare evidente la vastità e complessità della materia.

Proprio per tale motivo, fin dal principio, il legislatore ha deciso di introdurre una nuova figura professionale – quella del gestore della crisi dell’impresa – che, chiamata a dare prova di specifiche competenze, sappia “domare” la materia ed individuare gli strumenti che consentano, laddove possibile, la conservazione e il risanamento dell’impresa.

 

Dott.ssa Mariachiara Ceriani

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20 febbraio 2023

 

Tra le modifiche introdotte dalla c.d. “Riforma Cartabia” spiccano quelle in materia di processo ordinario di primo grado avanti al Tribunale in composizione monocratica.

 

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI (art. 1, c. 5, L. n. 206/2021):

- Semplicità, concentrazione ed effettività della tutela;

- Ragionevole durata del processo.

 

IDEA CARDINE DI RIFORMA:

- Individuazione, in via tendenzialmente definitiva, nell’oggetto del contendere già prima dell’udienza di cui all’art. 183 c.p.c.

 

ENTRATA IN VIGORE:

Le modifiche si applicheranno ai procedimenti instaurati a partire dal 28.02.2023: quelli già pendenti a tale data continueranno ad essere disciplinati dalle disposizioni anteriormente vigenti (L. n. 197 del 29.12.2022).

 

GLI ATTI INTRODUTTIVI

Forma di introduzione della DOMANDA: ATTO DI CITAZIONE (non è stato dato seguito a quanto proposto in sede di lavori preparatori della legge delega, durante i quali si era avanzata l’idea di adottare il ricorso quale unica forma di atto introduttivo).

 

Contenuto:

    • INDICAZIONE DELL’ASSOLVIMENTO DEGLI ONERI PREVISTI DALLA LEGGE PER IL SODDISFACIMENTO DELLA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA’ (nuovo art. 163, n. 3-bis c.p.c.): la ratio alla base di tale novello requisito è quella di “agevolare il rilievo di criticità relative alla procedibilità della domanda sin dalle prime verifiche del giudice previste fuori udienza dal nuovo articolo 171-bis c.p.c.” (cfr. Relazione Illustrativa, p. 21). Poiché non richiamata nell’art. 164 c.p.c., l’omessa indicazione del predetto requisito non determina la nullità dell’atto introduttivo.
  •  
    • ESPOSIZIONE DEI FATTI E DEGLI ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUENTI LE RAGIONI DELLA DOMANDA IN MODO CHIARO E PRECISO (nuovo art. 163, n. 4 c.p.c.): la disposizione richiama il principio di chiarezza e sinteticità degli atti, principio generale del diritto processuale che trova oggi espresso riconoscimento nel novello testo dell’art. 121 c.p.c. e che risulta strettamente collegato non solo alla necessità di accelerare i tempi dei processi, ma altresì all’implementazione del telematico, che “impone nuove e più agili modalità di consultazione e gestione degli atti processuali da leggere tramite video” (cfr. Relazione Illustrativa, p. 18).
  •  
    • INDICAZIONE DI UN NUOVO AVVERTIMENTO - “che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato” (nuovo art 163, n. 7 c.p.c.).
  •  
    • INVITO AL CONVENUTO A COSTITUIRSI SETTANTA GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA (nuovo art 163, n. 7 c.p.c.): l’abbreviazione dei termini di costituzione è strettamente correlata alla necessità di permettere “lo svolgimento della trattazione scritta antecedentemente all’udienza di prima comparizione per ivi consentire la piena definizione del thema decidendum ac probandum” (cfr. Relazione Illustrativa, p. 21). Per la medesima finalità, “è stata poi eliminata la possibilità di abbreviare i termini per tale costituzione, non risultando tale istituto compatibile con la tempistica, per vero piuttosto serrata, degli adempimenti previsti per il nuovo rito ordinario da espletarsi prima dell’udienza di cui all’articolo 183” (cfr. Relazione Illustrativa, p. 21).

 

Termini di notifica: tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell’udienza di comparizione devono intercorrere ALMENO 120 GIORNI (non più 90). Immutato, invece, il termine di 150 giorni previsto per i casi di notifica all’estero (nuovo art. 163-bis c.p.c.).

 

Contenuto della COMPARSA DI COSTITUZIONE: anche in tal caso, la Riforma specifica la necessità di CHIAREZZA E SPECIFICITA’ (nuovo art. 167 c.p.c.), volte a garantire la corretta applicazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115, c. 1, c.p.c., in virtù del quale il giudice è chiamato ad assumere in decisione senza bisogno di prova i fatti allegati in giudizio da una parte e non specificamente contestati dalla controparte costituita.

 

Termini di costituzione: il convenuto è chiamato a costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, ALMENO 70 GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE fissata nell'atto di citazione (non più 20). Non è più prevista la possibilità che la costituzione avvenga almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'art. 163-bis, nonché almeno venti giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’articolo 168-bis, quinto comma, essendo stata tale ultima norma abrogata.

 

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Le iniziative statali e regionali a sostegno delle imprese, dei professionisti e dei lavoratori autonomi sono molteplici e costituiscono un’ottima opportunità per sviluppare e per incrementare la competitività della propria attività.

Di seguito i principali bandi ad oggi attivi.

 

- BANDO NUOVA IMPRESA EDIZIONE 2022

Regione Lombardia e il Sistema Camerale Lombardo, per favorire la ripresa e il rilancio dell’economia lombarda, hanno attivato un'iniziativa finalizzata a sostenere l’avvio di nuove imprese e l’autoimprenditorialità, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA individuale (purchè si tratti di attività non avviate prima del 1 gennaio 2022).

Le domande di partecipazione possono essere finalizzate fino alle ore 12,00 del 31 marzo 2023.

Per maggiori informazioni, si rinvia alla pagina dedicata.

 

- FONDO "CONFIDIAMO NELLA RIPRESA"

Si tratta di un'iniziativa di Regione Lombardia che sostiene le PMI lombarde che sono inserite in settori di attività particolarmente penalizzate dalla crisi da Covid-19, che vogliono effettuare investimenti sul proprio sviluppo o necessitano di liquidità, ma faticano ad accedere al credito senza una garanzia pubblica.

In particolare, si tratta di misure indirizzate ad attività quali la ristorazione, il commercio al dettaglio di abbigliamento e calzature, le attività sportive, artigianali, commerciali al dettaglio e di servizio legate al settore dei matrimoni e degli eventi privati, le attività di proiezione cinematografica e di gestione di strutture artistiche, le discoteche e i locali da ballo. Per il settore sportivo possono essere beneficiarie anche le associazioni sportive che hanno sede in Lombardia iscritte al REA in camera di commercio.

Le domande potranno essere presentate fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.

Per maggiori informazioni, si rinvia alla pagina dedicata.

 

- BONUS EXPORT DIGITALE

Si tratta di un progetto del Ministero degli Esteri e dell'Agenzia ICE, consistente in un contributo a fondo perduto che punta a sostenere le microimprese manifatturiere - anche costituite in forma di reti o consorzi - nelle attività di internazionalizzazione, attraverso soluzioni digitali.

Può essere presentata domanda fino al giorno 15 luglio 2022.

Per maggiori informazioni, si rinvia alla pagina dedicata.

 

- BANDO EFFICIENZA ENERGETICA COMMERCIO E SERVIZI

Regione Lombardia e il Sistema Camerale Lombardo intendono sostenere con tale iniziativa le micro e piccole imprese lombarde dei settori commercio, pubblici esercizi e servizi che, a seguito dell’aumento dei costi dell’energia, vedono ulteriormente aggravato il contesto economico proprio nella fase di ripresa dalla crisi economica da Covid-19.

Le domande di partecipazione possono essere presentate fino alle ore 16,00 del 15 dicembre 2022 (salvo esaurimento anticipato delle risorse).

Per maggiori informazioni, si rinvia alla pagina dedicata.

 

- FONDO PER INVESTIMENTI INNOVATIVI

Alle micro, piccole e medie imprese agricole è riconosciuta la possibilità di richiedere le agevolazioni a sostegno di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti.

La relativa domanda può essere presentata fino al 23 giugno 2022.

Per maggiori informazioni, si rinvia alla pagina dedicata.

 

 

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24 gennaio 2023

 

Tra le modifiche introdotte dalla c.d. “Riforma Cartabia” spiccano quelle in materia di esecuzione forzata. In particolare, un importante intervento ha riguardato l’art. 475 c.p.c., che fino ad oggi ha disciplinato l’istituto della formula esecutiva.

 

«Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti».

Tale breve frase è ben nota agli addetti ai lavori del mondo giudiziario: si tratta della formula esecutiva, che, preceduta dall’intestazione “Repubblica Italiana – In nome della legge” e apposta in calce ad una copia conforme dell'atto in cui il titolo esecutivo consiste – o, alle volte, allo stesso originale (come nel caso dell’ordinanza della convalida di licenza o di sfratto ex art. 663, c. 1, c.p.c.) –, consente di dare avvio all’esecuzione forzata.

Legittimato ad apporre la formula esecutiva è il cancelliere, laddove l’esecuzione forzata inerisca titoli giudiziali, ovvero il notaio o altro pubblico ufficiale, laddove si proceda sulla base di atti pubblici di loro competenza.

Seppur funzionale, in primis, a garantire che circoli una sola copia del documento che rappresenta il titolo esecutivo nonché ad assicurare un controllo preliminare sulla legittimità formale dello stesso titolo e dell’azione esecutiva, negli ultimi anni è emerso in modo lapalissiano come l’apposizione della formula esecutiva sia una di quelle formalità che incidono sulla speditezza ed efficienza del processo, senza apportare alcuna reale garanzia al debitore.

Difatti, non solo il pubblico ufficiale competente non può vagliare il contenuto sostanziale del diritto portato dal titolo esecutivo, ma l'inosservanza del divieto di rilasciare più di una copia del titolo in forma esecutiva alla stessa parte, senza l'autorizzazione del capo dell'ufficio giudiziario, costituisce una mera irregolarità dell'esecuzione, che non incide né sull'efficacia del titolo esecutivo né sulla validità della stessa esecuzione (si veda, ex multis, Cass. n. 25568/2008, nella quale è dato leggere “il principio di diritto generale enunciato da questa Corte (sentenze 1 aprile 1958 n. 1132, 5 agosto 1961 n. 1910, seguito dalla giurisprudenza successiva), è che la esecuzione è valida se il titolo esecutivo ha tale efficacia sostanziale al momento in cui la parte creditrice inizia l'esecuzione, anche se la copia esecutiva è stata rilasciata indebitamente”).

Per tale motivo, il prossimo 1° marzo si assisterà alla definitiva abolizione della formalità in esame.

A partire da tale data,  affinchè “le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale” possano  “valere come titolo per l’esecuzione forzata, ai sensi dell’ art. 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori”, sarà sufficiente che gli stessi atti vengano “formati in copia attestata conforme all’originale, salvo che la legge disponga altrimenti.

Nel silenzio della legge, sorge spontaneo chiedersi se le copie esecutive rilasciate prima dell’entrata in vigore della novella disciplina conserveranno la loro efficacia come titoli esecutivi anche dopo il 1° marzo 2023: poiché la copia esecutiva è una copia certificata conforme all’originale – alla quale è stata semplicemente “aggiunta” la formula esecutiva –, si ritiene che la stessa potrà continuare ad essere utilizzata come titolo esecutivo anche dopo l’entrata in vigore della Riforma.

Si segnala, da ultimo, che le modifiche sull’istituto hanno inciso non solo sul contenuto dell’art. 475 c.p.c. – in parte, abrogato – ma, altresì, su ulteriori disposizioni (a livello esemplificativo, è stata disposta l’abrogazione dell’art. 476 c.p.c., la modifica degli artt. 478 e 479 c.p.c., la modifica dell’ultimo comma dell’art. 488 c.p.c., …), con un’abrogazione in via generale delle norme ad oggi in vigore nell’ordinamento che prevedono la formula esecutiva o la spedizione in forma esecutiva.   

 

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La Legge n. 206/2021, adottata dal Parlamento lo scorso novembre, delega il Consiglio dei Ministri ad adottare uno o più decreti legislativi che determinino un vero e proprio riassetto formale e sostanziale del processo civile.
Gli obiettivi, delineati in modo chiaro ed esplicito nel primo comma dell’art. 1 della normativa, si pongono in linea con gli impegni assunti dall’Italia nei confronti dell’Unione Europea nell’ambito del PNRR: semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, al fine di ridurre del 40% i tempi dei procedimenti, senza, però, pregiudicare la garanzia del contraddittorio.
Mentre i decreti legislativi attuativi della legge delega dovranno essere adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della predetta legge, alcune disposizioni della stessa sono destinate a trovare applicazione già nei procedimenti che saranno instaurati a partire dal prossimo 22 giugno, come sancito dall’art. 1, c. 37 della L. n. 206/2021 (per i procedimenti pendenti, viceversa, si dovrà fare riferimento alla disciplina precedente).
Di seguito, si riassumono, pertanto, le modifiche immediatamente apportate dalla L. n. 206/2021.

 

DIRITTO DELLE ESECUZIONI:
• PIGNORAMENTI PRESSO TERZI: modificando il testo dell’art. 543 c.p.c., la riforma pone a carico del creditore procedente nuovi rilevanti adempimenti:

1- notifica al debitore e al terzo dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, con indicazione del numero di ruolo della procedura, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento;

In caso di mancato adempimento:

- INEFFICACIA del pignoramento (solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso);

- gli obblighi del debitore e del terzo cessano a partire dalla data dell’udienza, come indicata nell’atto di pignoramento.

2- deposito dell’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione.

 

• COMPETENZA NEI PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE FORZATA AVVERSO LA P.A.: Il legislatore interviene anche sull’art. 26-bis, c. 1, c.p.c., sancendo che i procedimenti che verranno avviati dopo il 22.06.p.v. nei confronti di un’Amministrazione dello Stato dovranno essere instaurati avanti il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, salvo quanto disposto dalle leggi speciali.

 

DIRITTO DI FAMIGLIA:
• NEGOZIAZIONE ASSISTITA: tale modalità di risoluzione consensuale delle controversie, già prevista in materia di separazione dei coniugi, potrà trovare applicazione – oltre che nei casi di cui all’art. 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 – altresì rispetto ai procedimenti che riguardano:

1. le modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio – sia minori che maggiorenni non economicamente autosufficienti – e la modifica delle condizioni eventualmente già determinate;
2. l’assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e la modifica dell’assegno eventualmente già determinato;
3. gli alimenti dovuti ai sensi dell’art. 433 c.c. e le loro modifiche.

• RISARCIMENTO DEI DANNI IN CASO DI VIOLAZIONE O INOSSERVANZA DI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE O DI AFFIDAMENTO DEI FIGLI: ex art. 709-ter, c. 2, n. 3, c.p.c., il genitore che viola o non osserva le prescrizioni imposte dal giudice nei provvedimenti citati, potrà essere chiamato dal giudice al pagamento di una somma per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle prescrizioni inattese.

• CURATORE SPECIALE DEL MINORE: la riforma amplia i casi in cui risulta necessaria la nomina di una persona che affianchi o assista il minore.
In particolare, modificando il testo degli artt. 78 c.p.c. e 80 c.p.c., il legislatore ha sancito che la stessa:

dovrà essere disposta OBBLIGATORIAMENTE, anche d’ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento:

1. con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell’altro;

2. in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell’articolo 403 c.c. o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;

3. nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;

4. quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.

 

potrà essere disposta DISCREZIONALMENTE:

1. quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore;

2. nell’ipotesi di procedimenti di natura cautelare.

Inoltre:
- il curatore speciale del minore potrà essere titolare di “poteri di rappresentanza sostanziale” e sarà tenuto all’ascolto del minore;
- il minore ultraquattordicenne, i genitori, il tutore e il p.m., potranno chiedere, con istanza motivata, la revoca del curatore per gravi inadempienze o per il venir meno dei presupposti della sua nomina.

• INTERVENTO DI PROTEZIONE DEL MINORE DA PARTE DELLA PUBBLICA AUTORITÀ: ad essere oggetto di modifica è l’istituto previsto dall’art. 403 c.c., concernente la possibilità da parte delle autorità amministrative, delle forze dell’ordine e dei servizi sociali di intervenire in situazioni assolutamente emergenziali di abbandono morale o materiale del minore.
In particolare, il legislatore ha modificato la predetta disposizione, ridefinendo i presupposti dell’istituto e prevedendo maggiori verifiche e controlli in sede giurisdizionale.
Sono stati, difatti, introdotti rigorosi termini (di natura, pertanto, perentoria), il cui mancato rispetto determinerà la perdita di efficacia del provvedimento.

 

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19 gennaio 2023

 

Lo scorso 29 dicembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2023, il cui art. 1, c. 380 ha dato una nuova svolta alla Riforma del Processo Civile: la disposizione ha, difatti, previsto l’anticipazione della generale operatività della Riforma al 28 febbraio 2023, anziché al 30 giugno 2023.

La novella disciplina troverà, pertanto, applicazione in tutti quei procedimenti che verranno introdotti successivamente alla predetta data (quelli già pendenti, salvo diversa disposizione, continueranno ad essere disciplinati dalla normativa previgente).

Come sottolineato nel dossier del Servizio Studi del Senato, “l'intervento modificativo in esame è volto a garantire la più celere attuazione del PNRR e, in particolare, il conseguimento degli obiettivi di maggiore efficienza del processo civile”: è, difatti, noto come la Riforma della giustizia sia divenuta parte integrante del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, il “pacchetto completo e coerente di riforme e investimenti” varato dal Governo al fine di accedere alle ingenti risorse finanziare che l’Unione Europea ha messo a disposizione degli Stati Membri onde superare la crisi economica conseguita alla pandemia di Covid-19.

Al fine di rendere più chiare le recenti modifiche intervenute sui tempi di entrata in vigore della Riforma, l’Ufficio Studi del CNF ne ha fornito uno schema riepilogativo, che di seguito si riporta:

Data di vigenza

Materia

Momento processuale e Ufficio giudiziario

1° gennaio 2023

Udienza mediante collegamenti audiovisivi (Art. 127 e 127 bis c.p.c.; 196 – duodecies Disp. Att. C.p.c.)

Processi di nuova introduzione e processi pendenti innanzi al Tribunale, alla Corte d’appello al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche

Deposito note scritte in sostituzione dell’udienza (Art. 127-ter c.p.c.)

Processi di nuova introduzione e processi pendenti innanzi al Tribunale, alla Corte d’appello al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche.

Giuramento del CTU con firma digitale (Art. 193, c. 2 c.p.c.)

Processi di nuova introduzione e processi pendenti innanzi al Tribunale, alla Corte d’appello al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche.

Obbligatorietà deposito telematico degli atti (anche introduttivi) (art. 196 quater Disp. att. c.p.c.)

Processi di nuova introduzione e processi pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione.

Atto redatto in formato elettronico (art. 196 quinquies Disp. att. c.p.c.)

Processi di nuova introduzione e processi pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione.

Perfezionamento del deposito dell’atto telematico, (art. 196 sexies Disp. att. c.p.c.)

Processi di nuova introduzione e processi pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione.

Estrazione copia cartacea atti telematici (art. 196 septies Disp. att. c.p.c.)

Processi di nuova introduzione e processi pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione.

Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione (art. 363 bis)

Giudizi di merito di nuova introduzione o già pendenti.

Nuova disciplina del processo di cassazione: atti introduttivi, motivi di ricorso 360; 362 (n.b. comma 3°: Revocazione per contrarietà CEDU); 366; 369; 370; 371 non viene però richiamato il 391- quater, destinato a trovare applicazione dal 1° marzo 2023); Artt. 133/144-bis.1 disp. att. c.p.c

Giudizi di nuova introduzione

Nuova disciplina del processo di cassazione: disciplina del rito della decisione. 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis

Giudizi di nuova introduzione e giudizi già pendenti per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

28 febbraio 2023

Obbligatorietà deposito telematico degli atti (anche introduttivi) per i dipendenti di cui si avvalgono le PA per stare in giudizio personalmente) (art. 196 quater Disp. att. c.p.c.)

Processi di nuova introduzione e processi pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione.

Perfezionamento del deposito dell’atto Telematico per i dipendenti di cui si avvalgono le PA per stare in giudizio personalmente) (art. 196 sexies Disp. att. c.p.c.)

Processi di nuova introduzione e processi pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione.

Conciliazione giudiziale o a seguito di mediazione da parte della PA, limitazione della responsabilità contabile ai soli casi di dolo e colpa grave.

Accordi conclusi in procedimenti già pendenti a tale data

1° marzo 2023

Norme sulle impugnazioni in generale (326 e 334 c.p.c)

Impugnazioni di nuova introduzione

Disciplina della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado (art. 283)

Impugnazioni di nuova introduzione

Appello del lavoro (artt. 434, 436-bis, 437, 438)

Impugnazioni di nuova introduzione

Esecuzione forzata: 475, 478 e 479 c.p.c.

Atti di precetto notificati a partire da tale data

30 giugno 2023

Obbligatorietà deposito telematico degli atti (anche introduttivi) (art. 196 quater Disp. att. c.p.c.)

Per i processi innanzi al giudice di pace e al Tribunale superiore delle acque pubbliche, nonché a quelli innanzi al tribunale per i minorenni e al commissario per la liquidazione degli usi civici, l’applicazione  della disposizione può essere anticipata subordinatamente alla verifica della funzionalità del sistema informatico da parte del Ministero della Giustizia.

Atto redatto in formato elettronico (art. 196 quinquies (Disp. att. c.p.c.)

Per i processi innanzi al giudice di pace e al Tribunale superiore delle acque pubbliche, nonché a quelli innanzi al tribunale per i minorenni e al commissario per la liquidazione degli usi civici, l’applicazione  della disposizione può essere anticipata subordinatamente alla verifica della funzionalità del sistema informatico da parte del Ministero della Giustizia.

Perfezionamento del deposito dell’atto telematico (art. 196 sexies Disp. att. c.p.c.)

Per i processi innanzi al giudice di pace e al Tribunale superiore delle acque pubbliche, nonché a quelli innanzi al tribunale per i minorenni e al commissario per la liquidazione degli usi civici, l’applicazione della disposizione può essere anticipata subordinatamente alla verifica della funzionalità del sistema informatico da parte del Ministero della Giustizia.

Estrazione copia cartacea atti telematici (art. 196 septies Disp. att. c.p

Per i processi innanzi al giudice di pace e al Tribunale superiore delle acque pubbliche, nonché a quelli innanzi al tribunale per i minorenni e al commissario per la liquidazione degli usi civici, l’applicazione della disposizione può essere anticipata subordinatamente alla verifica della funzionalità del sistema informatico da parte del Ministero della Giustizia.

capo I bis disp. att. sui «mediatori familiari» ed i novellati

Procedimenti di nuova introduzione

Reclamo contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita (art. 168 disp. att. c.p.c.)

Procedimenti di nuova introduzione

Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite tenuto dai commissionari (Art. 169 quinquies disp. att. c.p.c.)

Procedimenti di nuova introduzione

Mediazione (dlgs. 28/10 e ss. mm.):

Art. 4 - Accesso alla mediazione, comma 2 (riferimento alla condizione di procedibilità di cui all’art. 5 riformato);

Art. 5 - Condizione di procedibilita' e rapporti con il Processo;

Art. 5-bis - Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo;

Art. 6 – Durata;

Art. 7 - Effetti sulla ragionevole durata del processo (per i riferimenti alla condizione di procedibilità);

Art. 8 (Procedimento);

CAPO II-bis - Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale- Artt. 15 bis e ss;

Nuova disciplina sugli Organismi di formazione (artt. 16 s);

Art. 17 - Risorse, regime tributario e indennità;

Art. 20 Credito d'imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione

 

Negoziazione assistita (l. 162/2014)

Art. 3, c. 6 (compenso parte non abbiente);

Sezione II - Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella- negoziazione assistita (art. 11 bis e s.)

 

 

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The fourth ESCL Webinar in 2021 is on 7 April 2021 from 6.30-7.30 PM CET.

Title: The Italian version of Dispute Board: Il Collegio Consultivo Tecnico

Speaker: Francesco Lombardo, Representative of ANCE, Italian Society of Builders

Moderator: Richard Bailey (council member of the European Society of Construction Law, Attorney at Law)

Via Microsoft Teams: Details will be provided upon registration via the website.

To register: Please fill in the registration form for this webinar https://lnkd.in/dqFY3Ed ultimately before midday. After registering you will receive an e-mail with the Teams link.

This ESCL Webinar is free of charge!
For more information on other ESCL Webinars: https://lnkd.in/d8kbbcD

 

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