26 marzo 2020
 
Come capire in concreto se l’attività è sospesa?
Gli Amministratori di Condominio devono in primo luogo consultare l’elenco contenuto nell’allegato 1 al D.P.C.M. del 22 marzo 2020 e verificare se è presente il proprio codice di attività.
Qual è il codice di attività da cercare all’interno dell’allegato?
Sicuramente il codice ATECO 68.
Vale per tutti lo stesso codice? Anche per gli Amministratori che sono anche professionisti, la cui attività risulta codificata con altre tipologie (in quanto attività principali) come ad esempio Geometri, Dottori Commercialisti e Avvocati?
Al momento, in mancanza di linee guida e precisazioni sul punto, ritengo di poter rispondere in senso affermativo alla domanda sopra formulata. Il legislatore ha inteso autorizzare e/o sospendere le singole attività, e ciò a prescindere dal soggetto che le svolge.
Il codice ATECO 68 non è presente nell’elenco allegato al D.P.C.M. 22 marzo 2020: è quindi sospesa l’attività svolta dagli Amministratori di Condominio?
La risposta è negativa e affermativa allo stesso tempo.
Se la risposta fosse solo negativa, nessuno potrebbe dare disposizioni per eseguire interventi di manutenzione e garantire lo svolgimento dei servizi essenziali per le molteplici necessità dei condomini.
Basti citare a titolo esemplificativo gli ascensori, che possono fermarsi, i cancelli elettrici, che si possono bloccare, le colonne di scarico delle acque nere, che possono intasarsi, le centrali termiche, che in caso di blocco non permettono ai condomini di scaldarsi, gli allagamenti.
Se la risposta fosse solo positiva, le misure di contenimento vedrebbero nel caso che ci occupa una deroga non coerente con la ratio sottesa alle stesse, tanto più se si considera che gli studi degli Amministratori rientrano facilmente nella definizione di “assembramento”, diventando spesso luogo di incontro tra persone appartenenti a diverse categorie (personale dello studio stesso, fornitori, condomini, custodi).
Ecco perché la risposta è negativa e positiva allo stesso tempo.
Gli Amministratori dovranno:
- attuare al massimo le modalità di lavoro agile con riguardo a tutte le attività che possono essere svolte in smart working;
- incentivare la fruizione da parte dei collaboratori di ferie e congedi retribuiti nonché l’attivazione degli altri strumenti che sono previsti dalla contrattazione collettiva di lavoro;
- sospendere tutte le attività che possono essere ritenute non strettamente indispensabili ai servizi essenziali, a meno che non sia procedere in smart working;
- assumere protocolli di sicurezza volti a ridurre il rischio di contagio e in particolare quello minimo della distanza interpersonale di un metro e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
- incentivare lo svolgimento di operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro attraverso imprese qualificate (da utilizzare anche per le parti condominiali).
 
In attesa di chiarimenti, si invitano pertanto tutti gli Amministratori di Condominio a rispettare tali regole.
 
 
 
Avv. Giorgia Colombo
 
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